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La garanzia dei prodotti second hand

La garanzia dei prodotti second hand
La garanzia di due anni dura anche se il prodotto a suo tempo acquistato viene in seguito rivenduto nel mercato dell'usato.

È un dato di fatto, ormai, che sempre più persone volgono lo sguardo al mercato dell’usato, o del "second hand", spinti sia dalla maggiore convenienza. Si rende opportuno, dunque, analizzare la situazione in cui l’oggetto venduto sia coperto da garanzia, domandandosi in particolare quale sia il suo destino a seguito della vendita ad un ipotetico secondo acquirente.

La vendita di un oggetto usato, che sia ancora coperto da garanzia, è assolutamente legittima e non comporta la cessazione della garanzia, che, anzi, permane per la durata di due anni dal momento della consegna del bene. Tuttavia, a norma del Codice del consumo, tenuto a garantire il prodotto di seconda mano è il rivenditore che per primo l’ha venduto e non il privato primo acquirente, e ciò in virtù del principio di continuità della garanzia anche a seguito della vendita a carico del commerciante stesso.

Chiarito il punto ci si domanda chi sia tra il primo ed il secondo acquirente il soggetto che potrà far valere la garanzia del prodotto nell’arco dei due anni di validità.

Anzitutto, la garanzia consiste nella possibilità di ottenere la riparazione del prodotto in tempi brevi o la sua sostituzione nel caso in cui presenti dei difetti non dovuti all’uso, ma legati ad un suo difetto, i quali si presentino nei due anni successivi all’acquisto. Essa non può essere negata in alcun modo, a prescindere dalla conservazione o meno della fattura o dello scontrino, che hanno semplicemente valenza fiscale. L'importante è poter provare l'acquisto.

Qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o economicamente troppo gravose, l’acquirente deve poter optare o per la risoluzione del contratto, quindi la restituzione dell’oggetto e il contestuale rimborso del prezzo, o, in alternativa, per la riduzione del prezzo in proporzione al ridotto valore del bene, che potrà essere trattenuto.

Sulla base di questi presupposti, anche se l’acquirente che desidera far valere la garanzia è diverso da chi ha acquistato per primo, deve poter godere dei benefici che sono ad essa collegati, va le a dire la riparazione o, in alternativa, la sostituzione del prodotto, nonché la risoluzione del contratto o la riduzione di prezzo.

Il venditore che decida di negare la richiesta di garanzia è considerato inadempiente rispetto al contratto di vendita stipulato con il primo acquirente, che ha la possibilità di far valere i propri diritti davanti alle autorità giudiziarie. Il secondo acquirente, invece, non può rivolgersi al giudice perché non era parte del contratto da cui è sorta la copertura della garanzia, pertanto non avrebbe la legittimità processuale per poter avviare un giudizio.

Il giudizio potrebbe essere, quindi, esperito dall’acquirente di seconda mano, solo citando in giudizio il primo proprietario per inadempimento contrattuale perché l’oggetto che ha comprato non è conforme alle qualità che erano state promesse inizialmente. A sua volta, il primo proprietario potrà chiamare in causa il rivenditore che dovrà rispondere della garanzia non accordata all’atto della richiesta se il giudice dovesse ritenerla dovuto.


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