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Alla guida con il telefono? Niente multa se la telefonata era indifferibile

Alla guida con il telefono? Niente multa se la telefonata era indifferibile
Può accadere di trovarsi nell’assoluta necessità di fare una telefonata al cellulare mentre siamo alla guida, con conseguente rischio di vederci comminata una multa.

Va osservato, infatti, che in base a quanto previsto dall’art. 173 codice della strada, tale comportamento è vietato ed espone al rischio della sanzione amministrativa, in una somma compresa tra 148 e 594 euro.
Tale disposizione vieta al conducente di un veicolo di usare “apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”, ammettendo solo che lo stesso possa avvalersi di “apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.

Ebbene, se ci siamo trovati nell’assoluta necessità di fare una telefonata urgente mentre eravamo alla guida e ci viene comminata una multa dai vigili, possiamo difenderci provando la sussistenza di uno “stato di necessità”?

Stando a quanto affermato dal Giudice di Pace di Perugia, con la sentenza n. 507 del 2014, la risposta dovrebbe dirsi positiva.

Nel caso esaminato dal Giudice di Pace, il vigile aveva multato un donna automobilista che era stata sorpresa a guidare con in mano il cellulare.
La sfortunata, tuttavia, aveva impugnato la sanzione ritenendola ingiusta, dal momento che si trattava di una telefonata di assoluta urgenza, essendo la conversazione telefonica intervenuta con la casa di riposo in cui alloggiava la nonna di lei: nello specifico, la telefonata era stata ricevuta proprio dalla casa di riposo, al fine di avvisare la nipote che la donna era gravemente peggiorata, tanto che la stessa era poi deceduta il giorno stesso.
Di conseguenza, secondo la donna automobilista, doveva trovare applicazione nel caso concreto l’art. 4 della legge 689/81, il quale esclude la responsabilità in ordine a violazioni di natura amministrativa nelle ipotesi in cui il soggetto abbia “commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”

In particolare, per quanto riguarda la nozione di “stato di necessità”, va osservato che la stessa si trova normata nell’art. 54 codice penale, il quale esclude la punibilità di “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

In altri termini, ciò significa che se un soggetto tiene un comportamento che rientra in una fattispecie di reato, egli non potrebbe essere punito se il fatto stesso è stato commesso per l’assoluta necessità di evitare un grave pericolo in capo ad una determinata persona, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità e sempre che tale pericolo non sia evitabile in altro modo.

Dunque, il Giudice di Pace di Perugia, alla luce delle argomentazioni addotte dalla conducente, riteneva di dover accogliere il ricorso promosso dalla stessa, in quanto risultava provato come l’automobilista si fosse trovata in una situazione rientrante nella definizione di “stato di necessità”: nel caso di specie, infatti, risultava assolutamente urgente rispondere alla telefonata proveniente dalla casa di riposo, nella quale era ricoverata la nonna, con la conseguenza che la conducente in questione non poteva considerarsi punibile per l’infrazione commessa.

Di conseguenza, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava la multa comminata per aver guidato al telefono, stante la sussistenza della causa di esclusione della punibilità, rappresentata dallo “stato di necessità”.


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