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Truffe PostePay, non punibili se di poca entità, nuova sentenza di Cassazione: attenzione a non generalizzare

Truffe PostePay, non punibili se di poca entità, nuova sentenza di Cassazione: attenzione a non generalizzare
Una interessante sentenza della Cassazione sulle truffe PostePay di lieve entità, ma occhio a non generalizzare: vediamo insieme cosa dice la Corte
Quando si tratta di sentenze, soprattutto quelle che vengono presentate come innovative o addirittura rivoluzionarie, la prudenza è d’obbligo. Infatti le pronunce dei giudici vanno lette attentamente, per evitare di generalizzare o di semplificare eccessivamente, attribuendo ai giudici parole che, in realtà, non hanno detto.

Fatta questa premessa, la sentenza della Corte di Cassazione che ci apprestiamo a esaminare segna sicuramente un passaggio importante nella valutazione della c.d. lieve entità del fatto.

Passiamo ora a esaminare cosa ha deciso la Cassazione nella sentenza 8979/2024.

Questo il fatto su cui la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimere la propria posizione: un uomo aveva prelevato con la propria carta Postepay la somma di 150 euro e aveva, poi, falsamente denunciato di aver subito il furto della medesima PostePay.
Questo perché Poste Italiane - ma anche le banche - sono tenute a rimborsare al clienti le somme prelevate in caso di furto, e potranno semmai rivalersi sul responsabile in caso di condanna di quest’ultimo.
Quindi l'uomo, che in realtà non aveva affatto né smarrito né subito la sottrazione della carta, ci aveva guadagnato 150 euro.
Tuttavia, egli era stato dichiarato non punibile dal Tribunale per lieve entità, o meglio, più correttamente, per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis del c.p..

Non c’è dubbio che il comportamento attuato dall’uomo presenti tutti gli elementi del delitto di truffa, punito dall’art. 640 del c.p.. Tuttavia, la Cassazione in questo caso ha confermato la pronuncia di non punibilità emessa dal Tribunale, proprio sulla base della valutazione dei presupposti previsti dall’art. 131-bis c.p.

Prima di affrontare il contenuto della pronuncia, però, vi chiediamo di avere ancora un po’ di pazienza: infatti, per inquadrare correttamente la questione ed evitare equivoci, dobbiamo capire cosa si intende per lieve entità del fatto.

In realtà l’espressione usata del legislatore è - appunto - “particolare tenuità” del fatto. Si tratta di un istituto introdotto in tempi relativamente recenti.

Ma cosa dice, in soldoni, l’art. 131-bis del codice penale?

In sostanza, la norma prevede che, anche in presenza di un fatto che, di per sé, avrebbe tutte le caratteristiche di un reato, il colpevole non è punibile se l’offesa è di “particolare tenuità”.

E come si valuta, in concreto, la tenuità del fatto?

Sempre secondo l’art. 131-bis c.p. i criteri sono quelli stabiliti dall’art. 133 c.p., comma 1, che consentono di analizzare sia le modalità della condotta - cioè del comportamento del colpevole - sia l’esiguità, quindi la “piccolezza” del danno o del pericolo; la norma precisa che occorre tenere conto anche del comportamento del colpevole successivo alla commissione del reato. 

Vi sono poi degli ulteriori “paletti” fissati dal legislatore: infatti la non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica a tutti i reati, ma solo a quelli per cui è prevista un pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o, in alternativa, una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.

Inoltre, c’è un altro limite: il comportamento non deve essere “abituale”.

La norma poi prevede alcune espresse esclusioni della particolare tenuità se sono presenti alcune specifiche circostanze aggravanti (ad esempio quando il fatto - reato è stato commesso con crudeltà), oppure se si tratta di reati particolarmente gravi (anch’essi indicati specificamente). 

Nella motivazione della sentenza 8979/2024, la Suprema Corte ha ricordato innanzitutto perché il legislatore ha deciso di non punire i fatti “particolarmente tenui”: perché si tratta di fatti “sostanzialmente inoffensivi”. 

La decisione basata sulla particolare tenuità, ricorda poi la Corte, richiede una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto sia delle caratteristiche del comportamento del colpevole, sia della esiguità del danno (il danno, in parole povere, deve essere piccolo), sia - infine - del grado di colpevolezza.

Si tratta di una valutazione che va compiuta caso per caso dal giudice, il quale dovrà tenere presenti tutti gli elementi di giudizio che abbiamo visto sopra, e motivare adeguatamente la propria scelta.

E, aggiungiamo noi, proprio perché si tratta di una valutazione da farsi caso per caso, non è possibile generalizzare, perché una truffa a mezzo PostePay da 150 euro potrebbe, in altre circostanze, essere valutata non di lieve entità e - quindi - dare luogo a una condanna.

Niente aperture azzardate, dunque, della Corte di Cassazione sulle truffe di lieve entità: piuttosto, vengono ribaditi principi già presenti e consolidati. 


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