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Articolo 146 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Violazione della segnaletica stradale

Dispositivo dell'art. 146 Codice della strada

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 146 Codice della strada

Cass. civ. n. 18470/2014

In tema di violazioni del codice della strada, la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo.

Cass. civ. n. 18497/2013

In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.

Cass. civ. n. 2490/2012

Anche le persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, relativo ai veicoli al servizio delle persone disabili, devono rispettare i divieti di circolazione e di sosta direttamente riconducibili alla legge (o a regolamenti integrativi aventi carattere di generalità), poiché l’art. 11, comma primo, del d.P.R. citato consente la circolazione e la sosta in deroga soltanto allorché il divieto sia stato stabilito con un apposito provvedimento dell’autorità competente, la quale abbia altresì esercitato il potere, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermata, la sosta o la circolazione dei veicoli in questione, previa valutazione dell’insussistenza di grave intralcio al traffico. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto consentita la sosta di veicolo al servizio di persona disabile su «isola di traffico» destinata alla «canalizzazione» dei veicoli).

Cass. civ. n. 21605/2011

In tema di violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata «T-red»), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

Cass. civ. n. 2436/2011

In tema di violazioni del codice della strada, l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett. e), il giudice dell’opposizione non può escludere l’impossibilità di contestazione immediata con il rilievo dell’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione.

Cass. civ. n. 25678/2009

È legittimamente irrogata la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti dalla patente di guida conseguente all’avvenuto parcheggio di un motoveicolo in «isola di traffico» realizzata mediante segnaletica orizzontale. Tale condotta non integra, invero, la violazione di mancato rispetto dei segnali di sosta e fermata — che, non essendo direttamente contemplata nella tabella allegata all’art. 126-bis cod. strada, non giustificherebbe la sanzione anzidetta — ma, piuttosto, quella di inosservanza della segnaletica orizzontale di cui all’art. 146 del medesimo codice, che, invece, costituisce uno dei comportamenti ai quali è applicabile la sanzione della decurtazione dei punti, giacché ricompreso tra quelli di cui al titolo V del codice ed elencati nella tabella richiamata dal citato art. 126-bis.

Cass. civ. n. 558/2008

In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 201 cod. strada — introdotto dall’articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 —, le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell’articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l’omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia).

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