Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18644 del 5 dicembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma contenuta nell'art. 22 della L. n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa sia nell'ipotesi in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore), che in caso di azione diretta contro l'assicuratore (nel qual caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex artt. 18, primo comma, e 23, L. n. 990 del 1969), che, ancora, in caso di azione diretta contro l'impresa designata, qualora il veicolo non risulti coperto da assicurazione (e anche in questo caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex art. 23, L. n. 990 del 1969). Peraltro, il danneggiato è dispensato dall'onere di tale preventiva richiesta del danno all'assicuratore qualora, con riguardo al momento in cui decide di esperire l'azione risarcitoria, non sia in grado, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice (come nel caso in cui abbia chiesto al responsabile del danno se e presso quale compagnia abbia stipulato l'assicurazione obbligatoria senza ottenere tuttavia risposta al riguardo).

(massima n. 2)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 990 del 1969 l'assicuratore (nei limiti del massimale di polizza ex art. 18) e l'impresa designata (nei limiti dei massimali di legge ex art. 21, primo comma) sono obbligati al risarcimento del danno in solido con il responsabile civile; ne consegue che la domanda rivolta solamente nei confronti di quest'ultimo produce, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'interruzione della prescrizione verso i coobbligati, con gli effetti previsti dall'art. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, c.c.

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