La norma in esame disciplina in modo uniforme il regime delle eccezioni al diritto di
recesso con riferimento sia ai contratti a distanza che a quelli negoziati fuori dei locali commerciali.
L’esigenza che si è inteso soddisfare con le ipotesi qui previste è essenzialmente quella di bilanciare la tutela del
consumatore con le necessità proprie dell’attività di impresa, sacrificando il diritto di recesso del consumatore (ma non le altre norme a sua protezione) in tutti i casi in cui lo stesso recesso possa da un lato ripercuotersi negativamente sulla posizione del
professionista e dall’altro generare vantaggi ingiustificati per il consumatore o comportamenti opportunistici dello stesso.
Con la fattispecie disciplinata dalla lett. a) si intende evitare un ingiustificato arricchimento per il consumatore connesso alla irripetibilità della
prestazione posta in essere dal professionista (è questo il caso della prestazione della fornitura di servizi per i quali la prestazione del professionista abbia avuto completa esecuzione prima della scadenza utile per esercitare il diritto di recesso con il previo ed espresso consenso del consumatore).
In alcuni casi si è ritenuto il recesso non applicabile ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dai locali commerciali in considerazione della specifica natura dei beni o dei servizi (è questo il caso di cui alle lett. b) e g) del primo comma dell’
art. 49 del codice consumo, i quali escludono lo
ius poenitendi in relazione ai contratti per la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario, che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso).
Il recesso viene poi escluso nel caso di contratto avente ad oggetto un bene che per sua natura sia di facile deperibilità ovvero di rapido deterioramento o obsolescenza (sono queste le ipotesi di cui alle lett. d) ed i) della norma in esame).
Altra ragione che determina l’esclusione del diritto di recesso è quella connessa alla richiesta di personalizzazione del bene oggetto di contratto, al fine di soddisfare specifiche esigenze del consumatore. In questi casi, sarebbe estremamente difficile ammettere il recesso, in quanto il prodotto personalizzato difficilmente potrebbe essere ricollocato sul mercato dal professionista, poiché adattato alle specifiche necessità del singolo consumatore.
La lettera e) della norma prevede un’altra specifica ipotesi di
eccezione alla facoltà di recesso, in questo caso dipendente da ragioni igieniche o di tutela della salute (è questo il caso dei prodotti sigillati di tipo alimentare o di quelli utilizzati per impieghi in ambito sanitario).
L’ammissibilità del recesso, con i relativi obblighi restitutori per le parti, comporterebbe per il professionista una perdita connessa alla mancata possibilità di riallocazione della merce; inoltre, i consumatori si troverebbero esposti a potenziali gravi rischi per la loro salute qualora il professionista, trascurando le norme igienico sanitarie, tentasse una ridistribuzione dei prodotti dopo averli fatti risigillare.
In altri casi il recesso viene escluso perché impedisce o rende molto difficoltosa la ricollocazione di un servizio prenotato anticipatamente per un tempo ed una data specifica (così la lettera n) della norma).
E’ questo il caso delle prenotazioni alberghiere o relative a case vacanze o ad eventi culturali o sportivi, mentre restano esclusi da tale fattispecie i contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali o conclusi a distanza, i quali, invece, trovano una propria disciplina agli artt. 32 e ss. del codice del turismo.
La lettera h) disciplina un’ulteriore ipotesi di eccezione al diritto di recesso connessa al pregiudizio che il professionista subirebbe per riallocare la propria prestazione presso terzi; infatti, viene escluso il recesso per i contratti in cui il consumatore ha richiesto specificamente una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione.
La lett. i) esclude il diritto di recesso nel caso di fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software sigillati, che siano stati aperti dopo la consegna; in questo modo si intende evitare che il consumatore possa approfittarne per effettuare la loro duplicazione e trattenerne una copia non autorizzata, ottenendone così la corrispondente utilità economica sfuggendo all’obbligo di versare il
corrispettivo.
La lett. m) esclude il recesso nel caso di contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica; in questo caso il legislatore ha voluto prendere in considerazione proprio la struttura e le caratteristiche tipiche dell’operazione d’asta, la quale avviene con meccanismi di gara che interessano più partecipanti contestualmente ed in cui si realizza una determinazione dinamica del prezzo.
L’ammissibilità del recesso, dunque, finirebbe per favorire comportamenti irresponsabili da parte dei consumatori partecipanti all’asta, capaci di alterare il funzionamento di determinazione dinamica del prezzo, anche in danno di altri consumatori partecipanti alla gara e seriamente interessati all’
aggiudicazione.
Peraltro, si tenga conto del fatto che l’esclusione del diritto di recesso nel caso di asta pubblica non può essere di pregiudizio alla posizione del consumatore, in quanto la sua partecipazione avviene spontaneamente ed al medesimo viene sempre accordata la facoltà di presenziare alle operazioni di asta pubblica.
Una particolare ipotesi di esclusione del diritto di recesso è quella prevista alla lett. o) di questa norma, la quale fa riferimento ai casi di
downloading da
server e di
streaming audio/video, così come ad altri sistemi o tecniche di distribuzione, compresi quelli basati su telefonia mobile.
Per l’esclusione del diritto di recesso si richiede non solo che il consumatore abbia espressamente consentito l’inizio dell’esecuzione da parte del professionista, ma anche che il consumatore stesso abbia manifestato la sua accettazione in ordine alla perdita del diritto di recesso.