Cass. civ. n. 25552/2017
                                      In  tema  di  responsabilità  colposa  da  sinistri stradali,  l’obbligo  di  moderare  adeguatamente  la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle  condizioni  ambientali,  va  inteso  nel  senso  che  il conducente  deve  essere  in  grado  di  padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto  situato  nei  pressi  di  una  fermata  della metropolitana,  di  persone  intente  all’attraversamento pedonale  nonostante  l’insistenza in  loco di  apposito sottopassaggio).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 9646/2017
                                      In materia di responsabilità civile per violazione delle  norme  sulla  circolazione  automobilistica,  il rispetto,  da  parte  dell’agente,  dell’obbligo,  imposto dall’art. 141 del codice della strada, di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi  natura  (onde  evitare  ogni  pericolo  per  la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di  disordine  per  la  circolazione),  deve  essere  valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell’agente  in  ordine  alle  caratteristiche  delle menzionate  circostanze  contingenti, non  potendo  il giudice  procedere  alla  ricognizione dell’an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di parametri  cognitivi  d’indole puramente  oggettiva  (o astratta),  restando  diversamente  esclusi,  dal  novero delle  condotte  colpose,  comportamenti  stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di negligenza  odi  imprudenza  manifestata  dal  relativo autore.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 30989/2015
                                      In tema  di  responsabilità  da sinistri stradali,  il conducente  favorito  dal  diritto  di  precedenza non  deve  abusarne ed  è,  pertanto,  tenuto  a moderare  la  velocità  in prossimità  di  un  incrocio,  per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il  mancato  rispetto  della  precedenza  spettantegli  da parte di terzi. (In  applicazione del principio la S.C.  ha confermato  la  sentenza  di  condanna  per omicidio colposo a  carico  dell’automobilista,  il  quale,  aveva impegnato un incrocio ad una velocità superiore rispetto a quella consentita, investendo così altra autovettura e causando  il  decesso  del  guidatore,  che  non  aveva rispettato  il  segnale  di  stop  e  non  aveva  allacciato  la cintura di sicurezza).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 8526/2015
                                      In  tema  di  reati  colposi  derivanti  da  inosservanza  delle  norme  sulla  circolazione  stradale,  nel formulare  il  proprio  apprezzamento  sull'eccesso  di velocità  relativa — vale  a  dire  su  una  velocità  non adeguata  e  pericolosa  in  rapporto  alle  circostanze  di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità — il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi  di  fatto  e  delle  logiche  deduzioni  in base  ai  quali  la  velocità  accertata  è  ritenuta pericolosa  in  rapporto  alla  situazione  obiettiva ambientale. (Nella  fattispecie  l’imputato  aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente  nel  tratto  stradale  interessato  dal  sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa  visibilità  notturna, della  prossimità  sia  alle strisce  pedonali  sia  all'intersezione  con  altra  strada nonché  della  presenza  a  bordo  del  motociclo  da  lui condotto di un passeggero privo di casco).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 47290/2014
                                      In tema di circolazione stradale, il conducente di un  veicolo  è  tenuto  ad  osservare  in  prossimità  degli attraversamenti  pedonali  la  massima  prudenza  e  a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto  di  precedenza, spettante  in  ogni  caso  al  pedone  che  attraversi la carreggiata  nella  zona  delle  strisce  zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga  sulle  dette  strisce  o  nelle  vicinanze.  (In motivazione la Corte ha precisato che non è possibile determinare  aprioristicamente  la  distanza  dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi  avere  riguardo  al  complessivo  quadro  nel quale  avviene  l’attraversamento  pedonale).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 721/2008
                                      In  tema  di  circolazione  stradale,  anche  l’apprezzamento della condotta di guida in genere, oltre  che  della  velocità,  ai  fini  dell’accertamento  della sussistenza delle violazioni al codice della strada, deve essere  svolto  in  relazione  alle  condizioni  dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può,  quindi,  nel  caso  sia  derivato  scontro  con  altro veicolo,  anche  essere basato  solo  sulle  circostanze del  fatto  e  sugli  effetti  provocati  dall’urto.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 6621/1997
                                      Ai  fini  della  valutazione  della  condotta  del guidatore  di  un  autoveicolo  il  dato  concernente  la velocità  va  rapportato  non  già  ai valori  numerici  in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il  giudice  del  merito, in assenza  di  altre  risultanze  probatorie desume l’omessa osservanza dell’obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa dalle  conseguenze  del  sinistro, quali  la  natura  e l’entità delle avarie riportate  dai  veicoli,  nonché  delle lesioni  patite dalle persone  coinvolte  nel  sinistro medesimo.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 71/1997
                                      In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione  del  codice  della  strada,  la mancata contestazione personale  dell’infrazione,  anche quando  ne  sussista  la  possibilità, non  costituisce causa di  estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie art. 14, ult. comma, legge  24  novembre  1981,  n.  689  e non  invalida, perciò, la successiva ordinanza  ingiunzione quando si  sia  comunque  proceduto  alla  notificazione  degli estremi  della  violazione  nel  termine  di  legge. (Fattispecie  concernente  il  superamento  dei  limiti  di velocità  accertato  a  mezzo  di  apparecchiature elettroniche).