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Toccarsi per scaramanzia, rischi una multa fino a 309 euro se lo fai in pubblico: ecco come difenderti

Toccarsi per scaramanzia, rischi una multa fino a 309 euro se lo fai in pubblico: ecco come difenderti
Un gatto nero attraversa la strada, un carro funebre passa all'improvviso: il gesto scaramantico scatta istintivo. Ma fuori casa questo automatismo può costare caro: ecco cosa dice la normativa italiana in materia
In Italia il rapporto con la scaramanzia è quasi viscerale: fa parte del bagaglio culturale collettivo tanto quanto il caffè al bar o il gesto delle corna contro la sfortuna. Eppure, quando questi automatismi si compiono in strada, in un negozio o su un autobus, entrano in gioco regole che nulla hanno a che vedere con la tradizione popolare. Lo spazio condiviso impone infatti un livello minimo di decoro, e chi lo trascura rischia di incorrere in una violazione vera e propria, anche se mossa da un impulso scaramantico e non da cattive intenzioni.
La norma di riferimento è l'art. 726 del c.p., il quale punisce chi, in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, tiene comportamenti contrari alla pubblica decenza. Negli ultimi anni questa fattispecie è stata depenalizzata: non si tratta più, quindi, di un reato che porta in tribunale penale, ma di un illecito amministrativo gestito dalla Prefettura. È un cambiamento importante dal punto di vista procedurale, ma non significa affatto che il gesto sia diventato lecito. Il legislatore ha semplicemente scelto una strada più rapida ed efficace per punire condotte considerate incivili, evitando di intasare i tribunali con quelli che vengono definiti "reati bagatellari".
Quanto si paga e come funziona la sanzione
Chi viene sorpreso a compiere atti ritenuti offensivi della pubblica decenza - toccarsi in modo plateale rientra tra questi - rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla generalmente tra 51 e 309 euro, sebbene in alcune ricostruzioni si citi anche una soglia minima di 31 euro. La procedura segue un percorso preciso: le forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri o Polizia Municipale) accertano il fatto sul posto e redigono un verbale, che viene poi trasmesso alla Prefettura territorialmente competente. Sarà quest'ultima a emettere l'ordinanza con l'importo definitivo da versare.
Il cittadino, però, non è privo di tutele: ha 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare opposizione davanti al Giudice di Pace, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981, che disciplina in generale il sistema delle sanzioni amministrative. Nel ricorso si possono contestare, ad esempio, l'errata identificazione della persona, la mancanza di prove concrete o vizi formali nella stesura del verbale.
È utile inoltre distinguere questa fattispecie dagli atti osceni, disciplinati invece dall'art. 527 del c.c.: questi ultimi riguardano condotte con una connotazione sessuale esplicita e possono avere conseguenze ben più severe, soprattutto in presenza di minori. Il gesto scaramantico, al contrario, non nasce con un intento erotico, ma viene comunque percepito come volgare e maleducato agli occhi di chi assiste, motivo per cui ricade quasi sempre nella categoria della pubblica decenza.
Cosa dicono i giudici e dove vale il divieto
Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8389 del 2008, ha chiarito un principio piuttosto netto: la credenza popolare non può in alcun modo giustificare un comportamento maleducato in pubblico. Per i giudici, ciò che conta non è l'intenzione scaramantica del soggetto, bensì l'effetto che il gesto produce su chi si trova ad assistervi. Se il comportamento genera disagio, disgusto o disapprovazione diffusa, l'illecito si configura a prescindere dal fatto che dietro ci sia solo la voglia di scacciare la malasorte.
Va inoltre precisato che il concetto di "luogo pubblico" è più ampio di quanto si pensi: non riguarda solo strade e piazze, ma anche i cosiddetti luoghi esposti al pubblico, cioè spazi privati visibili dall'esterno. Rientrano in questa categoria un balcone affacciato sulla via, un'auto con i finestrini trasparenti o un giardino privo di recinzioni opache. Chi si tocca per scaramanzia sul proprio balcone, se viene notato da un passante o da un vicino, può quindi essere sanzionato allo stesso modo di chi lo fa in mezzo alla strada.
Il consiglio pratico per non incappare in problemi
In sintesi, la depenalizzazione non ha reso lecito il gesto scaramantico compiuto in pubblico: ha solo spostato la punizione dal piano penale a quello amministrativo, rendendola più veloce e diretta. La superstizione resta una questione personale e culturale, del tutto legittima nella sfera privata, ma la sua manifestazione plateale in luoghi frequentati da altre persone può trasformarsi in una multa concreta. La regola più semplice da seguire, quindi, è la discrezione: ciò che si può fare senza problemi tra le mura di casa diventa rischioso appena ci si affaccia sul mondo esterno.


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