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Articolo 1463 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impossibilità totale

Dispositivo dell'art. 1463 Codice Civile

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta(1) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito(2).

Note

(1) L'impossibilità si verifica quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente (1176, 1256 c.c.); non è necessaria un'impossibilità assoluta, ma non è sufficiente una mera maggior difficoltà. La situazione deve essere sopravvenuta, poiché, se originaria, impedisce sin dall'inizio il sorgere del vincolo.
(2) Per cui, ad esempio, se Tizio, locatore, deve consegnare a Caio, conduttore, un immobile in locazione, ma l'immobile viene distrutto da un crollo, Tizio è liberato dalla propria obbligazione, ma non può pretendere da Caio il versamento dei canoni di locazione (v. 1465 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che nei contratti sinallagmatici ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte: pertanto, se una di esse viene meno, viene meno anche la causa che giustifica la controprestazione.

Brocardi

Casum sentit debitor

Spiegazione dell'art. 1463 Codice Civile

Il principio «casum sentit debitor»

Quest'articolo si riferisce alla seguente categoria di contratti: contratti con attribuzioni corrispettive, aventi efficacia puramente obbligatoria.

Quando sopravvenga l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (1218), questi rimane liberato in quanto la sua obbligazione si estingue ex art. 1256.

Qui ho solo da aggiungere che per quanto riguarda lo stesso concetto di impossibilità della prestazione, non è da accogliere l'insegnamento recente della Corte di Cassazione secondo cui «spetta unicamente al Giudice di stabilire, nel contrasto tra le parti, se la sopravvenuta impossibilità della prestazione sia totale o parziale e quindi produca, o meno, l'estinzione del contratto, anche se il creditore dichiari il suo perdurante interesse alla residua prestazione» (Cass. II febbraio 1947, n. 170, in Foro it. 1947, I, 450).

E’ vero invece che nel determinare concretamente l’impossibilità della prestazione non si può affatto prescindere dalla valutazione dell'interesse del creditore: dato che la prestazione ha da corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (1174), è evidente che non si potrà affatto parlare di impossibilità della prestazione (onde questa potrà sempre costituire il contenuto valido di un rapporto obbligatorio) tutte le volte in cui il creditore, nonostante eventi che abbiano colpito l’oggetto del rapporto, se ne dichiari ugualmente soddisfatto: in questo caso, se il creditore intende continuare nell'esecuzione del rapporto, adempiendo la propria controprestazione, il debitore non potrà sottrarvisi, ricorrendo all'art. 1463.

Ma, come è ovvio, questo principio non è di per sè sufficiente a regolare i rapporti tra le parti quando si tratti di obbligazioni nascenti da contratto sinallagmatico: infatti, in tal caso, occorre stabilire la sorte dell'obbligazione corrispettiva a quella che si è estinta per im­possibilità della prestazione.

Di qui appunto il problema del c.d. rischio e pericolo nelle obbligazioni corrispettive (o, più semplicemente, il problema del rischio della controprestazione) che l'art. 1463 intende risolvere. Quest'articolo, confermando il principio, sancito nell'art. 1256, dell'estinzione dell'obbligazione la cui prestazione è diventata impossibile per una causa non imputabile al debitore, stabilisce che la controparte rimane a sua volta esonerata, dal dovere di eseguire la controprestazione, e che, se l'avesse già eseguita, ha diritto di ripeterla.

In definitiva, l'art. 1463 risolve il problema del rischio nelle obbligazioni corrispettive stabilendo il principio che il danno derivante dall'impossibilità della prestazione di un'obbligazione ricade sul debitore stesso, in quanto esso perde il diritto alla controprestazione: nulla egli può pretendere dalla controparte perché nulla ha ad essa dato.


Funzione di tale principio: reagire contro l’avvenuta rottura del rapporto di corrispettività teleologica tra gli arricchimenti (voluto dalle parti contraenti al momento della conclusione del contratto) al fine di impedire un arricchimento unilaterale

Già si è parlato del fondamento giuridico della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

Da quel fondamento si ricava facilmente quale sia la funzione del principio «casum sentit debitor» accolto dall'art. 1463: di reagire contro l'avvenuta rottura del rapporto di corrispettività teleologica tra gli arricchimenti valuta dalle parti contraenti al momenta della conclusione del contratto, al fine di impedire un arricchimento unilaterale.

Se è la causa quella che muove le parti a fare le loro promesse dalle quali sorgono le rispettive attribuzioni patrimoniali; se queste attribuzioni costituiscono nient'altro che il mezzo per raggiungere i reciproci arricchimenti delle parti, è logico che quando il mezzo fallisce — come appunto avviene nel nostro caso, in cui si verifica l'impossibilità sopravvenuta di una prestazione — la stessa ragione dell'accordata tutela giuridica delle attribuzioni esige che questa venga eliminata anche nei confronti dell'attribuzione superstite: se non fosse così, si avrebbe il verificarsi dell'arricchimento a favore di una parte, senza che vi fosse il correlativo arricchimento per l'altra, contrariamente alla volontà causale delle parti contraenti.

Pertanto, dal punto di vista funzionale, il principio «casum sentit debitor» è un rimedio apprestato dall'ordinamento per reagire sulle attribuzioni patrimoniali che hanno mancato il loro scopo, ed è l'espressione concreta della rilevanza diretta, esterna e reattiva della causa.

Si dirà tra poco i1 modo in cui opera il principio «casum sentit debitor», cioè in che cosa consista, dal lato giuridico, la reazione contro l'avvenuta rottura del rapporto di corrispettività teleologica tra gli arricchimenti: qui si conclude dicendo che il principio «casum sentit debitor» vuole significare che è i1 debitore della prestazione divenuta impossibile quello che ne sopporta il danno, in quanto perde il diritto alla controprestazione di cui era creditore.


Costruzione giuridica

Il Codice parla di «risoluzione del contratto».

E la figura della risoluzione vera e propria è accentuata da molti scrittori [così Barbero scrive che, ex art. 1463, viene «tolto di mezzo (risolto) il contratto», e Messineo parla di «risoluzione (di diritto) del contratto», e già detta figura era stata sostenuta sotto l'impero del vecchio Codice: così Dalmaltello scriveva che «la risoluzione contrattuale per impossibilità fortuita della prestazione presenta semplicemente diversità accidentali rispetto a quella che è la risoluzione per inadempimento colposo, ma ha la stessa ragione giustificatrice».

Invece, nel caso dell'art. 1463 non si può affatto parlare di risoluzione, per quelle ragioni già esposte ed alle quali si rinvia. Qui si aggiunge solo, a completamento della precedente dimostrazione, che le differenze — e non sono poche — tra la risoluzione per inadempimento ex .articolo 1453 e seg. e l'istituto di cui all'art. 1463 sono tutt'altro che accidentali, bensì toccano l'intima struttura dei due istituti:

a) a differenza della risoluzione per inadempimento, la quale si verifica in seguito a sentenza costitutiva (1453), o in seguito a diffida della parte delusa (1454), o in seguito ad apposita dichiarazione della parte interessata (1456), o a mancata dichiarazione di essa entro un dato termine (1457); nel caso di fortuito tutte queste formalità non sono affatto necessarie (infra);

b) mentre nella risoluzione per inadempimento questa opera su entrambe le attribuzioni patrimoniali; nel caso di fortuito, il rimedio ex art. 1463 opera unicamente su di una obbligazione (quella rimasta superstite): l'altra obbligazione si è estinta per impossibilità della prestazione ex art. 1256, cioè per una causa diversa e che non ha a che fare con la pretesa risoluzione ex art. 1463, onde, essendo essa già estinta, non la si può estinguere una seconda volta con la risoluzione;

c) a differenza della risoluzione per inadempimento, non sarà affatto a parlare di risarcimento di danni nel caso di estinzione per fortuito;

d) il momento della estinzione delle obbligazioni è diverso nei due casi: nell'inadempimento l'obbligazione inadempiuta si estingue, non al momento dell'inadempimento, bensì o al momento della sentenza (1453), o al momento della convenzione (risoluzione convenzionale: sub art. 1453), o al momento della scadenza del termine ex art. 1454, o al momento in cui la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva (1456), o al momento della scadenza dei tre giorni di cui all'art. 1457; invece, nell'ipotesi del fortuito, l'obbligazione si estingue nello stesso momento in cui si estingue l'obbligazione corrispettiva la cui prestazione è diventata impossibile (infra);

e) mentre nella risoluzione per inadempimento il diritto trasmesso all'inadempiente ritorna automaticamente all'attore (retro, sub arti-colo 1453), invece nel caso di fortuito l'adempiente ha semplicemente un diritto personale alla restituzione della prestazione da lui eseguita (1463 in f.).

La netta diversità strutturale tra la risoluzione per inadempimento e l'estinzione per fortuito di cui all'art. 1463, e soprattutto il principio che quest'ultima non costituisce affatto una figura di risoluzione in senso tecnico, pare che possa dirsi confermata dal fatto che, mentre per la risoluzione per inadempimento vi è un articolo (il 1458) che precisa quali sono gli effetti della risoluzione e specialmente la sua retroattività obbligatoria, articolo che è poi espressamente richiamato nel caso di risoluzione per eccessiva onerosità (1467), nulla è detto a questo proposito in materia di fortuito, nella quale pare nettamente da escludere ogni fenomeno di retroattività, i1 quale qui non potrebbe funzionare.

Poste queste caratteristiche strutturali del rimedio ex art. 1463, pare che il principio «casum sentit debitor» debba essere costruito così: avvenuta la rottura del rapporto di corrispettività teleologica tra gli arricchimenti (per il fatto che una delle obbligazioni corrispettive si è estinta per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ex articolo 1256), l'ordinamento interviene per stabilire un nuovo mutamento giuridico (vicenda) al fine di evitare che il debitore della prestazione divenuta impossibile abbia a conseguire un arricchimento a cui non corrisponda un altro arricchimento a favore della controparte. Tale vicenda consiste in questo:

a) se l'obbligazione a carico del creditore della prestazione divenuta impossibile non è ancora stata adempiuta, detta obbligazione rimane estinta ipso iure, nello stesso momento in cui la prestazione della corrispondente obbligazione diventa impossibile: cioè le due obbligazioni corrispettive si estinguono ipso iure, contemporaneamente, l'una ex art. 1256, l'altra ex art. 1463. E quest'ultima si estingue per la reazione che su di essa esercita la volontà causale. Il punto da mettere qui in evidenza è questo: le due obbligazioni si estinguono per due cause diverse. A seguito del fortuito, non si ha il meccanismo unitario che è proprio della risoluzione in senso tecnico, bensì si verifica lo smembramento del rapporto con conseguente estinzione autonoma, e con mezzi distinti, di ciascuna delle due obbligazioni. Aggiungo che, ancora meno può parlarsi a questo proposito di «annullamento» come fa Colagrosso: l'obbligazione del creditore della prestazione diventata impossibile non resta invalidata ab origine, ma si estingue per la reazione che su di essa viene ad esplicare la volontà causale;

b) se l'obbligazione a carico del creditore della prestazione divenuta impossibile è già stata adempiuta, l'adempiente acquista, ex lege, il diritto alla restituzione della prestazione eseguita. In questo caso il comando nascente dal negozio viene colpito in maniera, indiretta, mediante l'attribuzione di un'azione personale di restituzione: in questo caso specialmente si può cogliere bene i1 manifestarsi di quella rilevanza mediata, esterna e reattiva della volontà causale su cui poggia la mia costruzione generale dei vari rimedi concessi negli articoli 1453-1469 codice civile.

E’ sulla natura di questo diritto alla restituzione che mette conto di fermare qui l'attenzione. L’adempiente ha diritto di ripetere la prestazione eseguita mediante una di quelle condictiones extra-contrattuali, che il legislatore pare identificare con la condictio indebiti, ma che più esattamente va qualificata come conditio ob causam finitam.

Non può trattarsi di una vera e propria condictio indebiti perché (a parte ogni considerazione sul problema, variamente risolto, del requisito dell'errore da parte del solvens, errore al quale, nel nostro caso non sarebbe nemmeno da pensare), la condictio indebiti presuppone la inesistenza dell'obbligazione sin dal momento in cui il pagamento avviene (art. 2033), mentre nel caso di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 di inesistenza dell'obbligazione corrispettiva al momento del suo adempimento non può affatto parlarsi in quanto il rimedio dell'art. 1463 non ha per nulla efficacia retroattiva.


Disciplina giuridica: A) Presupposti per l’applicabilità dell’art. 1463; B) L’estinzione dell’obbligazione che sta di fronte a quella colpita da fortuita impossibilità non è subordinata ad alcuna domanda giudiziale; C) L’azione per la restituzione della prestazione già eseguita è un’azione personale

Disciplina giuridica

A) Per quanto riguarda i presupposti per l'applicabilità del rimedio ex art. 1463, oltre ai caratteri che deve rivestire l'impossibilità della prestazione (per i quali rinvio al commento dell'art. 1256), si ricordano i seguenti due:

α) deve trattarsi di un contratto sinallagmatico,

β) con efficacia puramente obbligatoria (per i contratti ad efficacia reale dispone l'art. 1465).

B) L'estinzione dell'obbligazione che sta di fronte a quella colpita da fortuita impossibilità, non è subordinata ad alcuna domanda giudiziale: il giudice (eventualmente) non può che accertare l'estinzione già avvenuta del rapporto.

C) L'azione per la restituzione della prestazione già eseguita è un'azione personale: saranno qui applicabili le norme dettate per la ripetizione dell'indebito, tenendo però presente il fatto che qui si tratta di una prestazione eseguita in forza di un rapporto su quale l'ordinamento reagisce solo ex postfacto. In vista di ciò, deve dirsi che le norme sulla condictio indebiti, richiamate dall'art. 1463 sono puramente quelle che si riferiscono all'obbligazione di restituzione dell'accipiens, e non a quelle che si riferiscono ai terzi: deve cioè qui vedersi, a mio avviso un caso di interpretazione restrittiva dell'articolo 1463.

Infatti, non pare qui applicabile l’art. 2038 in cui è detto che se l'accipiens ha alienato a titolo gratuito la cosa ricevuta indebitamente, «il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito». Se si dovesse applicare questo articolo si avrebbe questo risultato: che i terzi acquirenti vengono meglio tutelati nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile [per il quale caso, come si è visto, l'art. 1458 stabilisce espressamente che «la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi»] che non nell'ipotesi di inadempimento dipendente da caso fortuito [così infatti afferma che avviene Auletta].

Il che pare una cosa assurda e da doversi respingere per le seguenti considerazioni:

a) anzitutto, se è vero che la ragione della tutela dei terzi nel caso di risoluzione per inadempimento imputabile è da ricercarsi nella impossibilità di prevedere da parte dei terzi il fatto dell'inadempienza imputabile al loro autore, dovrà dirsi che ancora meno prevedibile è il verificarsi della impossibilità fortuita sopravvenuta della prestazione dovuta dal loro stesso autore. Basta pensare al concetto di caso fortuito per convincersene subito: nessun dubbio infatti che il caso fortuito è.... ancor meno prevedibile dell'inadempienza imputabile;

b) e l'assurdità dell'applicazione dell'art. 2038 diventa ancora maggiore se si pensa che la giurisprudenza è solita ammettere lo stesso debitore colpito dal caso fortuito a fare valere, come interessato, l'applicazione del principio «casum sentit debitor»: sarebbe così lo stesso autore che potrebbe venire a ledere i diritti trasmessi ai suoi aventi causa.

Ora, questa assurdità viene eliminata se si accetta la costruzione secondo la quale l'azione per la restituzione della prestazione eseguita a colui la cui controprestazione è diventata impossibile per fortuito, non è una schietta condictio indebiti (la quale presuppone che i mezzi del trapasso non
siano stati validi in quanto era inesistente l'obbligazione sin dal momento in cui la prestazione venne eseguita), bensì è una condictio ob causam finitam in quanto si è qui eseguita una prestazione in forza di un rapporto giuridico sul quale solo successivamente si verifica la reazione da parte dell'ordinamento giuridico: ora, una tale condictio non può toccare i terzi subacquirenti, in quanto quella prestazione venne eseguita validamente, ed i mezzi del trapasso sono stati e restano validi.

Né qui, infine, parrebbe possibile il richiamo alla disposizione di cui all'art. 2652, n. 1 perché si tratta di una condictio personale.

Concludendo: l'interpretazione restrittiva dell'art. 1463, per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alla ripetizione dell'indebito si basa sulla considerazione della natura speciale dell'azione in restituzione ex art. 1463, più precisamente dell'essere essa una tipica condictio ob causant finitam.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

241 Le conseguenze, per il debitore, della sua liberazione a causa della sopravvenuta impossibilità sono fissate, per i contratti con prestazioni corrispettive, nell'estinzione del suo diritto alla controprestazione e nel suo dovere di restituire quello che abbia già ricevuto (art 263).
Il problema dell'incidenza del rischio del fortuito nei contratti obbligatori bilaterali è così affrontato e risolto con applicazione del principio casum sentit debitor.
E' noto come de iure condito non vi sia su questo punto unanimità di vedute, pur essendo dominante la dottrina che ritiene essere principio generale l'incidenza del rischio sul creditore (nel senso che costui è tenuto a eseguire la sua controprestazione), ed essere invece eccezioni, variamente giustificabili, le ipotesi in cui la legge esonera espressamente il creditore dall'obbligo di adempiere la sua controprestazione.
Ho creduto di non poter seguire questa opinione che, qualunque sia il fondamento positivo, non è sorretta de iure condendo da ragioni di equità e di giustizia.
La irresponsabilità del debitore per il fortuito non deve portare ad altra conseguenza che alla sua liberazione; appare invero iniquo e contrario alla stessa natura del sinallagma costringere il creditore a eseguire la sua controprestazione malgrado sia mancata la prestazione corrispettiva. Del resto tutti i codici moderni hanno seguito tale regola, la quale risponde a criteri giuridici incontestabili e alle esigenze di una giustizia sostanziale.

Massime relative all'art. 1463 Codice Civile

Cass. civ. n. 37716/2022

Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.

Cass. civ. n. 36329/2021

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole.

Cass. civ. n. 23987/2019

In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti (nella specie per lo stato di inagibilità dell'immobile conseguente ad evento sismico), non trova applicazione l'art. 1591 c.c. - non essendo configurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati e la possibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni stessi nel periodo tra la cessazione del contratto e la effettiva riconsegna - ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Ne consegue che il locatore è tenuto, per far valere il diritto alla restituzione del bene, a formulare apposita domanda - valendo essa a rendere imputabile al conduttore il ritardo - e, per ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione, a dare prova di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata disponibilità dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi sussistente in re ipsa.

Cass. civ. n. 23564/2019

Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque, per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015).

Cass. civ. n. 13960/2019

In tema di locazione finanziaria, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistente il diritto del concedente al recupero del corrispettivo, considerando priva di effetti, in quanto non giustificata da un interesse meritevole di tutela, la clausola del contratto di leasing che poneva comunque a carico dell'utilizzatore il rimborso del prezzo).

Cass. civ. n. 8766/2019

In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche - con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta). (Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/10/2015).

Cass. civ. n. 11972/2010

La totale distruzione dell'immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita; ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 c.c. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento; al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto né altrimenti determinato.

Cass. civ. n. 10859/2010

È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di cosiddetto `vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 c.c.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il generale rimedio della risoluzione, espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia dall'art. 1878 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità della risoluzione del contratto di "vitalizio alimentare" per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 c.c., della prestazione de) vitaliziante, colto da ictus celebrale che lo aveva invalidato in modo assoluto, non potendo a tal fine rilevare che la prestazione medesima potesse essere assicurata dai familiari dello stesso vitalizzante).

Cass. civ. n. 26958/2007

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l'inizio del soggiorno, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l'albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera).

Cass. civ. n. 23618/2004

Mentre l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c., nella diversa situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., l'obbligazione si estingue; con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, né può agire con l'azione di risoluzione allegando l'inadempimento della controparte. (Nella specie, relativa a contratto di fornitura di prodotti per l'industria farmaceutica, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da produttrice di ferritina di origine animale nei confronti di azienda farmaceutica che, a seguito della sopravvenuta non commerciabilità del prodotto — derivante da provvedimento del Ministro della sanità aveva cessato di richiedere la fornitura).

Cass. civ. n. 1037/1995

La impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole, e, se temporanea, soltanto la sospensione del contratto stesso, naturalmente non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della prestazione, ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.c., senza responsabilità del debitore per il ritardo nell'inadempimento.

Cass. civ. n. 12249/1991

L'art. 1463 c.c., in base al quale l'impossibilità sopravvenuta (totale) della prestazione non imputabile a una delle parti a norma dell'art. 1256 c.c. opera anche con riguardo al contratto di lavoro, in cui può tradursi nel licenziamento collettivo per riduzione del personale o in licenziamento per giustificato motivo, ove l'impossibilità derivi da ragioni attinenti all'attività imprenditoriale. Ne consegue che, qualora, nelle more del giudizio promosso dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento in precedenza intimatogli, sopravvenuta siffatta impossibilità (nella specie, per avvenuta cessazione totale dell'attività aziendale), con l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo il giudice che accerti l'illegittimità del pregresso licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, atteso il carattere autonomo della tutela cosiddetta risarcitoria, rispetto a quella ripristinatoria.

Cass. civ. n. 2548/1982

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, analogamente a tutte le ipotesi (risoluzione per inadempimento, annullamento) in cui vengono meno dopo la costituzione del rapporto lo stesso fondamento e causa dell'obbligazione, è pur sempre caratterizzata da un elemento sopravvenuto alla formazione del vincolo obbligatorio, il quale, impedendone l'attuazione ed incidendo sul sinallagma funzionale del rapporto, è riconducibile, negli effetti, alle suindicate ipotesi di sopravvenuta mancanza di causa dell'obbligazione. Consegue che l'offerta del venditore di adempiere la propria prestazione, avente ad oggetto merce colpita da sequestro penale, risultando in aperto contrasto con l'inderogabile provvedimento del giudice penale, implicante l'assoluta incommerciabilità della merce ed escludente la facoltà dell'acquirente di disporne liberamente, non può considerarsi idonea - nel vigore di quel provvedimento, e sino alla sua revoca - per ritenere tuttora operante la causa del rapporto e quindi valida la pretesa del venditore stesso di ottenere l'adempimento della controprestazione, cui il compratore si era obbligato nella presupposta commerciabilità della merce compravenduta.

Cass. civ. n. 275/1976

La norma la quale stabilisce che, nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il soggetto liberato dall'obbligazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, non esprime una disciplina di natura cogente e inderogabile, sicché le parti, nell'esercizio del loro potere di privata autonomia, possono dispone una diversa regolamentazione degli effetti dello scioglimento del contratto.

Cass. civ. n. 3066/1975

A seguito della impossibilità sopravvenuta della prestazione, importante l'estinzione del vincolo obbligatorio, è la stessa legge che prevede all'art. 1463 c.c., la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione delle norme relative alla ripetizione di indebito, anche se, nella fattispecie, non si tratta di una vera e propria condictio ob causam finitam.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1463 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. D. G. chiede
martedì 07/11/2023
“Ho acquistato 2 biglietti A/R con la compagnia Ita-Airway Roma- Orlando (Usa-Florida) partenza il 30/10/23 e ritorno il 09/11/23. Il tragitto prevedeva uno scalo a Miami. Purtroppo mia madre all’aereoporto di Miami si è fratturata un femore. Deciso di ripartire per l’Italia provvedo ad effettuare un cambio volo di ritorno. Con dei parenti italo-americani abbiamo cambiato il volo di ritorno (vedi biglietti allegati), pagando 990 $ circa, via telefono con un agenzia con sede negli Stati Uniti.
Il 01/11/23 al momento del check-in il personale Ita-Airway mi nega l’imbarco, nonostante i 2 biglietti in mio possesso fossero validi (dichiarazione dello stesso personale di Ita Airway), perché non erano stati acquistati con la mia carta di credito, ma con la carta di 2 persone a me sconosciute. Vista la necessità e l’urgenza ho dovuto ri-acquistare, seduta stante, 2 nuovi biglietti. Pagando 1622.76 €.
Riepilogando :
- In data 29/08/2023 ho acquistato 2 biglietti a/r Roma- Orlando. Partenza il 30/10 e ritorno il 09/11/23
- in data 31/10/23 contatto una agenzia USA tramite telefono, e chiedo il cambio volo di ritorno ma mi fanno 2 nuovi biglietti tra l'altro pagati con carta a me sconosciuta, motivo per cui mi negano il check-in;
- in data 01/11/23 ri-acquisto in aereoporto 2 nuovi biglietti Miami-Roma;
Aggiungo che poi mi sono reso conto che gli stessi operatori di ITA-Airway sono stati anche superficiali. Perché i biglietti in mio possesso (quelli avuti dall’agenzia) non erano frutto di un cambio volo (come da me richiesto) ma 2 nuovi biglietti. Quindi in aereoporto invece di ri-acquistare 2 biglietti avrei potuto effettuare il cambio ed avrei speso circa la metà (nei giorni precedenti più volte, prima di decidere, avevo consultato agenzie e call center di Ita-Airway)
Chiedo se è possibile chiedere il rimborso ad Ita-Airway degli utlimi biglietti acquistati. Visto che di fatto i biglietti con cui mi sono presentato al check-in erano dei titoli di viaggio comunque validi. E visto che ho acquistato in buona fede i biglietti tramite telefono, e che comunque ho avuto l’addebito. Rispetto al rapporto tra Ita-Arway e l’agenzia non posso considerarmi come terzo che ha agito in buona fede?
Inoltre posso “accusare” di negligenza il personale di Ita- Airway al check-in? Gli operatori mi hanno costretto ad acquistare 2 nuovi biglietti senza darmi la possibilità di fare un cambio volo. Non hanno effettuato nessuna verifica al riguardo. Posso dimostrare che il cambio volo non era stato fatto, in quanto ho cancellato io stesso in data 06/11/2023 il volo di ritorno del 09/11/2023.
Infine ai sensi dell’articolo 945 codice di navigazione nonché dell’articolo 1463 cc, il vettore non dovrebbe restituirmi il costo del viaggio di ritorno?”
Consulenza legale i 16/11/2023
Dopo aver operato un'attenta analisi della documentazione fornita e della normativa di settore, è possibile operare una ricostruzione della vicenda nei termini che seguono.

  1. Di difficile inquadramento risulta essere la vicenda del pagamento dei due biglietti di cambio del volo (c.a. 900 dollari). Infatti, viene riportato nel quesito che tali biglietti sarebbero stati acquistati da persone del tutto sconosciute, ma che allo stesso tempo vi sarebbe stato l'addebito nella carta di pagamento del titolare effettivo del volo. In ogni caso, la disciplina generale in tema di contratti vorrebbe che l’adempimento dell’obbligazione, anche se effettuato da altri, fosse da considerarsi valido, e ciò in virtù del disposto di cui all'art. 1180 del c.c.. Tale articolo, tuttavia, precisa che "l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione". Proprio in un caso come quello di specie, può capitare che il creditore (la Compagnia di volo) vanti un interesse rispetto all’identità tra colui che è titolare del volo e colui che effettua il pagamento, per esigenze, tra le altre cose, di protezione dalle frodi. Nelle condizioni generali del biglietto acquistato, in effetti, si legge espressamente che “Al fine di garantire protezione da eventuali frodi, è possibile che venga richiesto da parte del personale autorizzato, di esibire la carta di credito con cui è stato effettuato l’acquisto del biglietto. La mancata presentazione della carta di credito, in originale o in copia (qualora non fossi il titolare della carta con cui il biglietto è stato acquistato) potrebbe negarti l’imbarco." Da questo punto di vista, quindi, il comportamento di Ita-Airways deve ritenersi legittimo.
  2. Inoltre, emerge (ciò è stato confermato dall’utente) che i biglietti stessi fossero assicurati. In tal senso, si consiglia di consultare le condizioni generali di contratto relative alla polizza assicurativa sottoscritta con riferimento a tali biglietti, con particolare attenzione alle condizioni di operatività della polizza e alle modalità di richiesta del premio assicurativo.
  3. Ancora, e prima di venire alle considerazioni in merito ai rimedi legali attualmente praticabili, si ritiene di dover osservare che la dicitura dei biglietti acquistati prevedeva già, nelle clausole specifiche del titolo di volo, la soluzione alla vicenda. Infatti, si legge nelle condizioni di volo che: “Per i voli internazionali: la richiesta di mantenere la validità del biglietto per i voli successivi può essere accolta in presenza delle seguenti cause: malattia che impedisca di volare, comprovata da idoneo certificato medico ospedaliero o di equivalente struttura sanitaria di cura o ricovero morte di un parente di primo grado, di coniuge o del convivente, comprovata da certificato di morte […]. Il verificarsi di una delle predette cause di forza maggiore deve essere comunicata ad ITA Airways almeno 2 ore prima della partenza del volo.” L’attivazione di tale procedura, al momento dell’incidente occorso, si ritiene avrebbe con tutta probabilità evitato l’acquisto di nuovi biglietti e la possibilità di usare comunque quelli vecchi, per il ritorno in patria. Anche alla luce di questa possibilità contemplata dalle condizioni di volo, si ritiene sia possibile far valere - e richiedere - la differenza di prezzo sostenuta per l’acquisto di biglietti nuovi, anziché per il semplice cambio di volo, asserendo una scorrettezza ed una negligenza degli operatori della compagnia di volo, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. (il quale prevede - sul punto - che "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede"), poiché gli stessi avrebbero indotto all'acquisto di due nuovi biglietti, anziché avvalersi di alternative più economiche, quali il cambio del biglietto o il mantenimento della validità degli stessi, alla luce della clausola sopra menzionata.
  4. Ad ogni modo, sono certamente applicabili, in via generale, l’art. 1463 del c.c. (nella fattispecie, tuttavia, non della “impossibilità” della prestazione, bensì della sua concreta “inutilizzabilità”) e, ancor prima, dell’art. 945 del Codice della navigazione, il quale espressamente prevede che “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.” Pertanto, in virtù di tale disposizione, sarà possibile richiedere ad Ita-Airways la restituzione del prezzo pagato - non per gli ultimi ma - per i primi biglietti di volo, in seguito all’avvenuta risoluzione del contratto per causa non imputabile (rottura del femore della signora), offrendo in esibizione la relativa documentazione comprovante la frattura.

	


Gianluca B. chiede
lunedì 23/03/2020 - Campania
“Buongiorno,
mia moglie è rappresentante legale di una associazione che svolge servizio di asilo nido e scuola materna paritaria. Scrivo per chiedere consulenza su un argomento di sicuro molto sentito in questi strani giorni: il pagamento della retta scolastica.
Da premettere che non facciamo parte di coloro che affermano che in questi mesi (marzo e quasi certamente Aprile, almeno per ora) la stessa debba essere pagata comunque per intero (FISM-federazione italiana scuole materne e qualcun'altro), ma stiamo valutando se e cosa poter comunque richiedere ai genitori per sostenere un servizio del quale speriamo debbano servirsi nuovamente quanto prima ma che nel frattempo ha ed avrebbe gravi conseguenze in caso di mancanza totale di introiti derivanti dal pagamento di almeno parte delle rette stesse. L'asilo infatti si sostiene quasi prevalentemente grazie a queste e le spese fisse sono abnormi (canone di locazione - categoria c1 per la quale probabilmente potremo avvalerci del credito d'imposta - per i locali della scuola ma abbiamo un grandissimo deposito per il quale ad esempio non potremmo usufruire del credito d'imposta, canoni software, telefonici, assicurazioni ecc. da pagare, F24 rimandati ma che dovremo comunque pagare, ecc.).
Sui gruppi WhatsApp dei genitori c'è il putiferio, tra chi ritiene di non dover pagare nulla (molte associazioni - tra le quali Codacons - scrivono questo), chi è disposto a pagare una quota parziale e chi invece aveva già versato marzo ma non intende versare anche aprile (visto il fermo quasi certo).
Allegherò su vs richiesta il contratto che facciamo firmare all'atto dell'iscrizione.
Preciso inoltre che è vero che ho specificato che mia moglie è rappresentante legale dell'associazione che in realtà è gestita come una vera e propria impresa la cui proprietà è in capo a mia moglie.
In attesa, cordiali saluti e buon lavoro.”
Consulenza legale i 28/03/2020
L’epidemia di Coronavirus costituisce sicuramente una causa di forza maggiore che giustifica un mancato e/o diminuito adempimento di una obbligazione.
Infatti, dalla lettura combinata degli articoli 1218 e 1256 del codice civile si desume che l’impossibilità della prestazione costituisce una causa di esonero del debitore dalla responsabilità contrattuale.

Nel recentissimo D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 all’art. 28 è previsto espressamente che “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre”.
Tale norma prevede quindi il rimborso dei biglietti già acquistati.
Con riguardo alle rette scolastiche non vi è una analoga specifica disposizione (almeno sino ad oggi).
Occorre dunque far riferimento ai principi generali contenuti nel codice civile.

Laddove si tratti di contratti con prestazioni corrispettive (art. 1467 c.c.), come nella presente vicenda, deve ritenersi applicabile quanto previsto dall’art. 1463 del codice civile relativo alla impossibilità sopravvenuta della prestazione secondo cui: “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Ciò significa che a fronte della legittima chiusura temporanea dell’asilo nido e della scuola materna dettata, appunto, da una causa di forza maggiore, può corrispondere l’altrettanto legittima sospensione del pagamento delle rette relativamente al periodo di chiusura, oltre al rimborso di quanto sia stato già eventualmente corrisposto per servizi di cui non si è usufruito.

Una riduzione della retta (art. 1464 c.c.) sarebbe possibile se i bambini potessero comunque usufruire di un qualche servizio (si pensi, ad esempio, alle lezioni a distanza); ma nella presente vicenda (trattandosi peraltro di asilo e scuola materna) non risulta dalla lettura del quesito che vi siano servizi che vengono comunque erogati seppur parzialmente.

Derivando la mancata corresponsione del servizio da una causa di forza maggiore, la scuola non sarà certamente tenuta ad alcun risarcimento di danni per la mancata fruizione del servizio, ma non per questo avrà diritto a percepire l’importo della retta per il periodo in cui l’asilo/scuola materna resteranno chiusi né a trattenere gli importi già versati relativi al periodo di chiusura.

Quanto al contratto che sottoscrivono i genitori al momento dell’iscrizione, qualunque clausola sia in esso contenuta non potrà determinare il venir meno della disciplina di cui all’art. 1463 c.c.
Infatti le clausole contenute nel contratto devono ritenersi applicabili a situazioni ordinarie e non ad un evento straordinario ed imprevedibile quale quello di una epidemia.
In ogni caso, anche vi fosse una clausola in tal senso che escluda la predetta disciplina, dovrebbe ritenersi vessatoria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del Codice del Consumo e, pertanto, affetta da nullità.

Per inciso, con riguardo agli oneri che di contro deve sostenere la scuola nei limiti delle prestazioni corrispettive, varrà chiaramente lo stesso discorso di cui sopra, oltre eventuali sospensioni di pagamenti tributari disposte dalla recentissima normativa d’urgenza.

M. M. chiede
mercoledì 12/12/2018 - Lombardia
“POSSIBILITA' di recesso o annullamento di contratto.

PREMESSO QUANTO SEGUE :

In data 23.04.18 ho sottoscritto il contratto con l’ istituto volta per seguire un corso professionale e-learning di interior design.

INIZIO CORSO – 29.06.18 (Il contratto e una successiva mail mi confermano che il corso si sarebbe svolto con cadenza settimanale, nelle giornate di venerdì dalle 19 alle 21)

Stando le indicazioni sopra riportate ad oggi avrei dovuto seguire 24 lezione.

Per svariati motivi (sia dei partecipanti che dei docenti) sono state svolte 14 lezioni.

Per motivi miei personali nonché lavorativi avrei dovuto terminare le lezioni il prima possibile.

Mi sono appoggiata al Vs. servizio per capire se potevo chiedere il recesso dal contratto ed avere il rimborso della cifra versata.

Si precisa che la cifra versata per la partecipazione al corso ammonta ad € 1.990,00”
Consulenza legale i 19/12/2018
Il contratto sottoscritto nella presente vicenda rientra nei contratti di servizi.
Se il contratto è stato stipulato a distanza o fuori dei locali commerciali, l’art. 52 del Codice del Consumo prevede che il consumatore possa recedere unilateralmente dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione (cioè dalla sottoscrizione). Conformemente a quanto previsto dal successivo art. 53, di tale facoltà è fatta menzione nel contratto in esame alla clausola 7.
Con riferimento invece alla disciplina contenuta nel codice civile, l’art. 1373 c.c. stabilisce che se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, nei contratti a esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso può essere esercitata anche successivamente all’inizio dell’esecuzione del contratto, ma detto recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Nel caso in esame, tuttavia, tale facoltà non è prevista se non la predetta ipotesi di cui alla clausola 7.

Esclusa quindi la possibilità di recedere unilateralmente, resta da verificare se sia possibile chiedere una risoluzione contrattuale di fronte ad un inadempimento della scuola di formazione.

Nel contratto sottoscritto leggiamo che è previsto il numero delle lezioni (ripartite in una lezione settimanale di 2 ore ciascuna) ma non è indicata la durata dell’intero corso.
Nella mail del 13.06.18 risulta che lezioni sono iniziate dal 29 giugno con cadenza settimanale. Tuttavia, non è specificato un termine finale di durata del corso e questo non risulta nemmeno dalla corrispondenza intercorsa.
Tra l’altro, la circostanza che le lezioni non siano ancora terminate, come specificato nel quesito, è dipeso sia dai docenti che dai partecipanti.
Pertanto, alla luce di ciò, difficilmente si potrebbe contestare un inadempimento della scuola tale da giustificare una richiesta di risoluzione contrattuale.

Un altro motivo di risoluzione potrebbe essere l’impossibilità sopravvenuta di cui all’art. 1463 c.c.
Sul punto, la Cassazione (Cfr. sentenza 26958/2007) ha sottolineato che “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.”
Tuttavia, nel caso in esame, tale ipotesi non appare molto convincente considerato che sembrerebbero esservi più che altro dei motivi di opportunità nel finire prima le lezioni che una vera e propria impossibilità sopraggiunta.
Nella migliore delle ipotesi, si potrebbe tentare di chiedere un rimborso di parte della somma versata pari alle lezioni rimanenti (quindi, sicuramente, non dell’intero importo).
Ciò però, lo si sottolinea, sarebbe oggetto di facile contestazione da parte della scuola per le ragioni sopra esposte.
Ad ogni modo, nel tentativo di cercare di recuperare parte dell’importo versato, potrebbe provare ad inviare una lettera raccomandata a/r (o pec) alla scuola di formazione dove sottolineando che le lezioni sarebbero già dovuto essere terminate, chiede la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta stante sopraggiunti impegni lavorativi e personali non prorogabili.
Laddove (come è probabile) la scuola risponda in termini negativi, dovrebbe intentare una causa (per ottenere una risoluzione giudiziale del contratto) dall’esito tuttavia incerto laddove non sia possibile dimostrare in giudizio l’effettiva impossibilità sopravvenuta.


Peita R. chiede
mercoledì 28/04/2021 - Estero
“Buongiorno.
Sto scrivendo dall'Australia. Sto usando Google Translate perché il mio italiano è molto povero. Cerco chiarimenti legali in merito Articolo 88 bis Decreto "Cura Italia"
(L. 24 aprile 2020, n. 27).
Ho un contratto legale di servizio per la fornitura di alloggio con una Villa a Lucca, Toscana. Abbiamo scelto di non recarci in Italia il prossimo ottobre e abbiamo chiesto all'azienda di rimborsare il nostro deposito secondo i termini del nostro contratto. Tuttavia la Villa ora afferma che "Cura Italia" annulla il nostro contratto e la possibilità di un rimborso. Posso chiederle di confermare che "Cura Italia" è in relazione a prenotazioni cancellate perché i servizi non possono essere erogati solo perché COVID 19 o in relazione a TUTTE e QUALSIASI prenotazione cancellate per QUALSIASI motivo, non solo COVID 19?La Villa con cui abbiamo un contratto di servizio è ancora operativa e ci ha comunicato che la nostra unica opzione è quella di ricevere un voucher. Hanno detto che il voucher è legale per 18 mesi ma si estenderà fino a 3 anni. Posso confermare che all'interno di "Cura Italia" è previsto un rimborso da emettere se non viene utilizzato un buono con i 18 mesi? C'è qualche altra disposizione che può permetterci di ricevere il nostro rimborso? L'importo del rimborso è per EUOR 2911. Qualsiasi informazione sarebbe di grande aiuto. Se necessario, posso fornire una copia del mio contratto di servizio con la Villa.Con grande rispetto.
Grazie mille
P. R.”
Consulenza legale i 10/05/2021
Va premesso che l’art. 88 bis del Decreto legge 17/03/2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato con Legge 17/07/2020, n. 77, contiene una serie di disposizioni riguardanti appunto il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
In primo luogo, la norma stabilisce che in alcuni casi, proprio in relazione all’emergenza COVID - 19, è possibile applicare l’art. 1463 c.c., del quale per comodità riportiamo il testo: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.
L’ambito di applicazione della norma è, appunto, quello dei contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.
In particolare, per quanto qui specificamente interessa, si considera “impossibile” la prestazione:
- in caso di soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- in caso di soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- in caso di soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- in caso di soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti.
Quando sussista una delle situazioni sopra elencate, l’interessato dovrà darne comunicazione alla struttura ricettiva (nel nostro caso; altrimenti al vettore o all'organizzatore di pacchetti turistici).
Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni, che decorrono, in casi come il nostro, dalla cessazione della situazione che ha determinato l’impossibilità.
Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che la struttura ricettiva (o il vettore), entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, proceda al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno (ovvero per il titolo di viaggio), oppure, in alternativa, all'emissione di un voucher di pari importo, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
Purtroppo, la formulazione della norma non lascia molti dubbi, nel senso che la scelta tra rimborso ed emissione del voucher spetta al titolare della struttura ricettiva.
La scelta del legislatore ha suscitato comprensibili proteste, soprattutto da parte delle associazioni di consumatori. Ciononostante, ad oggi la normativa non consente, in simili casi, a chi abbia prenotato un soggiorno in una struttura ricettiva, acquistato un titolo di viaggio o un pacchetto turistico il diritto di ottenere l'immediato rimborso di quanto già versato.
Tuttavia, la citata Legge 17/07/2020, n. 77 ha introdotto un comma 12-bis, il quale prevede: "in ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato”. Si segnala, però, che un provvedimento in via di approvazione in Parlamento estende la durata dei voucher in questione da 18 mesi a due anni.

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