Il nocciolo della questione sta in un principio giuridico che molti non conoscono:
l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione. In parole semplici, si tratta della situazione in cui chi ha acquistato un servizio non può più usufruirne per cause a lui non imputabili - come appunto una malattia grave - e questo rende privo di senso il
contratto stesso. La
Cassazione, con l'
ordinanza n. 17136/2026, ha confermato che
in questi casi il viaggiatore ha diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato, senza che l'operatore turistico possa applicare penali di cancellazione.
Questo meccanismo si fonda sull'
art. 1463 del c.c., che disciplina la
risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Ma attenzione: la Corte precisa che qui non si parla dell'impossibilità di eseguire la prestazione da parte del fornitore - l'operatore potrebbe benissimo organizzare il viaggio - bensì dell'impossibilità, per il
creditore (cioè il viaggiatore), di goderne in concreto. È una distinzione sottile, ma decisiva:
il contratto perde la propria ragione d'essere, perché il suo scopo ultimo - il piacere del viaggio, il
relax, la vacanza - non può più realizzarsi.
La storia dietro la sentenza
La vicenda che ha dato origine a questa pronuncia è emblematica nella sua semplicità. Due uomini, chiamiamoli Tizio e Caio, avevano acquistato separatamente due pacchetti viaggio per Londra da un operatore turistico. Poco prima della partenza, la moglie di Caio - e cognata di Tizio - si ammala gravemente, rendendo di fatto impossibile per entrambi usufruire del viaggio. I due chiedono la
risoluzione del contratto e il
rimborso integrale delle somme versate, 2.349,09 euro ciascuno.
L'operatore si oppone, sostenendo che si tratta di un semplice
recesso volontario, soggetto alle penali di cancellazione già previste nel contratto. Aggiunge, inoltre, che i viaggiatori avevano stipulato una
polizza assicurativa per il rischio di annullamento, e che quindi avrebbero dovuto rivolgersi alla compagnia assicurativa. Il
Giudice di Pace di Matera dà ragione ai viaggiatori; il Tribunale di Matera, in appello, ribalta completamente la
decisione, condannando i due anche a restituire le somme già ricevute e a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio. La Cassazione rimette tutto in discussione.
I due errori del Tribunale secondo la Cassazione
La Corte individua due vizi logici nella sentenza d'
appello, ed è importante conoscerli perché definiscono i confini entro cui questo diritto al rimborso si applica.
Il primo errore riguarda il rapporto tra la normativa speciale e il rimedio generale. L'
art. 41 del codice turismo disciplina il
recesso volontario del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto: è una scelta libera, non necessitata, e come tale può essere soggetta a penali. Ma questa norma non elimina né sostituisce il
diritto alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Sono due situazioni diverse su piani diversi: il recesso è una decisione, l'impossibilità di utilizzazione è una condizione oggettiva. Trattarle come se fossero la stessa cosa equivale a privare il viaggiatore di una tutela che la legge gli riconosce.
Il secondo errore riguarda la polizza assicurativa. Il
Tribunale aveva usato la sua esistenza come argomento per concludere che il rischio era coperto e che, quindi, i ricorrenti dovevano rivolgersi all'assicurazione. La Cassazione chiarisce che
la presenza di un'assicurazione non cambia la natura giuridica dell'evento: se
una malattia rende impossibile usufruire del viaggio, questo fatto rimane tale indipendentemente dal fatto che esista o meno una copertura assicurativa. L'assicurazione riguarda la ripartizione del rischio tra assicurato e assicuratore, non la qualificazione del contratto di viaggio.
Il principio che vale per tutti i viaggiatori
La Cassazione cassa la sentenza del Tribunale di Matera e la rinvia a un diverso giudice per un nuovo esame. Ma soprattutto enuncia un
principio di diritto che vale
erga omnes, cioè per tutti i casi simili: nel contratto di pacchetto turistico, quando una sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione - non imputabile al viaggiatore - vanifica in modo decisivo la finalità turistica del viaggio,
il contratto si estingue e il viaggiatore ha diritto alla restituzione integrale del corrispettivo pagato. Né la disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del Codice del Turismo, né l'esistenza di una polizza assicurativa possono, da soli, escludere questo diritto.
Vale la pena sottolinearlo con chiarezza: non basta che ci sia una malattia qualunque per ottenere il rimborso. L'impossibilità deve essere tale da rendere concretamente irrealizzabile lo scopo del viaggio. Ma quando questa condizione è soddisfatta - come nel caso di una malattia grave che colpisce uno dei componenti del gruppo di viaggio - il viaggiatore ha dalla sua parte la legge e ora, in modo ancora più netto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione.