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Articolo 634 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Condizioni impossibili o illecite

Dispositivo dell'art. 634 Codice Civile

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume(1), salvo quanto è stabilito dall'art. 626(2)(3)[1354 c.c.].

Note

(1) L'impossibilità o l'illiceità rileva al momento dell'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).
(2) Se il motivo illecito ha costituito l'unica ragione determinante della disposizione testamentaria, quest'ultima è nulla (v. art. 626 del c.c.).
Pur in mancanza di una previsione espressa in tal senso si ritiene che la norma si applichi anche alla condizione impossibile.
(3) La disciplina dettata dalla norma in commento differisce rispetto a quella prevista per i contratti, laddove la condizione illecita e quelle sospensiva impossibile rende nullo il contratto, quella risolutiva impossibile si considera non apposta.

Ratio Legis

In materia di testamento si tende a conservare la volontà testamentaria il più possibile in considerazione dell'impossibilità per il suo autore di ripetere la manifestazione volitiva (principio del c.d. favor testamenti). Ciò giustifica la diversa disciplina prevista in tema di contratti (v. nota n. 3).

Brocardi

Impossibiles condiciones testamento adscriptae pro nullis habendae sunt
Nemo potest in testamento suo cavere ne leges in suo testamento locum habeant
Testator non praesumitur frustra testari voluisse

Spiegazione dell'art. 634 Codice Civile

Agli artt. 634, 635 e 636 sono regolati gli effetti delle condizioni impossibili o illecite apposte alle disposizioni testamentarie.
Condizioni impossibili, com’è noto, sono quelle che hanno per oggetto un evento alla cui realizzazione si oppongono leggi naturali (condizioni fisicamente impossibili: si caelum digito tetigeris) o leggi giuridiche (condizioni giuridicamente impossibili). La legge non ne dà la definizione, ma la nozione delineata è tradizionale.

È pure tradizionale la tripartizione delle condizioni illecite in condizioni contrarie alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; anzi essa è consacrata più o meno letteralmente in varie disposizioni di legge. Tuttavia, così com’è formulata, la tripartizione delle condizioni illecite ha sempre dato luogo a gravi questioni, le quali si ripetono e si ripeteranno, poiché non è impresa facile determinare i concetti di “buon costume” e di “ordine pubblico”.
Per quanto attiene alle condizioni contrarie alla legge, si deve trattare di leggi (o norme giuridiche in genere) aventi carattere cogente, imperative appunto, perché quelle aventi carattere dispositivo possono essere derogate dalla volontà dei privati.
Tuttavia, qualche incertezza può rimanere in merito alla distinzione tra condizioni giuridicamente impossibili e condizioni (illecite perché) contrarie alle leggi (imperative). Ma la differenza consiste in ciò: nelle prime l’evento dovrebbe produrre un effetto valido, laddove una norma giuridica si oppone alla validità di esso; nelle seconde, invece, si mira a produrre un effetto col quale viene violata una norma di legge. Nel primo caso l’evento non si verifica, nel secondo dà luogo, verificandosi, ad una violazione di legge. Più precisamente: nel primo caso, il vigore esclusivo della norma primaria impedisce la realizzazione dell’evento dedotto in condizione; nel secondo caso l’evento non può essere impedito, ma concretando la violazione della norma primaria, richiama in applicazione la sanzione contenuta nella norma secondaria.
Sia dal punto di vista pratico come da quello sistematico, è innanzitutto da segnalare un’innovazione contenuta nell’art. 634. Mentre l’art. #849# del codice del 1865 considerava come non apposte “nel testamento” le condizioni impossibili ed illecite, l’art. 634 fa riferimento, attraverso il richiamo dell’art. 633, alle disposizioni a titolo universale o particolare. Teoricamente la formulazione è più corretta, perché, in realtà, le condizioni si riferiscono, più che al testamento preso nel suo complesso, alle singole disposizioni in esso contenute. Ma dal punto di vista pratico l'innovazione è ancora più notevole, poiché definisce chiaramente, sotto il profilo indicato, i limiti di applicabilità della norma. Infatti, mentre l’espressione generica del testo abrogato, riferendosi al testamento, faceva sorgere il dubbio che la norma potesse applicarsi a qualsiasi clausola testamentaria (per esempio anche a quella contenente la designazione del tutore), la formula dell'attuale testo legislativo si riferisce specificamente alle clausole contenenti disposizioni di carattere patrimoniale: istituzione di erede o costituzione di legato.
La seconda, importante innovazione introdotta dall’art. 634, consiste nel fare salvo quanto è stabilito, circa gli effetti del motivo illecito, dall’art. 626. La coordinazione dei due articoli offre però serie difficoltà. Innanzitutto è da notare che, in un certo senso, sono opposti i punti di partenza: la disposizione dell’art. 626 attribuisce importanza persino all’antecedente psicologico (motivo) della determinazione di volontà; quella dell’art. 634 toglie valore a quella zona della manifestazione volitiva, con la quale essa delimita (autolimita) se stessa. Proprio con riferimento a quest’ultimo riflesso, si osservò che sarebbe stato più opportuno sopprimere l’art. #849# codice 1865, perché la disposizione testamentaria sottoposta a condizione impossibile o illecita si fonda su di una “volontà poco seria o poco onesta”. E, per giustificare la conservazione della disposizione di cui all’art. #849# codice 1865, si dovette prospettare l’ipotesi che il testatore non sappia che la condizione è impossibile o illecita: ipotesi perfettamente plausibile - non si nega - specie con riferimento a certi aspetti dell’illecito e a certi atteggiamenti dell’impossibilità giuridica. In questa direzione si dette adito all’unico tentativo di conciliazione tra l’art. 626 e l’art. 634, poiché si disse che, ove il testatore ignori che la condizione sia impossibile o illecita, rimane sempre il dubbio se la condizione abbia costituito una determinante della sua volontà di testare (motivo) oppure una semplice sanzione da lui voluta per obbligare l’erede o il legatario ad adempiere alla condizione. Ciò risulta non molto chiaro: a parte il rilievo che non si riesce facilmente a intendere come la condizione possa costituire la sanzione per obbligare il designato ad adempiere la condizione (si vuol forse dire che la condizionalità della disposizione è stata adottata per assicurarsi sulla realizzazione dell’evento dedotto in condizione: ma non si dice nulla che già non si deduca dalla funzione e dalla struttura di ogni manifestazione di volontà condizionata), quel che riesce sostanzialmente incomprensibile è proprio la distinzione tra la duplice funzione assegnata alla condizione, che sarebbe ora motivo, ora sanzione. D'altra parte, da quanto si è riferito sembrerebbe doversi dedurre che uno dei presupposti dell’applicabilità dell’art. 626 all’ipotesi di disposizione testamentaria fondata su di una condizione impossibile o illecita, fosse l’accertamento dell'ignoranza da parte del testatore della illiceità o impossibilità della condizione: il che sarebbe, senza alcun dubbio, voler aggiungere alla legge.
Piuttosto è da rilevare che la condizione è assai più che un motivo dedotto espressamente, poiché, una volta inserita nel negozio, è parte integrante della manifestazione di volontà; quindi neppure è del tutto esatto che quando un motivo viene elevato a condizione è sempre determinante, poiché il motivo elevato a condizione non resta motivo ma è, come tale, assorbito dalla determinazione di volontà. Questa, in realtà, è un'unità psicologica e giuridica. Si deve però tener presente che, nel campo strettamente giuridico, l’unità sussiste entro i limiti in cui la norma la mantiene.
Infatti, come si possono staccare i motivi che hanno determinato a volere dalla manifestazione volitiva, così si può separare una zona di volontà, considerata come accessoria, dall’altra, considerata come principale. Ora, l’unità psicologica sarebbe rimasta unità giuridica, se la legge, all’art. 634, avesse accolto il principio contrario, secondo cui le condizioni impossibili e illecite vitiantur et vitiant. Posto ciò, se la legge può scindere la volontà condizionata da quella condizionante, e considerare come nulla ed inefficace quest’ultima, e valida ed efficace l’altra, può pure limitare gli effetti di tale regola, e mantenere il legame tra volontà condizionata e volontà condizionante, nel caso in cui quest’ultima si riveli decisiva rispetto a quella. Non c’è altra spiegazione plausibile della disposizione in commento.
L’art. 634 solo in apparenza contiene una disposizione (pleonastica) che fa salvo quanto è stabilito dall’art. 626: nella sostanza, invece, estende il principio che ispirò l’art. 626 alla disciplina dei rapporti tra volontà e motivo illecito, in modo da ricavarne una norma analoga a quella contenuta nello stesso art. 626, per la disciplina dei rapporti tra volontà condizionante e volontà condizionata, in un’ipotesi (come quella prevista dall’art. 634) nella quale esse sono considerate dalla legge come entità autonome, sia pure funzionalmente collegate. Ciò premesso, per l’applicabilità dell’art. 626 nell’ipotesi regolata dall’art. 634, non vi è da fare altro che il dosaggio dell’efficacia causativa più o meno intensa, più o meno decisiva, della volontà condizionante su quella condizionata; l’indagine, quanto mai delicata e difficile, avrà raggiunto il suo fine quando avrà messo in evidenza che la volontà condizionante sia stata (oppure no) l’unico antecedente della volontà condizionata. Non si tratta, dunque, di indagare sull’efficacia causativa di un motivo espresso, ma piuttosto di mettere in evidenza la funzione causativa della volontà accessoria rispetto a quella principale.
L’art. 635 considera espressamente la condizione di reciprocità, che è una condizione illecita. Anzi, l’illiceità di essa si deduce dallo stesso art. 635, che ne dichiara la nullità: sicché, in sostanza, in virtù di questa disposizione si può identificare una particolare condizione illecita (contraria alla legge), e dedurre una regola che deroga al principio posto dall’art. 634. L’art. 635 riproduce integralmente l’art. #852# codice 1865.
La medesima funzione ha, rispetto alla condizione che impedisce le nuove nozze o le ulteriori, l’art. 636. Anch’essa riproduce il testo dell’art. #850# del codice del 1865, salvo l’ultimo comma, che è stato soppresso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

310 Il trattamento delle condizioni impossibili o illecite nelle disposizioni di ultima volontà è stato oggetto di critiche, per la soppressione che il progetto definitivo aveva fatta della regola tradizionale, risalente al diritto romano, secondo la quale le condizioni impossibili o illecite, apposte nelle disposizioni mortis causa, vitiantur sed non vitiant: si è ritenuto preferibile il mantenimento della regola tradizionale, consacrata nell'art. 849 del codice del 1865. Contro l'argomento che essa dà valore a una volontà poco seria o poco onesta è stato osservato che tale argomento presuppone che il testatore conosca che la condizione è impossibile o illecita. Se lo ignora — si è detto — rimane il dubbio se la condizione abbia costituito una determinante della sua volontà oppure una semplice sanzione da lui voluta per obbligare l'erede o il legatario all'adempimento della condizione. Si è pertanto proposto di ripristinare la norma dell'art. 849 del codice del 1865, con un opportuno richiamo della disposizione che dichiara la nullità della disposizione per motivo illecito (art. 626 del c.c.), e ciò allo scopo di avvertire l'interprete che, quando la condizione assumesse tale rilievo da palesarsi come motivo determinante della disposizione, sarebbe colpita da nullità la disposizione stessa. Riesaminato attentamente il delicato problema, mi sono indotto ad accogliere la proposta. Mi è sembrata inopportuna l'assolutezza del principio che l'illiceità o l'impossibilità della condizione importi sempre la nullità della disposizione. Occorre pure tener conto dell'eventualità che l'apposizione della condizione non sia stata considerata dal testatore come un tutto inscindibile con la disposizione, in modo da far logicamente presumere che egli avrebbe egualmente disposto se avesse saputo dell'impossibilità o dell'illiceità della condizione. A questa esigenza pratica ben risponde la norma tramandataci dal diritto romano, la cui vitalità attraverso i secoli, nonostante le critiche di parte della dottrina, è prova sicura della sua bontà. Essa, d'altra parte, nel nuovo testo legislativo viene opportunamente coordinata con la disposizione sul motivo illecito, confermandosi quella sana interpretazione che una dottrina autorevole ha dato all'art. 849 del codice del 1865. Benché ideologicamente il motivo sia diverso dalla condizione, tuttavia in pratica non sarà raro il caso di motivi dedotti sotto sembianza di condizioni. Sarà compito del giudice di ricercare la volontà del testatore, e, qualora si accertasse che la condizione apposta ha costituito in effetti il motivo unico determinante della disposizione, questa sarà assoggettata alla regola sul motivo illecito e come tale ritenuta nulla.

Massime relative all'art. 634 Codice Civile

Cass. civ. n. 8941/2009

La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 c.c. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.

Cass. civ. n. 5871/2002

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 634 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce all'ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione della scheda testamentaria, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta. Pertanto se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all'impossibilità originaria.

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