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Articolo 1908 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Valore della cosa assicurata

Dispositivo dell'art. 1908 Codice Civile

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti [1341](1).

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti(2).

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono(3).

Note

(1) In tal caso si parla di polizza stimata, la quale costituisce un negozio concluso dalle parti al quale si ritengono applicabili, in particolare, le norme dettate in tema di vizi del consenso (v. art. 1427 del c.c.).
(2) La dichiarazione in esame, pur se proviene da una parte (assicurato) ed è comunicata alla controparte (assicuratore) non è da questa accettata per iscritto, come accade per la stima, e rappresenta una semplice dichiarazione di scienza dell'assicurato.
(3) Tale comma costituisce applicazione della eccezione prevista in generale dall'art. 1905 comma 2 c.c..

Ratio Legis

La norma, a prescindere dal momento di determinazione del valore del bene, è logica conseguenza del principio indennitario (v. 1905, 1 c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1908 Codice Civile

Cass. civ. n. 26813/2019

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.

Cass. civ. n. 10602/2018

L'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale "esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un caso in cui erano state stipulate due polizze contro l'invalidità permanente da malattia, prive di collegamento negoziale o di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto trattarsi di due assicurazioni relative al medesimo rischio ma con diversa quantificazione predeterminata del danno, sicché, in forza del principio indennitario, l'importo complessivamente liquidabile non poteva quantificarsi in misura pari alla sommatoria degli importi assicurati con le due polizze, ma doveva necessariamente corrispondere al danno effettivo, da individuarsi nella misura predeterminata dalla polizza che assicurava l'importo maggiore).

Cass. civ. n. 15868/2015

In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 25405/2013

La stipula di una polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., che ha lo scopo di determinare convenzionalmente il valore assicurabile, non è incompatibile con l'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 cod. civ., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.

Cass. civ. n. 4753/2001

L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni è un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 c.c. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. La previsione di un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.

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Salvatore C. chiede
martedì 19/05/2020 - Calabria
“Vorrei un consiglio su come agire in merito al comportamento della società di assicurazione...omissis...... su un sinistro furto avuto nella mia abitazione.
Ho subito un ingente furto nella mia abitazione la notte di capodanno 2019. Fatta la denuncia e dopo una serie di indagini, certificazioni e ricerche per dimostrare i beni rubati, mi chiama il liquidatore ........., dicendomi che la Compagnia era arrivata ad una valutazione di risarcimento del danno e se accettavo dovevo firmare l'Atto di Liquidazione. Siccome era passato più di un anno, per non allungare ancora i tempi, il 12/01/2020 mi sono recato dal liquidatore per firmare l'Atto di Liquidazione, lo stesso mi disse che a breve la Compagnia .................. avrebbe provveduto al pagamento.
Ho aspettato qualche giorno, qualche settimana e qualche mese, nel frattempo ho cercato di contattare sia telefonicamente sia per email, il liquidatore ...........senza avere mai nessuna risposta, poi insistendo ancora, dopo circa tre mesi, risponde ad una email, dicendomi il mio sinistro non era più gestito la lui, senza darmi notizie sia su quello che stava succedendo sia su chi lo stava seguendo e come fare per comunicare con loro per avere qualche notizia.
Dopo un pò di tempo riesco a reperire un numero di fax di un'area speciale della Compagnia, invio diversi fax, per avere informazioni, ma nulla!
Nel frattempo mi chiama un accertatore che voleva parlare con me, tranquillamente lo faccio venire a casa e gli spiego tutto quello che era successo, ma lui, la prima cosa che mi chiese fu quella di ritirate la denuncia, senza darmi spiegazioni sul perché e su quello che stava succedendo!
Rimasi un attimo interdetto non sapendo se andare a querelare l’accertatore e chi l’aveva inviato!
Decisi pazientemente di attendere ancora, ma l’Agente mi avverte che il sinistro non viene liquidato dalla Compagnia ............, senza darmi nessuna spiegazione sul perché.
Quello che non mi spiego è, come mai dopo aver firmato un atto di liquidazione con la Compagnia, mi si avvisa dopo circa 4 mesi che il sinistro non viene più pagato, e la cosa più grave è che per 4 mesi, non mi sia mai stato riferito nulla su quello che stava succedendo, penso che la Compagnia dovrà rendere conto di come ha gestito la situazione.
Inoltre dopo aver fatto un reclamo ufficiale alla Compagnia, mi rispondono dicendomi che non pagano perchè ci sono delle discordanze, senza dirmi cosa, insomma non mi pagano e non mi vogliono dire perchè.
Per favore ditemi cosa ne pensate e cosa mi consigliate di fare.”
Consulenza legale i 25/05/2020
Le considerazioni svolte nel quesito si basano, purtroppo, su un errore di fondo, ossia sul corretto inquadramento di quello che viene definito “atto di liquidazione” della compagnia di assicurazione.
In realtà, infatti, ciò che l’assicurato ha sottoscritto con la compagnia di assicurazione, o meglio con il perito della compagnia assicuratrice, non è un vero e proprio atto di liquidazione, bensì un atto di accertamento di danno, in forza del quale si è proceduto alla determinazione concordata del danno e del relativo indennizzo da liquidare.
Esso non ha natura di liquidazione definitiva, bensì di proposta di liquidazione, alla quale avrebbe dovuto far seguito la successiva accettazione da parte della compagnia, come risulta chiaramente da quel medesimo atto, nella parte in cui è detto “fatta salva successiva approvazione e ratifica della compagnia”.

Questo spiega la ragione per cui la compagnia di assicurazione, a seguito di reclamo formale inoltrato dall’assicurato, ha risposto dicendo di non voler provvedere al pagamento per la sussistenza di discordanze (il che significa che non ha voluto approvare e ratificare quell’atto con cui assicurato e perito avevano concordemente determinato il danno da liquidare).
Certo, ciò non può in alcun modo giustificare il comportamento poco trasparente dell’impresa di assicurazione, la quale, stando alle condizioni generali che normalmente regolano assicurazioni di questo tipo, avrebbe dovuto provvedere a pagare quanto dovuto entro il termine massimo di trenta giorni da quando è stato concordato l’ammontare dell’indennizzo con quell’atto di amichevole liquidazione.

Pertanto, a fronte di tale comportamento, sicuramente illegittimo ed ingiustificato (non avendo la compagnia assicuratrice fornito, almeno formalmente, alcuna motivazione in ordine al mancato pagamento dell’indennizzo), le alternative che si possono prospettare sono due:

  1. rivolgersi in via stragiudiziale all’IVASS, Servizio Tutela del consumatore, inviando un reclamo (anche a mezzo pec), nel quale verranno descritti brevemente gli eventi per come verificatisi, in particolare facendo riferimento al mancato pagamento a seguito dell’atto di accertamento del danno ed alla mancata specificazione dei motivi per cui tale indennizzo non è stato corrisposto.
A tale reclamo è indispensabile allegare il reclamo già inviato all’impresa di assicurazione e la risposta dalla stessa fornita.
A questo indirizzo si trova già predisposto il modulo reclamo da compilare e inviare: tutela.consumatore@pec.ivass.it

  1. diffidare formalmente l’assicurazione al pagamento dell’indennizzo, per come determinato nell’atto di accertamento, concedendole un termine per adempiere.
Trascorso inutilmente tale termine, non resterà che dover instaurare un giudizio ordinario di cognizione. citando in giudizio l’impresa di assicurazione, chiedendo all’autorità giudiziaria che si proceda giudizialmente all’accertamento del danno ed alla determinazione del relativo indennizzo che l’impresa di assicurazione sarà tenuta a corrispondere all’assicurato.

Purtroppo, infatti, non è possibile chiedere immediatamente al giudice che venga accertato e dichiarato il responsabile inadempimento della società assicuratrice in ordine all’obbligazione risarcitoria scaturente da quella transazione determinativa del danno.
E’ stato riconosciuto in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Andria, sent. N. 03/2004) che l’intervenuta transazione tra le parti non può fondare l’obbligazione di pagamento del relativo indennizzo, proprio per la ragione a cui prima si è fatto riferimento, ossia perché nell’atto di liquidazione vi è l’espressa riserva da parte della compagnia mandante di ratifica dell’operato dell’incaricato.

Inoltre, da una attenta lettura dell’atto di accertamento emerge che il liquidatore non aveva alcun potere rappresentativo della società assicuratrice in relazione alla composizione in via definitiva della potenziale controversia, e che piuttosto compito dello stesso era soltanto quello di provvedere alla stima del danno ed alla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo sulla base delle condizioni di polizza, e non anche quello di stabilire la concreta sussistenza della copertura assicurativa, che riguarda apprezzamenti e giudizi rimessi esclusivamente all’assicuratore.

Per cercare di essere ancora più chiari, con l’atto di liquidazione si raggiunge soltanto l’obiettivo di assegnare un valore economico al danno subito dall’assicurato, ma non si consegue alcuna posizione di vantaggio in ordine ad una effettiva sussistenza dell’obbligazione negoziale gravante sulla compagnia di assicurazione.

Quindi, sulla scorta di quanto osservato, è quanto mai opportuno non perdere ulteriore tempo e attivarsi al più presto per ottenere un titolo contro l’impresa di assicurazione.