La disposizione compendia, pur senza alterarne la sostanza, quella più complessa dell’art. #897# del vecchio codice del 1865. La sostituzione, in relazione all'unicità sostanziale della vocazione, che si concentra fra più persone alternativamente indicate dal testatore, importa che il sostituito, prendendo il posto dell’istituito, si ponga in una posizione perfettamente identica a quella di lui. Si opera, cioè, una modificazione puramente soggettiva che non altera l’oggettività della successione, come voluta nel suo contenuto dal testatore. Pertanto, gli obblighi ed i pesi che si erano oggettivamente imposti all’eredità, con riferimento alla successione (prima contemplata) dell’istituito, vengono ope legis a gravare sul sostituito, che subentra in luogo del primo nella stessa successione.
Si tratta, peraltro, di una disposizione semplicemente presuntiva, con riferimento a quella che può logicamente pensarsi essere stata al riguardo la volontà del testatore; dunque la norma cede alla prova contraria di una diversa volontà, la quale può desumersi o da una disposizione espressa, o implicitamente, ex re, quando dalla natura del peso o dell’obbligo imposto possa sicuramente dedursi il riferimento individuativo alla persona dell’istituito, inestensibile ad altro soggetto.
Un'applicazione del principio generale posto in questo articolo può essere considerata già la disposizione del capoverso dell’articolo precedente, importante la riproduzione nella sostituzione reciproca della situazione identica di disuguaglianza disposta per l'istituzione.