Per questo motivo l'Istituto ha chiarito quando queste nuove modalità di cura possono essere considerate, ai fini dell'indennità di malattia, equivalenti a un ricovero ospedaliero e quando, invece, continuano a essere disciplinate come una normale assenza per malattia.
L'INPS riconosce che alcune prestazioni ambulatoriali, pur non prevedendo il ricovero tradizionale, comportano un impegno clinico tale da impedire al lavoratore di prestare attività lavorativa durante la giornata di cura.
Per questo motivo vengono equiparate al regime di day hospital le seguenti prestazioni:
- Day Service Ambulatoriale (DSA);
- Day Surgery;
- Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
- Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
- Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
- Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA).
Quali le strutture interessate?
La circolare disciplina anche alcune tipologie di strutture sanitarie nelle quali la permanenza del lavoratore può essere assimilata a un ricovero.
Tra queste rientrano:
- i Centri di Salute Mentale (CSM), quando è prevista e documentata un'ospitalità notturna qualificata come ricovero breve;
- le Case della Comunità, limitatamente alle prestazioni erogate in regime di day service;
- i Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), purché siano accreditati dal Servizio sanitario nazionale e garantiscano una presa in carico sanitaria completa, con cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) ed équipe multidisciplinare.
Non tutte le prestazioni, però, rientrano nel regime del ricovero.
Le attività svolte presso strutture esclusivamente socio-educative, riabilitative o semiresidenziali, così come i trattamenti effettuati in centri diurni privi di assistenza sanitaria continuativa, restano soggetti alla disciplina della malattia comune.
In questi casi il lavoratore deve essere in possesso di un certificato medico che attesti l'incapacità temporanea al lavoro e rimane soggetto agli obblighi previsti per le assenze per malattia.
La circolare dedica un approfondimento anche alle cosiddette dimissioni protette, cioè ai percorsi di assistenza che proseguono dopo il ricovero ospedaliero.
L'INPS chiarisce che sono equiparate al ricovero soltanto le giornate nelle quali il lavoratore si reca effettivamente in ospedale per gli accertamenti o le prestazioni programmate.
I giorni intercorrenti tra un accesso e l'altro, invece, sono trattati come malattia comune e possono essere indennizzati solo se accompagnati da una certificazione medica che attesti l'incapacità lavorativa.
Ma uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio le fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo.
Quando la prestazione è equiparata al ricovero ospedaliero, il lavoratore beneficia del regime previsto per il ricovero nelle giornate di effettiva presenza presso la struttura sanitaria.
Diversamente, quando la situazione rientra nella malattia comune, permane l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
L'obbligo riguarda, ad esempio:
- le prestazioni semiresidenziali svolte nei centri diurni;
- la permanenza in comunità terapeutiche prive di assistenza sanitaria continuativa;
- i trattamenti presso strutture socio-riabilitative non assimilabili a un ricovero;
- i percorsi nei centri per i disturbi della nutrizione svolti in regime semiresidenziale o in strutture non sanitarie.
La documentazione richiesta varia in base al regime applicabile:
- se la prestazione è equiparata al ricovero ospedaliero, la struttura dovrà rilasciare la documentazione sanitaria prevista, come il certificato di dimissione completo della diagnosi oppure la documentazione che attesti il ricovero breve o la permanenza in day hospital;
- se invece si applica la disciplina della malattia comune, sarà necessario il certificato medico che certifichi l'incapacità temporanea al lavoro. Lo stesso vale per i giorni intermedi dei percorsi di dimissione protetta, che possono essere riconosciuti solo se adeguatamente certificati.
Per il riconoscimento della tutela previdenziale assume particolare importanza anche l'organizzazione della struttura sanitaria, che deve garantire la tracciabilità delle prestazioni attraverso strumenti quali la cartella clinica, il Piano Terapeutico Individuale (PTI) e la registrazione delle presenze.