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Violazioni al codice della strada per curare un animale in pericolo di vita. Si può?

Violazioni al codice della strada per curare un animale in pericolo di vita. Si può?
Lo "stato di necessità" può giustificare le violazioni al codice della strada solo in presenza di una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, e non agli animali.
In caso di violazioni al codice della strada, quand’è che può essere invocata la giustificazione dello “stato di necessità”?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4834 del 01 marzo 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un veterinario, che era stato sanzionato per aver violato gli artt. 141, 146 e 148 cod. strada.

Nello specifico, il veterinario aveva sorpassato col rosso delle autovetture ferme ad un semaforo, invadendo l’opposta corsia di marcia, a velocità pericolosa in centro abitato.

Il veterinario aveva proposto opposizione alle suddette sanzioni, “invocando a sostegno l'esimente di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane”.

Il giudice di pace di Ancona, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto l’opposizione e la sentenza era stata confermata dal Tribunale della stessa città.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ancona decidevano di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza loro sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dai ricorrenti, accogliendo la relativa impugnazione, in quanto fondata.

Osservava la Cassazione, in primo luogo, che, ai fini della “esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da ‘stato di necessità’”, è necessario che sussista “una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive”.

Evidenziava la Corte, peraltro, che la stessa Cassazione, in un caso analogo a quello oggetto di causa, aveva ritenuto che lo “stato di necessitànon fosse invocabilequando la situazione di pericolo riguardi un animale” (Cass. civ., sent. n. 14515 del 2009).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Ministero e dalla Prefettura, annullando la sentenza impugnata e rigettando l’opposizione proposta dal veterinario.


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