Cassazione civile Sez. II sentenza n. 802 del 8 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'onere per gli eredi, in caso di vendita di uno specifico bene compreso nella massa ereditaria di trasferire lo stesso a un determinato soggetto indicato dal testatore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico, né con alcuna norma di legge riguardante i poteri di disposizione del testatore, né in ispecie con il divieto pattizio di alienazione a norma dell'art. 1379 c.c., e comporta la costituzione in favore del designato, di un diritto di prelazione azionabile — in caso d'inosservanza — a termini dell'art. 648 c.c.

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