Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, l'illecito previsto dall'art. 726 del c.p. è stato trasformato da reato in illecito amministrativo. Tuttavia, mentre prima la sanzione penale (l'ammenda) era di entità contenuta, oggi la sanzione amministrativa ha raggiunto cifre punitive. Chi compie atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico non rischia più il carcere, ma si espone al rischio di una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 5.000 e i 30.000 euro.
La configurazione dell'illecito non è legata all'intenzione di offendere, ma alla potenzialità offensiva del gesto in relazione al contesto ambientale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, già con la storica sentenza del 26 maggio 1969, ha stabilito che la motivazione scaramantica non cancella l'illiceità oggettiva del fatto. Per i giudici, il gesto di toccarsi i genitali in pubblico non è un'innocua manifestazione di bassa cultura popolare, ma una violazione del dovere di compostezza che ogni cittadino deve mantenere per non degradare il livello di civiltà degli spazi condivisi.
In seguito, con la sentenza n. 8389 del 2008, la Suprema Corte ha chiarito che la scaramanzia non può mai essere invocata come causa di giustificazione. L'atto diventa punibile non solo nelle strade o nelle piazze, definite come luoghi pubblici, ma anche nei luoghi aperti al pubblico – come gli esercizi commerciali – e in quelli “esposti al pubblico”.
In quest'ultima categoria rientrano spazi privati che permettono la visione dall'esterno, come l'abitacolo di un'autovettura o un balcone non schermato. La legge impone, dunque, una sorta di autocontrollo preventivo: finché il cittadino è visibile da terzi, la sua condotta deve conformarsi a standard di educazione che escludono gesti del corpo ritenuti volgari o sgradevoli.
L'accertamento di queste violazioni è affidato alla percezione diretta delle forze dell’ordine, senza che sia necessaria una segnalazione o una denuncia da parte di un cittadino offeso. Una volta identificato il trasgressore, l'agente redige un verbale di contestazione che descrive minuziosamente l'atto, il luogo e l'ora del fatto, indicando la norma violata.