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Articolo 473 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Dispositivo dell'art. 473 Codice Civile

(1)(2)L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (3) o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario(4).

Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247 c.c.].

Note

(1) L'articolo è stato sostituito dalla L. 22 giugno 2000, n. 192.
(2) Ove l'accettazione dell'eredità devoluta alle persone giuridiche, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti non riconosciuti non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell'accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.
(3) La norma si applica sia alle persone giuridiche private (v. artt. 1 ss. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nt. sub art. 12 del c.c.) che pubbliche (v. art. 11 del c.c.).
Ai sensi dell'art. 586 del c.c. lo Stato, ove acquisti l'eredità per mancanza di altri eredi legittimi, risponde dei debiti ereditari e dei legati entro il valore dei beni ricevuti.
(4) La L. 7 dicembre 2000, n. 383 sulla "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" prevede all'art. 5:
"1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile."

Ratio Legis

La norma intende tutelare determinati soggetti "deboli" dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che potrebbero conseguire ad un'accettazione semplice dell'eredità.

Spiegazione dell'art. 473 Codice Civile

La norma prevede l'obbligo in capo alle persone giuridiche, alle associazioni e alle fondazioni di accettare l'eredità col beneficio di inventario.

Lo scopo della norma è tutelare i patrimoni dei suddetti enti da eredità dannose in cui le passività superano le attività.
Proprio per la suddetta ratio la norma non si applica, invece, alle società in cui il rischio d'impresa rappresenta un elemento essenziale dell'attività socilale.

Dal suddetto obbligo discende l'inefficacia di ogni diversa forma di accettazione ed esclude la possibilità di acquisto dell'eredità senza accettazione, nelle ipotesi di possesso o sottrazione dei beni ereditari (artt. 485 e 527 del codice civile).

E' molto discussa in dottrina e giurisprudenza la possibilità che le persone giuridiche decadano dal beneficio di inventario.
Al riguardo sembra doversi preferire l'interpretazione secondo la quale le persone giuridiche non potendo mai essere eredi puri e semplici non sono soggette alla decadenza dal beneficio di inventario e l'eventuale accettazione che non rispetti le formalità previste ai sensi dell'art. 484 del codice civile si deve ritenere inefficace rimanendo l'ente delato con capacità di accettare fino alla prescrizione del relativo diritto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

236 Posto nell'art. 17 il principio che le persone giuridiche non possono accettare né eredità né donazioni senza l'autorizzazione governativa, mi sono limitato in sede di coordinamento (art. 473 del c.c.) ad enunziare la norma che l'accettazione dell'eredità da parte di esse deve farsi col beneficio d'inventario.

Massime relative all'art. 473 Codice Civile

Cass. civ. n. 14442/2019

In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.

Cass. civ. n. 9514/2017

L'accettazione dell'eredità ad opera di una persona giuridica (nella specie una ASL) non può che avvenire, giusta l'art. 473, comma 1, c.c., con beneficio d'inventario e, pertanto, il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l'ente chiamato non acquisti la qualità di erede.

Cass. civ. n. 24813/2008

L'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente, non può confondersi con quello del "de cuius". Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l'azione di separazione prevista dall'art. 512 cod. civ a tutela dei creditori del "de cuius".

Non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 del cod. civ., abrogato dall'art. 13 della legge n. 127 del 1997, per l'accettazione dell'eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell'ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all'abrogazione della norma codicistica, perchè con l'art. 1 della legge n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l'intervenuta autorizzazione.

Cass. civ. n. 464/1994

Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell'art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell'art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche («eredità devolute ai corpi morali», art. 932 c.c. del 1865; «eredità devolute alle persone giuridiche», art. 473 c.c. vigente), e non anche nell'ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l'accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d'inventario.

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Biagio chiede
lunedì 20/02/2012 - Calabria
“Sono rappresentante legale di Istituto religioso con personalità giuridica. Un membro dell'Istituto è morto, facendo testamento a favore dell'Istituto. Era intestatario di un ccb e debitore presso l'INPS. L'Istituto ha già accettato il debito in toto, ma per ottenere l'ammontare del ccb ci chiedono l'accettazione col beneficio d'inventario. Domanda: se abbiamo già accettato tutti i debiti, è necessario dover fare l'accettazione col beneficio d'inventario?”
Consulenza legale i 20/02/2012

La persona giuridica deve accettare un'eredità con beneficio d'inventario - modalità che richiede la formalità solenne prevista dall'art. 484 del c.c. - altrimenti, anche se si è immessa nel possesso dei beni ereditari, non si sospende il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 480 del c.c. per i successivi chiamati.

Qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace (nella specie per mancata redazione dell'inventario entro tre mesi dall'accettazione, in assenza di richiesta di proroga del termine), si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, va esclusa l'esistenza della stessa accettazione. Le persone giuridiche, dunque, pur potendo accettare l'eredità solo con beneficio di inventario, non sono esonerate dalla redazione del medesimo nel termine perentorio, prorogabile per una sola volta, di cui all'art. 485 del c.c. e all'art. 487 del c.c., in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse è prevista l'osservanza del termine e delle altre modalità da osservarsi dal chiamato per conservare il beneficio d'inventario. Ne consegue che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine prorogato, deriva con la decadenza dal beneficio di inventario l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'eredità ad essa devoluta.