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Toccarsi per scaramanzia, rischi una multa fino a 30.000 euro, è un atto contrario alla pubblica decenza: la sentenza

Toccarsi per scaramanzia, rischi una multa fino a 30.000 euro, è un atto contrario alla pubblica decenza: la sentenza
Toccarsi i genitali in pubblico integra un illecito amministrativo contro la pubblica decenza, punito con multe da 5.000 a 30.000 euro. La Cassazione chiarisce che il gesto è sanzionabile anche senza intento offensivo, in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico
La tutela della pubblica decenza nell'ordinamento italiano affonda le sue radici in un'esigenza di convivenza civile che risale ai primi codici unitari, evolvendosi nel tempo per riflettere il mutamento dei costumi sociali. Il concetto di “decenza” è piuttosto dinamico, nel senso che ciò che un tempo era tollerato come folclore, oggi viene interpretato in modo molto più rigoroso. Il gesto di toccarsi le parti intime per scongiurare la malasorte, pur facendo parte di un retaggio culturale radicato, si scontra inevitabilmente con il dovere di compostezza che ogni cittadino è tenuto a osservare quando si trova in pubblico, a tutela di un sentimento comune di decoro che la legge considera prevalente sulle credenze individuali.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, l'illecito previsto dall'art. 726 del c.p. è stato trasformato da reato in illecito amministrativo. Tuttavia, mentre prima la sanzione penale (l'ammenda) era di entità contenuta, oggi la sanzione amministrativa ha raggiunto cifre punitive. Chi compie atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico non rischia più il carcere, ma si espone al rischio di una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 5.000 e i 30.000 euro.

La configurazione dell'illecito non è legata all'intenzione di offendere, ma alla potenzialità offensiva del gesto in relazione al contesto ambientale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, già con la storica sentenza del 26 maggio 1969, ha stabilito che la motivazione scaramantica non cancella l'illiceità oggettiva del fatto. Per i giudici, il gesto di toccarsi i genitali in pubblico non è un'innocua manifestazione di bassa cultura popolare, ma una violazione del dovere di compostezza che ogni cittadino deve mantenere per non degradare il livello di civiltà degli spazi condivisi.

In seguito, con la sentenza n. 8389 del 2008, la Suprema Corte ha chiarito che la scaramanzia non può mai essere invocata come causa di giustificazione. L'atto diventa punibile non solo nelle strade o nelle piazze, definite come luoghi pubblici, ma anche nei luoghi aperti al pubblico – come gli esercizi commerciali – e in quelli “esposti al pubblico”.

In quest'ultima categoria rientrano spazi privati che permettono la visione dall'esterno, come l'abitacolo di un'autovettura o un balcone non schermato. La legge impone, dunque, una sorta di autocontrollo preventivo: finché il cittadino è visibile da terzi, la sua condotta deve conformarsi a standard di educazione che escludono gesti del corpo ritenuti volgari o sgradevoli.

L'accertamento di queste violazioni è affidato alla percezione diretta delle forze dell’ordine, senza che sia necessaria una segnalazione o una denuncia da parte di un cittadino offeso. Una volta identificato il trasgressore, l'agente redige un verbale di contestazione che descrive minuziosamente l'atto, il luogo e l'ora del fatto, indicando la norma violata.


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