(1)L'omissione(2) di uno o più beni dell'eredità [494 c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734 c.c.].
Note
(1)
Il diritto di chiedere il supplemento è imprescrittibile, salva l'avvenuta usucapione del bene per effetto del possesso esclusivo.
(2)
La causa dell'omissione è irrilevante, potendo dipendere anche da un'esclusione maliziosa.