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Trascrizione di una domanda di accertamento della servitù infondata e risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata

Trascrizione di una domanda di accertamento della servitù infondata e risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata
Secondo la Cassazione, nel caso in cui la trascrizione della domanda giudiziale sia obbligatoria, la stessa non può giustificare la condanna dell'attore soccombente al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, due coniugi avevano acquistato da una società una porzione di fabbricato, comprensiva di due posti auto scoperti e di alcune parti comuni, tra cui la quota di comproprietà del cortile in cui si trovavano i parcheggi stessi.

Nell’atto di vendita, tuttavia, non venivano allegate le planimetrie relative alla concessione di variante in sanatoria riguardante i posti auto.

Gli acquirenti, dunque, avevano agito in giudizio nei confronti della società venditrice, “sostenendo che l'atto di vendita fosse equivoco, in quanto in esso si faceva riferimento ad un atto di concessione di variante in base ai quale i posti auto avrebbero dovuto essere otto, ma poi anche all'atto di frazionamento in base al quale i posti auto erano stati aumentati a dodici”.

Gli acquirenti, pertanto, avevano chiesto che il giudice dichiarasse che nel cortile dovessero essere individuati solo otto posti auto e che il medesimo riconoscesse loro il diritto di servitù di passaggio o di manovra nell’area occupata dai restanti quattro posti, in realtà rientranti tra le parti comuni.

Il Tribunale di primo grado, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda dei coniugi ma la sentenza era stata completamente ribaltata dalla Corte d’appello di Bologna, la quale, non solo rigettava la domanda degli stessi ma riconosceva, altresì, alla società venditrice il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., causato dalla trascrizione della domanda giudiziale.

Ritenendo la condanna risarcitoria ingiusta, gli eredi dei coniugi, nel frattempo defunti, avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento di quel capo della sentenza.

Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello aveva errato nel condannarli al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., in quanto la stessa aveva correlato “l'imprudenza nell'effettuare la trascrizione esclusivamente alla infondatezza della domanda principale”.

Evidenziavano i ricorrenti, in proposito, che “per giustificare una condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2” è necessario qualcosa in più rispetto al solo rigetto della domanda, in modo da dimostrare che “si possa fondatamente ritenere che la parte ha agito in giudizio senza la normale prudenza”.

Secondo i ricorrenti, dunque, ai fini risarcitori, è necessario che la domanda giudiziale proposta emerga palesemente infondata, ancora prima dell’instaurazione del giudizio, dal momento che “agire in giudizio per una pretesa che si rivela infondata è una condotta non sanzionabile in sé”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione agli eredi dei coniugi, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione che, il caso in esame, riguardava il secondo comma dell'art. 96 c.p.c., il quale prevede che la parte che abbia perso in un giudizio possa essere condannata al risarcimento del danno, laddove la stessa abbia “agito in giudizio senza la normale prudenza” e la proposizione della domanda giudiziale sia stata accompagnata dal compimento di “altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee ad essere fonte di un pregiudizio patrimoniale” (come “la trascrizione della domanda, la esecuzione di un provvedimento cautelare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale, l'intrapresa di una azione esecutiva).

Secondo la Cassazione, dunque, ai fini della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., è necessario:
a) il rigetto nel merito della domanda proposta;
b) che il giudice valuti la condotta della parte che ha agito in giudizio come “imprudente”. Secondo la Cassazione, in particolare, il giudice dovrà valutare se, al momento della proposizione della domanda, la parte “fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte”;

Precisava la Cassazione, inoltre, che, il giudice dovrà anche tenere in considerazione eventuali “esiti alterni o difformi” del primo e del secondo grado di giudizio, i quali sono sintomatici del fatto che la domanda non poteva essere cosi manifestamente infondata.

Nel caso, poi, in cui, il risarcimento del danno venga chiesto (come nel caso di specie), il relazione alla trascrizione della domanda giudiziale proposta, il giudice dovrà, altresì, verificare “se si sia in presenza di una trascrizione legittima, o obbligatoria, o se la trascrizione sia stata effettuata, strumentalmente o meno, fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, in quanto in ciò può essere ravvisato un sensibile indice di violazione del canone di comune prudenza”.

Ebbene, nel caso in esame, la Cassazione evidenziava che la domanda giudiziale proposta dai coniugi “era volta alla costituzione di una servitù di passaggio e la trascrizione era quindi obbligatoria, ai sensi dell'art. 2653 c.c., comma 1”, con la conseguenza che non poteva ritenersi esigibile, “ai fini di evitare una valutazione di violazione del canone di normale prudenza”, che gli attori, nel proporre la domanda, rinunciassero ad eseguirne la trascrizione, essendo la medesima prevista come obbligatoria.

In questo modo, infatti, secondo la Cassazione, gli attori sarebbero stati preventivamente privati “della possibilità di avvalersi un eventuale esito positivo del giudizio, non potendo opporre ai terzi interessati l'esito favorevole del procedimento”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dagli eredi dei coniugi acquirenti, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione.


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