La norma in esame accorpa, sotto il profilo della disciplina del diritto di
recesso, sia i contratti a distanza che quelli negoziati fuori dai locali commerciali.
La
ratio, su cui si fonda il riconoscimento dell’esercizio del diritto di recesso, può individuarsi per le vendite a distanza nella circostanza che il
consumatore non è in grado di vedere i beni prima di concludere il contratto (ciò che si ritiene essenziale per stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento), mentre nel caso dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore dovrebbe disporre del diritto di recesso in virtù del potenziale elemento di sorpresa e/o di pressione psicologica.
Si vuole sostanzialmente riequilibrare la posizione di disuguaglianza strutturale delle parti, al fine di consentire al consumatore una scelta più consapevole e razionale.
Il diritto di recesso disciplinato da questa norma, definito di “protezione”, non può essere ricondotto al tradizionale istituto del recesso preso in considerazione dal nostro codice civile.
Diverse sono le tesi elaborate in ordine alla sua natura giuridica.
Da alcuni è stato qualificato come una revoca della dichiarazione contrattuale del consumatore, da altri come condizione sospensiva negativa, nel senso che l’
efficacia del
contratto rimarrebbe sospesa fino al termine stabilito per esercitare il recesso, sicché gli effetti dello stesso inizierebbero a prodursi a seguito del mancato esercizio del recesso nel termine normativamente previsto.
Altri lo hanno qualificato come una vera e propria condizione risolutiva, ricollegando al positivo esercizio del diritto di recesso, nel termine previsto dalla legge, la cessazione degli
effetti del contratto, o, ancora, come una sorta di opzione ex
art. 1331 del c.c. o come figura riconducibile per certi versi al rifiuto espresso di cui all’
art. 1333 del c.c..
In ogni caso, ciò che è certo è che l’ effetto del recesso sarà quello di far cessare le obbligazioni delle parti sia di adempiere al contratto a distanza o concluso fuori dai locali commerciali sia di perfezionare il relativo accordo nel caso in cui la
proposta provenga dal consumatore ed abbia un carattere vincolante.
Rispetto all’analoga previsione della disciplina previgente, la norma in esame innalza a quattordici giorni il termine breve per l’esercizio del diritto di recesso
ad nutum, facendolo decorrere, sia per i contratti a distanza che per quelli negoziati fuori dei locali commerciali, dalla consegna dei beni o, in caso di servizi, dalla conclusione del contratto (non viene fatto alcun riferimento a “ giorni lavorativi”).
Viene precisato che il recesso si esercita “
senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dall’ art. 56, co. 2, e all’ art. 57”; il consumatore, dunque, non è esonerato da tutti i costi, dovendo sostenere quelli supplementari di consegna, nonché quelli ordinari, relativi alla successiva restituzione dei beni al
professionista, conseguente all’esercizio del diritto di recesso, salvo che il professionista non abbia concordato di sostenerli in proprio o abbia omesso di informare il consumatore che tali costi diretti di restituzione dei
beni sono a suo carico.
Si tenga, comunque, presente che nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, con beni consegnati al
domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista è comunque tenuto a ritirare tali beni a proprie spese qualora, per loro natura, gli stessi non possano essere restituiti a mezzo posta.
Il secondo comma contiene un’articolata statuizione per ciò che concerne il computo del termine utile all’esercizio del diritto di recesso.
Durante la
pendenza del termine per l’esercizio del recesso, le parti possono decidere di adempiere alle rispettive obbligazioni, non potendo tale circostanza costituire un ostacolo per lo
ius poenitendi (anzi, argomentando a contrario dall’ art. 59, lett. A), neanche la circostanza che le prestazioni siano state eseguite per intero fa da schermo allo scioglimento del contratto).
Va soltanto evidenziato che, durante quest’arco temporale, al professionista è precluso, nel caso si sia in presenza di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, di accettare a titolo di
corrispettivo effetti cambiari aventi scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto (per i contratti di servizi) o dall’acquisizione del
possesso fisico dei beni (per i contratti di vendita), né di presentare i medesimi effetti allo sconto prima di tale termine.