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Articolo 141 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Velocità

Dispositivo dell'art. 141 Codice della strada

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Massime relative all'art. 141 Codice della strada

Cass. civ. n. 25552/2017

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza in loco di apposito sottopassaggio).

Cass. civ. n. 9646/2017

In materia di responsabilità civile per violazione delle norme sulla circolazione automobilistica, il rispetto, da parte dell’agente, dell’obbligo, imposto dall’art. 141 del codice della strada, di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), deve essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell’agente in ordine alle caratteristiche delle menzionate circostanze contingenti, non potendo il giudice procedere alla ricognizione dell’an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di parametri cognitivi d’indole puramente oggettiva (o astratta), restando diversamente esclusi, dal novero delle condotte colpose, comportamenti stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di negligenza odi imprudenza manifestata dal relativo autore.

Cass. pen. n. 30989/2015

In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico dell’automobilista, il quale, aveva impegnato un incrocio ad una velocità superiore rispetto a quella consentita, investendo così altra autovettura e causando il decesso del guidatore, che non aveva rispettato il segnale di stop e non aveva allacciato la cintura di sicurezza).

Cass. pen. n. 8526/2015

In tema di reati colposi derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa — vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità — il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale. (Nella fattispecie l’imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in considerazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco).

Cass. pen. n. 47290/2014

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. (In motivazione la Corte ha precisato che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale).

Cass. civ. n. 721/2008

In tema di circolazione stradale, anche l’apprezzamento della condotta di guida in genere, oltre che della velocità, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle violazioni al codice della strada, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, nel caso sia derivato scontro con altro veicolo, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto.

Cass. civ. n. 6621/1997

Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie desume l’omessa osservanza dell’obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l’entità delle avarie riportate dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo.

Cass. civ. n. 71/1997

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie art. 14, ult. comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente il superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche).

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