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Articolo 647 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Onere

Dispositivo dell'art. 647 Codice Civile

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere(1) [549, 629, 671, 690 c.c.].

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede(2) o al legatario(3) gravato dall'onere una cauzione(4) [1179 c.c., 119, 750 c.p.c.].

L'onere impossibile(5) o illecito(6) si considera non apposto [634]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante(7) [629, 647, 794 c.c.].

Note

(1) L'onere consiste in una clausola testamentaria che impone all'erede o al legatario di tenere un certo comportamento (dare, fare o non fare) a beneficio di terzi o dell'onerato stesso o del de cuius per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Nel caso in cui l'erede o il legatario rifiutino l'eredità o il legato, l'onere si trasferisce in capo a colui che acquista effettivamente l'eredità.
Esempio di onere è l'obbligazione imposta all'erede di corrispondere un premio di € 1.000,00 al vincitore di una specifica gara sportiva.
L'onere si distingue dalla condizione sia sospensiva che risolutiva: il modo crea un obbligo, la condizione sospende l'efficacia della disposizione o ne fa venir meno gli effetti.
Quanto al criterio distintivo tra onere e legato si è osservato che nel primo il beneficiato è indeterminato ma determinabile, nel secondo è determinato.
(2) L'erede risponde dei debiti e dei pesi ereditari ultra vires, ossia anche con il proprio patrimonio laddove quello ereditario non sia sufficiente, fatta salva la quota di legittima per i legittimari.
(3) Il legatario è tenuto all'adempimento dell'onere nei limiti di quanto ricevuto (si parla di responsabilità intra vires).
(4) La cauzione serve, da un lato, per indurre l'onerato ad adempiere, dall'altro, per garantire il risarcimento degli eventuali danni da inadempimento.
In caso di mancata prestazione della cauzione non si ritiene applicabile la disciplina dettata dall'art. 641 c. 2 del c.c..
(5) Deve trattarsi di un'impossibilità che non dipende dall'onerato, poichè in tal caso si dovrebbe parlare di inadempimento e non di impossibilità.
(6) L'impossibilità o l'illiceità si determina al momento dell'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).
(7) Tale circostanza può risultare dalla scheda testamentaria o essere ricavata interpretando la volontà testamentaria.

Ratio Legis

L'onere consente al testatore di esprimere la propria volontà imponendo all'onerato un'obbligazione dall'inadempimento della quale può derivare la risoluzione della disposizione testamentaria stessa.

Brocardi

Modum non tam verba faciunt, quam voluntas defuncti
Modus

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

315 Di un'altra modificazione devo rendere conto, concernente la norma sull'onere illecito o impossibile (art. 647 del c.c.). Il corrispondente articolo del progetto definitivo stabiliva che l'illiceità o l'impossibilità dell'onere rendesse nulla la disposizione, quando l'efficacia determinante dell'onere sulla disposizione risultasse dallo stesso testamento. Questa limitazione espressa mancava nell'altra norma del progetto sul motivo illecito (art. 168), poiché quivi si stabiliva semplicemente la nullità della disposizione sol che risultasse l'influenza decisiva del motivo illecito sulla volontà testamentaria, senza peraltro specificare le fonti da cui tale efficacia si poteva desumere. Ho creduto necessario seguire per entrambe le ipotesi un criterio uniforme, in quanto la norma sull'onere illecito o impossibile è sostanzialmente un'applicazione dell'altra sul motivo illecito. Quanto al merito della soluzione, mi è sembrato preferibile il criterio meno rigido, di non esigere che l'efficacia causale del motivo risulti esclusivamente dal testamento. S'intende che, dovendo il motivo risultare dal testamento, il contenuto della scheda testamentaria non potrà non costituire la base per la ricostruzione della volontà del testatore, ma non v'è motivo di vietare al giudice di prendere eventualmente in considerazione altri atti o fatti, che servono a chiarire il processo formativo della volontà del disponente. Il medesimo criterio ho seguito per l'onere illecito o impossibile nelle donazioni. Ho inoltre considerato che, in analogia a quanto è disposto dall'art. 639 del c.c. e art. 640 del c.c. per le disposizioni condizionali o a termine, è opportuno imporre all'istituito o al legatario sub modo l'obbligo di prestare cauzione. L'utilità di siffatta estensione è facilmente visibile, specialmente se si pensi al caso in cui l'onere è dilazionato nel tempo e, a quello in cui il testatore ha previsto la risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere. Ho perciò subordinato la facoltà dell'autorità giudiziaria d'imporre cauzione, alla mancanza di una diversa volontà del testatore e alla dimostrazione di ragioni di convenienza o di opportunità.

Massime relative all'art. 647 Codice Civile

Cass. civ. n. 8733/2023

In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).

Cass. civ. n. 15240/2017

L’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”.

Cass. civ. n. 10803/2015

La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.

Cass. civ. n. 11906/2013

In tema di successioni "mortis causa", allorché l'adempimento dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell'obbligo per l'erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest'ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell'onere, trovando, invece, l'impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all'estinzione dell'obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell'onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario.

Cass. civ. n. 4022/2007

L'onere o modus si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l'imposizione dell'onere all'erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all'art. 629 c.c., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell'anima «si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648» implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l'onere possa gravare sull'erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell'art. 648 c.c. sull'adempimento dovuto.

La previsione contenuta nell'art. 647, secondo comma, c.c., che autorizza il giudice del merito della causa pendente (o, altrimenti, il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione) — qualora non vi abbia provveduto direttamente il testatore e ne ravvisi l'opportunità — ad imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione, pone riferimento all'esercizio di un potere discrezionale al riguardo, che, in quanto tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata congruamente motivata la mancata imposizione della cauzione invocata dal ricorrente sostenendo che il soggetto onerato aveva riconosciuto l'esistenza dell'onere e l'obbligo di soddisfarlo, senza porre in essere alcuna condotta contraria in proposito).

Cass. civ. n. 626/2003

In tema di successioni mortis causa, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, configura un onere ai sensi dell'art. 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. Ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell'art. 443, secondo comma c.c., dalla sua convertibilità, nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato 'e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinché il modus, non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto cosi come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta.

Cass. civ. n. 802/1986

L'onere per gli eredi, in caso di vendita di uno specifico bene compreso nella massa ereditaria di trasferire lo stesso a un determinato soggetto indicato dal testatore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico, né con alcuna norma di legge riguardante i poteri di disposizione del testatore, né in ispecie con il divieto pattizio di alienazione a norma dell'art. 1379 c.c., e comporta la costituzione in favore del designato, di un diritto di prelazione azionabile — in caso d'inosservanza — a termini dell'art. 648 c.c.

Cass. civ. n. 6194/1984

Mentre il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario il quale è un avente causa del de cuius, l'onere o modus integra una liberalità indiretta che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, per modo che il beneficiario della liberalità indiretta è un avente causa di quest'ultimo e non del testatore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 647 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. L. C. chiede
martedì 18/08/2026
“Buongiorno,
nel testamento olografo di mio zio è indicato letteralmente: “Con il presente testamento nomino eredi universali le mie nipoti X e Y. Le mie nipoti faranno una donazione di €50.000 all’Unicef”
Nella dichiarazione di successione presentata nel dicembre 2022 l’Unicef non fu indicata come legataria in quanto l’Agenzia delle Entrate, sentita per un consulto sulla questione, ci precisò (anche in forma scritta per email) che la donazione si configurava come un onere posto in capo all’erede e non un legato. Pagammo la tassa di successione sull’intero asse ereditario, comprensivo anche della somma destinata alla donazione.
Presentata la dichiarazione di successione e ancor prima di aver avuto in disponibilità i beni ereditati, trasferimmo la somma indicata da mio zio all’Unicef con versamento effettuato da nostri conti corrente personali.
Successivamente chiedemmo al Servizio assistenza dell’Agenzia delle Entrate, con e-mail che dettagliava la casistica, un parere in merito alla detraibilità nella dichiarazione dei redditi dell’importo devoluto in donazione e, dopo aver ottenuto riscontro positivo (per iscritto, se pur espresso in termini generici in risposta al preciso quesito posto) portammo l’importo in detrazione nel mod. 730/2023 quale erogazione liberale a favore di onlus.
Nel giugno 2026 l’Agenzia ha contestato a mia sorella la detrazione effettuata, chiedendo la restituzione della quota portata in detrazione oltre i relativi interessi e sanzione del 20%, con la seguente motivazione:
“La disposizione testamentaria configura un legato di genere ex art. 653 c.c. (l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato; si tratta di un legato c.d. obbligatorio, configurando rispettivamente un debito a carico dell’erede e un credito a favore del legatario). Il testatore ha disposto che una somma venga trasferita direttamente ad un ente beneficiario che diventa titolare della somma legata; l’erede, in questo contesto, non è tenuto a sostenere una spesa libera, ma ha il solo l’obbligo di trasferire quanto previsto dal testamento, all’Ente beneficiario. Pertanto, in capo all’erede risultano assenti i presupposti della spontaneità ed onerosità necessari per godere delle detrazioni per le erogazioni liberali”.
Preciso che ad oggi io non ho ricevuto alcuna contestazione, tuttavia il funzionario responsabile dell’Agenzia ha anticipato a mia sorella (durante un contatto telefonico) che è in lavorazione una medesima pratica a me intestata.
Alla luce di quanto sopra, Vi chiedo se:
E' possibile portare in detrazione nel mod. 730 quale "erogazione liberale" una donazione effettuata con fondi personali dell'erede (dopo aver presentato la dichiarazione di successione ma ancor prima di avere in disponibilità i beni ereditati) in adempimento di un onere testamentario?
Grazie.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 21/08/2026
La vicenda riguarda la disposizione testamentaria con cui il de cuius, dopo aver nominato eredi universali le nipoti X e Y, ha previsto che queste «faranno una donazione di € 50.000 all’Unicef». Occorre distinguere tre profili: qualificazione civilistica della disposizione, trattamento ai fini dell’imposta di successione e possibilità per le eredi di beneficiare della detrazione/deduzione IRPEF per l’erogazione effettuata.


La qualificazione non dipende dal termine «donazione» utilizzato dal testatore, ma dalla sua effettiva volontà. In astratto, la clausola può essere ricondotta all’onere testamentario ex artt. 647-648 c.c. oppure al legato di genere ex art. 653 c.c.
Nel caso concreto, la qualificazione oggi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate come legato di genere appare giuridicamente sostenibile e probabilmente prevalente. La disposizione individua, infatti, un beneficiario determinato (UNICEF) e una somma precisa (€ 50.000), imponendo alle eredi di trasferirla. Il fatto che il pagamento sia stato materialmente eseguito con denaro proveniente dai conti personali delle eredi non esclude tale qualificazione, poiché il legato di genere può essere adempiuto anche mediante disponibilità proprie dell’erede.
Se la disposizione costituisce un legato di genere, il versamento effettuato dalle eredi rappresenta adempimento di un’obbligazione testamentaria, non una loro autonoma erogazione liberale. Manca quindi il requisito della liberalità richiesto per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni agli enti del Terzo settore.
La provenienza personale delle somme non modifica la causa giuridica del pagamento: l’utilizzo di denaro proprio per adempiere un debito non trasforma l’adempimento in una liberalità.


Anche qualificando la clausola come modus, peraltro, la detrazione non sarebbe automaticamente spettante, poiché le eredi avrebbero comunque eseguito una prestazione imposta dal testatore.
Pertanto, sulla maggiore IRPEF la posizione dell’Agenzia presenta argomenti significativi, mentre risultano decisamente più forti le difese del contribuente con riferimento a sanzioni e interessi.
Assume particolare rilievo il fatto che l’Agenzia avesse inizialmente qualificato la disposizione come «onere testamentario» e, a quanto riferito, avesse successivamente confermato per iscritto la possibilità di beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Se tali comunicazioni erano semplici e-mail del servizio di assistenza e non risposte a un interpello formale ex art. 11 L. 212/2000, esse non impediscono all’Amministrazione di modificare successivamente la propria interpretazione. Tuttavia, possono costituire una prova particolarmente significativa dell’affidamento incolpevole del contribuente.
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, infatti, non dovrebbero essere applicati sanzioni e interessi quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell’Amministrazione successivamente modificate. Tale argomento appare particolarmente forte qualora dalle e-mail risulti che all’Agenzia era stata rappresentata in modo completo la concreta fattispecie e che la detrazione sia stata utilizzata proprio facendo affidamento sulla risposta ricevuta.
Ne consegue che, anche qualora fosse confermato il recupero della maggiore IRPEF, vi sono solidi argomenti per richiedere l’integrale disapplicazione delle sanzioni e degli interessi.


La qualificazione della disposizione come legato produce conseguenze anche ai fini successori. L’art. 8, comma 3, D.Lgs. 346/1990 prevede che il valore dell’eredità sia determinato al netto dei legati e degli altri oneri che la gravano. Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 luglio 2023 ha riconosciuto che anche il legato di genere deve essere sottratto dalla quota ereditaria imponibile.
L’art. 46, comma 3, dello stesso decreto prevede inoltre che l’onere imposto all’erede a favore di un terzo individualmente determinato sia considerato, ai fini dell’imposta di successione, come legato a favore del beneficiario.
Pertanto, sia qualificando la disposizione come legato di genere sia, ai fini fiscali, come onere a favore di un terzo determinato, vi sono validi argomenti per sostenere che i 50.000 euro destinati a UNICEF non avrebbero dovuto concorrere alla base imponibile delle eredi.
Si pone quindi il tema del rimborso dell’imposta di successione versata in eccedenza. L’art. 42 D.Lgs. 346/1990 prevede un termine triennale, la cui decorrenza deve essere attentamente verificata. Poiché la successione risale al 2022, sussiste un possibile problema di decadenza; può tuttavia essere approfondito l’argomento secondo cui il diritto alla restituzione sarebbe emerso successivamente, anche alla luce della Circolare 19/E/2023 e, soprattutto, della riqualificazione come legato effettuata dalla stessa Agenzia nel 2026. L'argomento è sostenibile, ma presenta margini di rischio.


Per il contribuente che non abbia ancora ricevuto una comunicazione formale, appare preferibile non procedere immediatamente al ravvedimento, ma presentare all’Ufficio una memoria preventiva corredata dal testamento, dalla dichiarazione di successione, dai bonifici a UNICEF e, soprattutto, dalle precedenti comunicazioni dell’Agenzia.
La difesa dovrebbe articolarsi su tre livelli:
  1. in via principale, sostenere la spettanza dell’agevolazione IRPEF, valorizzando il tenore letterale del testamento, la provenienza personale delle somme e le precedenti indicazioni dell’Amministrazione;
  2. in via subordinata, qualora venga confermata la qualificazione come legato e il recupero dell’IRPEF, chiedere l’integrale esclusione di sanzioni e interessi per tutela dell’affidamento ex art. 10 L. 212/2000;
  3. contestualmente, evidenziare che la stessa qualificazione come legato comporta la necessità di rideterminare la precedente imposizione successoria, presentando tempestivamente istanza di rimborso dell’imposta eventualmente versata in eccedenza.
In conclusione, la difesa più solida non consiste nel sostenere che l’Agenzia non potesse modificare la propria interpretazione, bensì nel pretendere che la nuova qualificazione sia applicata coerentemente sotto tutti i profili fiscali e che il contribuente non venga sanzionato per essersi conformato alle specifiche indicazioni precedentemente ricevute dalla stessa Amministrazione.

R. B. chiede
giovedì 29/05/2025
“Salve,
vorrei porre il seguente quesito in merito ad una questione che credo riguardi il diritto assicurativo e successorio.

Descrivo in breve:
Vorrei far redigere testamento pubblico per nominare un ente del terzo settore (ente benefico di ospedale) come mio erede unico universale. Sono proprietario di un immobile su cui c’è un mutuo a me intestato, con ancora molti anni da pagare. Ho stipulato una polizza vita a tutela decrescente con beneficiario tale ente benefico, con il fine tutelare l’ente benefico per pagamento del mio mutuo in caso si verifichi l’evento morte. (La polizza è una classica TCM con capitale decrescente).

I miei quesiti sono pertanto:

In caso di verifichi l’evento morte, l’ente benefico è obbligato ad utilizzare l’eventuale indennizzo della polizza vita per estinguere il mutuo oppure potrebbe decidere di riscuoterlo e lasciar perdere l’immobile?
Posso in qualche modo, nel testamento pubblico o in altro modo, poter “legare” l’eventuale riscossione dell’indennizzo da parte dell’ente benefico all’utilizzo da parte di quest’ultimo per estinguere il mutuo?
In parole semplici: posso far sì che, in caso l’ente benefico riscuota la somma, sia obbligato ad utilizzarla per estinguere il mutuo?

Da quello che ho letto in modo sommario sul web le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario, ma ovviamente da “profano” dell’argomento non so se ci sia un modo per realizzare quanto desidero.

Spero di aver spiegato chiaramente il mio quesito,
resto in attesa una Vostra cortese risposta.
Se vi fosse necessità di integrare la mia domanda con altre informazioni, mi rendo disponibile al fine di ottenere una risposta più precisa possibile.

RingraziandoVi,
Vi porgo Distinti Saluti.

Consulenza legale i 02/06/2025
Quando una persona decede senza lasciare legittimari, ossia in assenza di coniuge, figli o ascendenti (art. 536 del c.c.), ha piena libertà di disporre del proprio patrimonio mediante testamento.
In tale ipotesi, infatti, non sussistendo quote di legittima da rispettare, il testatore può destinare i suoi beni a chiunque, anche a soggetti estranei alla famiglia o a enti, senza vincoli di sorta.
Nel caso in esame, pertanto, la volontà testamentaria di nominare - quale erede universale - un ente benefico può trovare piena attuazione.

Diversa è la questione concernente l’intento di apporre un vincolo di destinazione alle somme che lo stesso ente percepirà in qualità di beneficiario di una polizza vita.
Com’è noto, la polizza vita è un contratto stipulato tra un soggetto (il c.d. contraente) e una compagnia assicurativa, in forza del quale si designa un soggetto beneficiario che, al verificarsi dell’evento assicurato (es. morte dell’assicurato), ha diritto di ricevere una determinata somma di denaro.
Il diritto del beneficiario sul capitale assicurato ha natura di diritto proprio, non rientrando, in quanto tale, nell’asse ereditario del contraente (così l'art. 1920 del c.c.).

Per ciò che concerne la posizione del beneficiario, è opportuno precisare che questi può essere designato sia nello stesso contratto di assicurazione sia per testamento; tuttavia, anche in quest’ultimo caso, il testatore può unicamente indicare il soggetto destinatario del capitale, senza possibilità di imporre vincoli o condizioni sul relativo utilizzo, trattandosi - come già evidenziato - di una somma estranea all’eredità (e, dunque, di cui il de cuius non può disporre).

Il testatore potrebbe, al più, esprimere nel testamento un desiderio o una raccomandazione in merito all’impiego del capitale (ad esempio: “Vorrei che Tizio usasse il capitale per pagare il mutuo della casa che gli ho assegnato”), ma si tratta di una manifestazione di volontà dalla quale può discendere soltanto un obbligo morale e non una obbligazione giuridicamente vincolante.

Per consentire, invece, al testatore di soddisfare il suo desiderio, si potrebbe fare ricorso all’istituto giuridico dell’onere testamentario, ammissibile in questo caso in quanto non grava su soggetti legittimari (l’art. 549 del c.c. vieta, infatti, l’apposizione di pesi e condizioni sulla quota di riserva loro spettante).
Dispone l’art. 647 c.c. che il testatore può imporre a un erede (o a un legatario) un onere, ossia l’obbligo di eseguire una prestazione a vantaggio di terzi o anche dello stesso erede, purché tale obbligo non contrasti con norme di legge o con l’ordine pubblico.

Caratteristiche precipue dell’onere testamentario sono:
  1. non incide sulla validità della disposizione testamentaria;
  2. non si configura quale condizione sospensiva e, pertanto l’acquisto dell’eredità non è subordinato al suo adempimento;
  3. se non viene rispettato, può comportare, ma soltanto su istanza di eventuali interessati, la risoluzione della disposizione testamentaria (art. 648 del c.c.).

Nel caso in esame, dunque, il testatore potrebbe disporre di nominare erede universale dei suoi beni l’ente menzionato nel quesito, imponendo allo stesso, in quanto erede, l’onere di estinguere integralmente il mutuo gravante sull’immobile ricompreso nel suo patrimonio ereditario (senza nulla specificare circa i fondi cui attingere per adempiere a tale onere).

Va infine considerato che, trattandosi presumibilmente di un ente con personalità giuridica (quale un’associazione riconosciuta), lo stesso sarà tenuto ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, in conformità a quanto previsto dall’art. 473 del c.c..
Ciò comporta che l’ente risponderà dei debiti ereditari - e, quindi, anche del mutuo - nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

Si fornisce qui di seguito la bozza di una disposizione testamentaria modale di cui ci si può eventualmente avvalere:
«Nomino erede universale della totalità dei miei beni l’Associazione [Alfa], con sede in [indirizzo completo], codice fiscale [_________].
Lascio in particolare all’Associazione Alfa la proprietà dell’immobile sito in [comune], via [__________], distinto al Catasto Fabbricati al foglio [__], particella [__], sub [__].
Dispongo che l’Associazione Alfa, quale erede, assuma l’onere di estinguere integralmente il mutuo ipotecario attualmente in essere presso [nome della banca], contratto in data [], numero pratica [], e gravante sul suddetto immobile, il cui debito residuo, alla data odierna, ammonta a circa € [________].
Tale onere dovrà essere adempiuto con sollecitudine e, in ogni caso, entro il termine massimo di [es. sei mesi] dall’apertura della successione.
In caso di mancato adempimento dell’onere, autorizzo gli aventi interesse a ricorrere al giudice competente per ottenere la riduzione della disposizione testamentaria o la revoca della stessa, ai sensi dell’articolo 648 del Codice Civile.»
Luogo e data
[Firma autografa del testatore].”


C.F. chiede
lunedì 18/10/2021 - Abruzzo
“Nel 2017 alla morte di mia madre io e mia sorella abbiamo ereditato un fabbricato completamente abusivo e realizzato da mio padre a cavallo degli anni '70 e '80 composto da piano terra e primo piano. Si accede al primo piano tramite una scala interna. Io ho ereditato il piano terra, la scala e una camera al primo piano, mia sorella il resto del primo piano. La volontà di mio padre era che una volta preso possesso mia sorella doveva farsi un ingresso autonomo per accedere al suo appartamento dato che la scala è di mia esclusiva proprietà. In un primo momento diceva che si sarebbe provveduto nel caso vendevo il mio appartamento, poi ha affermato che la esiste una servitù, cosa non vera e che in ogni caso, anche volendo, non può fare niente perché la casa è abusiva e non sanabile. Ora il problema è che con questa situazione, e dato che nel periodo estivo (visto che la casa è vicino al mare) lei affitta e c'è un via vai di gente e macchine che mi rendono di fatto impossibile poter usufruire del mio appartamento per mancanza di privacy, mi sento privato del mio ruolo di proprietario. Ho fatto dei tentativi per trovare un accordo con lei senza alcun risultato. Questa situazione mi danneggia molto in tutti i sensi. Ora chiedo a voi cosa potrei fare e se mi potete aiutare a risolvere questa situazione.”
Consulenza legale i 29/10/2021
La premessa fondamentale da tenere a mente per decidere quali azioni intraprendere nel caso di specie è che ci troviamo davanti ad un fabbricato abusivo e, stando a quanto scritto nel quesito, non sanabile in quanto privo di titolo abilitativo e insistente su un’area a rischio idrogeologico.
Ad un abuso di tale gravità consegue necessariamente la sanzione della demolizione (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3659), senza contare i rischi connessi alla permanenza di persone in un luogo che nemmeno avrebbe dovuto essere destinato all’edificazione (che sconsigliano di perseverare in tale comportamento), le eventuali responsabilità derivanti dal fatto che uno degli appartamenti viene affittato a terzi nel periodo estivo, nonché il fatto che l’immobile sia pressoché incommerciabile.
In proposito, si sottolinea che il Comune, una volta accertata la presenza dell’abuso, ha in ogni tempo la facoltà (ed anzi il dovere) di emanare i necessari atti sanzionatori, indipendentemente dal fatto che l’edificio sia presente da molti anni e che chi l’ha costruito sia nel frattempo deceduto.
Ne deriva che qualsiasi eventuale risultato positivo si dovesse ottenere verrà comunque vanificato nel momento in cui la P.A. eserciterà le proprie prerogative: in breve, sulla sentenza favorevole penderà sempre la “spada di Damocle” dell’ordine di demolizione.

Tenendo in considerazione quanto sopra, anche per le valutazioni sulla convenienza economica di un possibile giudizio, si chiarisce che la giurisprudenza tende a tenere separato il profilo pubblicistico della regolarità edilizia da quello dei rapporti privatistici tra i proprietari, affermando l’ammissibilità dell’usucapione delle servitù anche in presenza di costruzioni abusive (Cassazione civile, sez. II, 11 giugno 2018, n. 15241; Cassazione civile, sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 1395).
Tanto chiarito, il rimedio generale a disposizione del proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa è l’actio negatoria servitutis disciplinata dall’art. 949 c.c., che consente, nel caso vi siano anche turbative o molestie, di chiederne la cessazione oltre al risarcimento del danno.
Nel nostro caso, la sorella sostiene di essere titolare proprio di una servitù e ciò dovrebbe essere sufficiente a fondare la legittimazione attiva per intraprendere l’azione in esame.
In ogni caso, si nota che l’usucapione delle servitù avviene a seguito del possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.), mentre nella fattispecie l’acquisto della proprietà dell’immobile da parte della sorella è avvenuto soltanto nel 2017.
Non sembra, invece, praticabile la via delle azioni possessorie, che sono procedimenti cautelari volti a far cessare le interferenze indebite nel possesso del bene, in quanto è ormai trascorso il termine di decadenza annuale fissato dall’art. 1168 c.c..

Va poi esaminata la possibilità di ottenere un provvedimento giurisdizionale che obblighi la sorella a realizzare un accesso indipendente al proprio appartamento, che purtroppo non sembra facilmente praticabile.
Se la volontà del padre in tal senso è contenuta nel testamento essa prende il nome di onere, il cui adempimento può essere chiesto in giudizio da chiunque vi abbia interesse (art. 648 c.c.).
Tuttavia, le possibilità di accoglimento di tale domanda sono fortemente pregiudicate dal disposto dell’art. 647 c.c., che stabilisce che l'onere impossibile o illecito si considera come non apposto.
Nel caso di specie, l’obbligazione ha ad oggetto la realizzazione di un’opera sostanzialmente abusiva, non potendo ammettersi la possibilità di ottenere legittimamente un titolo edilizio per un’“addizione” a un immobile abusivo.
Se la volontà del padre è stata esplicitata solo verbalmente, la situazione è ancora più complicata, in quanto è estremamente difficile dimostrare l’esistenza di questa obbligazione a carico della sorella.

Infine, anche la richiesta di farsi corrispondere la metà del valore della scala, come in una sorta di vendita, non ha molte possibilità di essere attuata in concreto, posto che (fermo restando il costante rischio che il Comune rilevi l’abuso e ordini la demolizione totale dell’immobile) in un eventuale atto di compravendita dovrebbero essere indicati a pena di nullità gli estremi del titolo abilitativo, che qui è però assente.


Laura M. chiede
lunedì 18/07/2016 - Liguria
“ho due figli, uno e' deceduto nel 2015 lasciando due figlie maggiorenni.
Io ho 85 anni e, alla mia morte, desidero lasciare quello che ho solo all'altro mio figlio e niente assolutamente alle mie nipoti per tantissime ragioni.
Cosa devo fare ?”
Consulenza legale i 20/07/2016
Va innanzitutto premesso che le nipoti succederebbero per rappresentazione del padre defunto (istituto che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questo non possa - ed è questo il caso - o non voglia accettare l'eredità), ai sensi degli artt. 467 e seguenti del codice civile.

Purtroppo nell'ordinamento italiano non esiste la possibilità di "diseredare" un figlio. E' previsto, infatti, che i figli del de cuius siano di diritto legittimari, cioè soggetti aventi comunque (i.e.: anche contro la volontà di colui che fa testamento) diritto ad una quota dell'eredità, che varia poi in base al numero di legittimari esistenti. In particolare, se sono presenti due figli, ad essi spettano i 2/3 dell'eredità (cioè 1/3 a ciascuno).

Il primo consiglio che possiamo dare è di fare comunque testamento, per assicurarsi che la quota "disponibile" dell'eredità (in questo caso 1/3) vada al figlio in vita (che così verrebbe ad avere complessivi 2/3), riservando alle nipoti avute dall'altro figlio solo quanto spetta loro per legge (1/3, che dovranno poi dividersi in due): attenzione, perchè in assenza di testamento, in base regole della successione legittima, l'eredità verrebbe tutta quanta semplicemente divisa al 50%, quindi metà al figlio vivente, e l'altra metà alle due figlie del figlio defunto, metà per ciascuna (art. 566 del c.c.).

Va ricordato infine, anche se non ci sembra questo il caso, che esistono dei casi di esclusione dall'eredità per indegnità, ma le ipotesi sono solo quelle tassativamente elencate dal codice civile all'art. 463 del c.c. e si verificano solo in casi molto gravi. Le cause di indegnità possono essere suddivise in due gruppi: al primo appartengono le condotte elencate sub n. da 1 a 3 bis, cioè colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l'ascendente di questo, quali l'omicidio o il tentato omicidio (n. 1), l'istigazione al suicidio (n. 2), la calunnia o la falsa testimonianza per reati di una determinata gravità (n. 3) e la decadenza dalla potestà genitoriale (n. 3 bis). Appartengono al secondo gruppo di condotte quelle elencate sub n. da 4 a 6, che consistono in offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento dello stesso. Può essere dichiarato indegno chi abbia, con dolo o violenza, indotto il soggetto della cui successione si tratta a fare, revocare, modificare un testamento (n. 4), chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (n. 5) e chi abbia creato o fatto consapevolmente uso di un falso testamento (n. 6).

E' peraltro il caso di precisare che ci sono una serie di accorgimenti che è possibile adottare per venire, parzialmente, incontro alle esigenze di chi pone il quesito. Bisognerebbe però sapere esattamente come è composto il patrimonio. Servirebbe, pertanto, avere maggiori, ulteriori elementi.

Non disponendo di tali ulteriori elementi, il consiglio che possiamo dare è di rivolgersi quanto prima ad un professionista (avvocato, notaio) per la redazione di opportuno testamento, per evitare, almeno, che operi la successione legittima, e lasciare così al figlio ancora in vita i 2/3 dell'intero patrimonio.



Umberto V. chiede
mercoledì 06/04/2016 - Liguria
“La de cuius ha lasciato valido testamento nel quale fra l'altro dispone che un suo immobile in aperta campagna da lei usato (oltre che per abitazione estiva) anche per dar rifugio ad alcuni gatti randagi, vada ad una vicina (non legata da vincoli di parentela) che ha ultimamente curato questi animali con l'onere di continuare l'assistenza ai gatti e impedire l'accesso ai cani. A compenso di ciò oltre alla proprietà dell'immobile lascia alla suddetta vicina anche una somma in denaro.

La vicina rinuncia all'eredità e il testamento non dice a chi vada questa parte di eredità in questo caso. Sembra chiaro che proprietà dell'immobile e somma in denaro vadano agli eredi legittimi (4). L'onere di provvedere agli animali va anch'esso agli eredi legittimi, (tutti abitanti lontano) ?”
Consulenza legale i 13/04/2016
Nel caso di specie siamo in presenza di un legato al quale è stato apposto un onere dal testatore.
In parole semplici, il legato è una disposizione testamentaria di contenuto patrimoniale a titolo particolare, ovvero con la quale si beneficiano uno o più soggetti di un determinato diritto (ad esempio: “alla mia morte io, Tizio, lascio a Caio tutta l’attrezzatura contenuta nel mio garage”, oppure “lascio a Sempronio € 5.000,00”) e si distingue in tal modo dalle disposizioni a titolo “universale” (“lascio tutto quello che ho/tutti i miei beni a Mevio”). Il beneficiario del legato si definisce “onorato”, mentre “onerato” è colui che è tenuto all’adempimento del legato (in genere, l’erede).

L’onere, invece, è un “peso” apposto ad una disposizione testamentaria, ovvero – generalmente - un obbligo che il testatore pone a carico di un legatario o di un erede, quale sorta di “limite” al beneficio concesso con l’atto di liberalità testamentario.

Nel caso che ci occupa, la de cuius ha lasciato alla vicina di casa un immobile ed una somma di denaro (un legato), ma ha contemporaneamente gravato la vicina beneficiaria dell’obbligo di cura dei gatti randagi a beneficio dei quali devono essere utilizzati l’immobile ed il denaro in questione.

Secondo le norme in materia di successione, il legato, allo stesso modo dell’eredità, può essere oggetto di rinuncia: di conseguenza, se il legatario che sia contemporaneamente gravato di un onere rinuncia al legato, si pone la questione se l’onere si trasferisca in capo ad altri soggetti (di fatto, gli eredi).

Sotto questo profilo, per quel che riguarda l’oggetto del legato, la risposta è semplice: in caso di rinuncia a quest’ultimo il bene legato o il diritto rientrano automaticamente a far parte della massa ereditaria.

Per quanto riguarda, invece, l’onere, la soluzione si può individuare nelle norme sulle successioni testamentarie che disciplinano il diritto di accrescimento (artt. 674 e seguenti del codice civile).

Il principio dell’”accrescimento” stabilisce che quando più eredi siano stati istituiti in parti uguali (o senza determinazione di quote), se uno di essi non possa o non voglia accettare l’eredità la sua parte si accresce agli altri (va, cioè, ad aumentare le quote degli altri); lo stesso vale per i collegatari (coloro cui è stato legato lo stesso oggetto): quando uno di essi non possa o voglia accettare il legato, la sua parte si accresce agli altri.

In entrambe le ipotesi di accrescimento, gli obblighi cui era tenuto l’erede o il legatario mancante si trasferiscono sugli altri (art. 676 c.c.), salvo che non si tratti di obblighi di carattere personale (ovvero prestazioni che non può effettuare nessun altro soggetto se non quello individuato dal testatore: ad esempio, la commissione di un’opera d’arte ad un determinato artista).
Lo stesso accade – tuttavia - se non ha luogo l’accrescimento: infatti (art. 677 c.c.) la porzione dell’erede o del legatario mancante va a profitto, rispettivamente, degli eredi legittimi e dell’onerato (cioè, come ricordato sopra, del soggetto tenuto all’’adempimento del legato) e questi ultimi subentrano negli obblighi che gravano sull’erede o sul legatario mancante (sempre alla medesima condizione, ovvero che non si tratti di obblighi personali).

In definitiva, e per rispondere al quesito posto, se la legataria ha rinunciato al legato, il diritto che ne costituiva l’oggetto (proprietà dell’immobile e somma di denaro) va nuovamente a beneficio degli onerati (gli eredi legittimi); tuttavia, anche l’onere che le era stato imposto dalla de cuius (ovvero l’obbligo di aver cura dei gatti randagi) si trasferisce ugualmente in capo agli onerati del legato (eredi legittimi).

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