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Articolo 10 Statuto del contribuente

(L. 27 luglio 2000, n. 212)

[Aggiornato al 20/12/2025]

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Dispositivo dell'art. 10 Statuto del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti(1).

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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Consulenze legali
relative all'articolo 10 Statuto del contribuente

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P. V. chiede
domenica 13/09/2026
“Richiesta parere legale su rottamazione tributi locali ereditari (IMU e TARI) e contestazione solidarietà passiva pro-quota.
Gentile Avvocato,
facendo riferimento alla sentenza del Tar del Tazio n 2686 del 4 maggio, oggetto dell'art scritto dall'avvocato Marco De Gregorio, sottopongo alla Sua attenzione il mio caso per ricevere un parere legale circa le modalità di adesione a un piano di rottamazione per tributi locali ereditari.
I fatti:
Nel luglio 2025 è deceduta mia madre. Io e le mie due sorelle siamo i coeredi (quote di 1/3 ciascuna). A carico di nostra madre vi è un debito complessivo di circa 40.000 euro per tributi locali non pagati (prevalentemente IMU e TARI) degli anni passati, tutti antecedenti al decesso, dovuti al Comune di XXX.
In data 3/9/2026 ho inviato una richiesta formale via PEC al Comune (inserendo le mie due sorelle in copia conoscenza) per ottenere l'estratto di ruolo e la lista dettagliata dei tributi per poter aderire alla definizione agevolata (rottamazione).
Il problema:
I funzionari dell'Ufficio Tributi del Comune mi hanno anticipato informalmente che:
Per la TARI, la responsabilità degli eredi è parziaria: ciascuno risponde per il proprio terzo (1/3) e l'eventuale morosità di un coerede non inficia la rottamazione degli altri.
Per l'IMU, sostengono invece che gli eredi rispondano in solido. Di conseguenza, se una delle mie sorelle dovesse saltare anche solo due rate della rottamazione, decadrà l'intero beneficio per tutte e tre, e quanto già versato verrà considerato solo come acconto sul debito totale originario.
Vi è la fondata certezza che una delle mie sorelle non pagherà la sua parte, in quanto siamo già in causa per altre pendenze e io e l'altra mia sorella abbiamo già dovuto farci carico in passato di suoi debiti.
I quesiti:
Alla luce della recente giurisprudenza (tra cui l'ordinanza della Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025 e la successiva sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio n. 7003/2025), Le chiedo:
È giuridicamente corretta la tesi del Comune sulla solidarietà passiva degli eredi per i debiti IMU della defunta antecedenti alla morte? Oppure trova applicazione la regola ordinaria di parziarietà ex artt. 752 e 1295 c.c.?
Come devo impostare formalmente la domanda di adesione alla rottamazione per l'IMU (e altri tributi) non appena il Comune mi fornirà i dati, al fine di blindare la mia posizione e pagare esclusivamente la mia quota di un terzo (1/3), evitando che l'inadempimento di mia sorella si ripercuota sulla mia rottamazione e su quella dell'altra sorella adempimete?
Qual è l'iter corretto per pretendere dal Comune lo sdoppiamento dei bollettini/F24 di pagamento per la sola quota di mia spettanza?
Resto in attesa del Suo pregiato riscontro e della documentazione integrativa che mi indicherete di inviare.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 16/09/2026
Occorre preliminarmente rilevare che la questione deve essere affrontata alla luce della disciplina successoria generale, nonché della specifica natura dei tributi interessati. Nel caso concreto, essendo intervenuto il decesso della contribuente nel luglio 2025 e risultando tre coeredi, ciascuno titolare della quota ereditaria pari ad un terzo, i debiti relativi ad IMU e TARI maturati prima della morte della contribuente devono essere qualificati come debiti facenti parte del passivo ereditario. Ciò significa che non si tratta di obbligazioni tributarie autonome sorte direttamente in capo agli eredi, bensì di obbligazioni già perfezionatesi nella sfera giuridica della madre e successivamente trasmesse agli aventi causa, secondo le regole proprie della successione ereditaria.

Il primo quesito riguarda la correttezza della posizione manifestata informalmente dall’Ufficio Tributi secondo cui, mentre per la TARI gli eredi risponderebbero pro quota, per l’IMU sussisterebbe invece una responsabilità solidale, con la conseguenza che il mancato pagamento della quota di un coerede determinerebbe la perdita del beneficio della definizione agevolata anche per gli altri.
Tale impostazione, con riferimento ai debiti IMU maturati anteriormente al decesso, non appare condivisibile alla luce dei principi generali dell’ordinamento. La regola applicabile ai debiti ereditari è infatti contenuta nell’art. 752 del c.c., secondo cui i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore. Tale principio è confermato dall’art. 1295 del c.c., che disciplina la ripartizione del debito tra gli eredi del debitore.
La solidarietà passiva, al contrario, costituisce un’eccezione rispetto alla normale divisibilità dell’obbligazione e non può essere applicata per semplice interpretazione estensiva o analogica, ma richiede una specifica previsione normativa. Nel caso dei tributi locali, e in particolare dell’IMU, tale previsione non è rinvenibile.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025, nella quale è stato chiarito che la disposizione dell’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, che prevede una responsabilità solidale degli eredi, riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non può essere estesa ai tributi locali. Pertanto, in assenza di una specifica norma derogatoria, anche per l’IMU deve trovare applicazione il principio civilistico della responsabilità proporzionale alle quote ereditarie.
Ne consegue che, con riferimento all’IMU dovuta dalla madre per annualità precedenti al decesso, ciascun coerede dovrebbe essere chiamato a rispondere esclusivamente nella misura della propria quota ereditaria, pari nel caso concreto ad un terzo del debito complessivo. Il Comune, pertanto, non potrebbe fondare una pretesa di pagamento integrale nei confronti di un singolo erede facendo ricadere su quest’ultimo anche l’eventuale inadempimento degli altri coeredi.

La medesima impostazione deve essere valutata anche per la TARI. Tale tributo, disciplinato dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. n. 147/2013, presenta caratteristiche differenti rispetto all’IMU, in quanto collegato alla detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti. Tuttavia, quando il debito TARI riguarda periodi antecedenti al decesso, l’obbligazione tributaria era già sorta esclusivamente in capo alla defunta e, pertanto, entra anch’essa nel complesso dei debiti ereditari soggetti alla ripartizione proporzionale prevista dal codice civile.
Diversa sarebbe la situazione qualora, successivamente al decesso, uno o più eredi avessero continuato ad occupare o utilizzare gli immobili, poiché in tale ipotesi potrebbero sorgere nuove obbligazioni tributarie riferibili direttamente agli stessi quali soggetti passivi del tributo. Tuttavia, tale eventualità non sembra ricorrere nel caso rappresentato, essendo stato precisato che i debiti sono tutti antecedenti alla morte della contribuente.

Quanto alla seconda questione, relativa alle modalità con cui presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, sarà necessario prestare particolare attenzione al contenuto dell’istanza, al fine di evitare che la richiesta possa essere interpretata come accettazione della tesi della solidarietà passiva sostenuta dal Comune.
La domanda dovrà quindi essere formulata precisando espressamente che il coerede aderisce alla procedura esclusivamente per la quota ereditaria di propria spettanza, pari ad un terzo del debito risultante, senza alcun riconoscimento di responsabilità solidale per le quote imputabili agli altri coeredi.
Tale precisazione assume rilevanza soprattutto in relazione al timore rappresentato nel quesito, ossia che il mancato pagamento delle rate da parte di una sorella possa determinare la decadenza dal beneficio anche nei confronti degli altri coeredi adempienti. Se, infatti, il rapporto viene correttamente qualificato come obbligazione ereditaria parziaria, la posizione del singolo coerede deve rimanere autonoma rispetto agli altri, non potendo l’inadempimento di un soggetto produrre automaticamente effetti pregiudizievoli nei confronti di chi abbia regolarmente adempiuto alla propria quota.

Con riferimento, infine, alla richiesta di emissione di bollettini o modelli di pagamento separati, si ritiene opportuno che tale esigenza venga formalizzata contestualmente alla richiesta di definizione agevolata o immediatamente dopo la ricezione dell’estratto della posizione debitoria. Il Comune dovrà essere invitato a procedere alla ricostruzione della posizione tributaria della defunta e alla suddivisione dell’importo complessivo secondo le quote ereditarie risultanti dalla dichiarazione di successione o dalla documentazione successoria.
La richiesta dovrà essere fondata sul richiamo agli artt. 752 e 1295 c.c., evidenziando che la posizione del singolo coerede non costituisce una posizione solidale rispetto all’intero debito, ma una responsabilità limitata alla propria quota ereditaria. In caso di diniego da parte dell’Ente, sarà possibile valutare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento tributario, contestando la pretesa di estensione della responsabilità oltre i limiti previsti dalla legge.

Alla luce del quadro normativo e del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che la posizione del Comune, laddove intenda qualificare come solidale la responsabilità degli eredi per l’IMU maturata dalla defunta prima del decesso, non trovi adeguato fondamento normativo. La disciplina applicabile è quella ordinaria successoria, secondo cui ciascun coerede risponde esclusivamente della quota di debito corrispondente alla propria partecipazione ereditaria. Nel caso specifico, pertanto, il coerede potrà legittimamente chiedere di aderire alla definizione agevolata limitatamente alla propria quota pari ad un terzo, richiedendo la predisposizione di una posizione autonoma di pagamento e contestando ogni eventuale effetto pregiudizievole derivante dall’inadempimento degli altri coeredi.

E. C. chiede
giovedė 22/08/2024
“Buongiorno
Il 26 febbraio 2019 eseguo rogito notarile per acquisto prima casa. Partono i lavori di ristrutturazione, con regolare dichiarazione apertura lavori presso il comune. Il 27 giugno 2019 trasferisco la residenza presso la casa acquistata e ristrutturata, prima era inagibile. Nel frattempo abito in una casa in affitto. Non ho altre proprietà. In questi giorni mi è arrivata dal comune IMU e multa, 400 euro, per il periodo 26 febbraio/27 giugno 2019. L' ufficio tributi del comune mi conferma che pur essendo prima casa l'IMU è dovuta poiché non ero residente. L' imposta è dovuta? Grazie per la cortese consulenza.
Cordialmente”
Consulenza legale i 26/08/2024
Va premesso che, per ottenere una valutazione che sia completa e aderente al caso concreto, è imprescindibile discutere la questione con un consulente tributarista, il quale possa anche esaminare tutta la documentazione necessaria.
Ad ogni modo, in questa sede possiamo fornire delle utili indicazioni di massima.
Infatti, proprio in tempi recentissimi, la Corte di Cassazione (Sez. V, ordinanza 17/07/2024, n. 19684) ha ribadito che “il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica”.
Tuttavia, vale la pena accennare (non sappiamo se il Comune ne abbia tenuto conto) che l’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 prevede la possibilità di riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento, rispetto ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità - prosegue la norma - è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Sul punto la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. VI - 5, ordinanza 26/03/2021, n. 8592) ha affermato che “in tema di IMU e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. Pertanto quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore”.
Nel nostro caso, è facile osservare che il Comune non poteva non essere a conoscenza dell'inagibilità dell'immobile, data l'esistenza di una regolare procedura edilizia.
È comunque indispensabile, come abbiamo accennato all’inizio, rivolgersi a un professionista per una disamina più accurata, al fine di verificare le soluzioni difensive eventualmente praticabili.