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E' legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia svolge un'altra attività lavorativa?

Lavoro - -
E' legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di assenza per malattia svolge un'altra attività lavorativa?
La Corte di Cassazione ha precisato che costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente.
Durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, il lavoratore può svolgere un’altra attività lavorativa?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19089 del 01 agosto 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva respinto la domanda proposta da un lavoratore, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa che gli era stato intimato.

Secondo la Corte d’appello, infatti, dagli accertamenti effettuati in corso di causa era emersa la prova della giusta causa del licenziamento, dal momento che il lavoratore, durante il periodo di assenza per malattia, aveva svolto attività lavorativa presso la farmacia della moglie.

Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello aveva “errato nel ritenere che l'attività svolta dal ricorrente presso la farmacia della moglie potesse aver pregiudicato e ritardato la guarigione, nonchè il rientro in servizio”.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2119 c.c., dal momento che il comportamento posto alla base del licenziamento “non integrava comunque la giusta causa di recesso” e il giudice avrebbe dovuto “descrivere quale sarebbe dovuto essere il corretto comportamento del ricorrente”.

Osservava il ricorrente, peraltro, che l’attività espletata presso la farmacia della moglie durante il periodo di malattia, non aveva rappresentato, comunque, un’attività usurante, tale da determinare un ritardo nella guarigione, in quanto, anzi, “l'attività svolta presso la farmacia del coniuge comportava movimenti compatibili con l'attività fisioterapica in corso di svolgimento”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al lavoratore, rigettando il relativo ricorso, il quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, ritenendo che le prove testimoniali raccolte avessero confermato la sussistenza delle condotte contestate al lavoratore.

In particolare, gli accertamenti effettuati in corso di causa avevano fatto emergere che il lavoratore, durante il periodo di malattia, era rimasto occupato (spesso in piedi) presso la farmacia della moglie, per circa sei ore al giorno.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che tale impegno era stato giustamente considerato “gravoso” e tale da “ragionevolmente pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio”.

Precisava la Corte, peraltro, che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16465 del 5 agosto 2015, aveva stabilito che “costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente”.

Secondo la Cassazione, dunque, la condotta posta in essere dal lavoratore era stata di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, avendo la stessa pregiudicato il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.

La condotta del lavoratore, infatti, “aveva posto in dubbio la futura correttezza nell'adempimento della prestazione lavorativa e quindi aveva fatto venir meno il vincolo necessario alla prosecuzione del rapporto”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore, confermando integralmente la sentenza di secondo grado impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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