Il Fisco sostiene comunque che la rinuncia non sia sufficiente: secondo l’Amministrazione, finché rimane aperta la possibilità che la donna possa cambiare idea e accettare l’eredità, sarebbe necessario continuare a notificare gli atti per evitare che i propri crediti cadano in prescrizione.
È una situazione che può sembrare paradossale: si può essere chiamati all’eredità senza essere eredi e, soprattutto, si possono ricevere atti relativi ai debiti del defunto senza essere personalmente responsabili di quei debiti?
La recente giurisprudenza della Cassazione ha fatto chiarezza su questo punto, ribadendo un principio fondamentale: la responsabilità per i debiti tributari del defunto presuppone l'acquisto della qualità di erede. La semplice chiamata all'eredità non è sufficiente.
Con l'ordinanza n. 17703 del 3 giugno 2026, la Suprema Corte ha ribadito che spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità quando pretende dal chiamato il pagamento dei debiti tributari del defunto. La sola denuncia di successione, inoltre, non basta a dimostrare l'acquisto della qualità di erede. E una successiva pronuncia, la Cassazione n. 24651 del 14 agosto 2026, ha affrontato proprio il problema degli effetti della rinuncia rispetto alle pretese tributarie e alla possibilità per il Fisco di mantenere in vita le proprie pretese attraverso notifiche rivolte al rinunciante.
Se l'Amministrazione vuole pretendere dal figlio, dal coniuge o da altro chiamato il pagamento di un debito tributario del defunto, deve dimostrare che quella persona ha effettivamente acquisito la qualità di erede.
La Corte ha chiarito che la semplice denuncia di successione non è sufficiente a dimostrare l'accettazione. Occorre una prova idonea, come gli atti dai quali risulti l'accettazione espressa o tacita.
Questo è particolarmente importante perché essere indicati nella successione non significa automaticamente aver accettato l'eredità.
Il vero rischio, piuttosto, è l'accettazione tacita. Ed è qui che chi rinuncia deve prestare la massima attenzione.
La rinuncia formale non dovrebbe essere accompagnata da comportamenti incompatibili con la volontà di non diventare erede.
L'articolo 476 del codice civile disciplina l'accettazione tacita: determinati comportamenti possono dimostrare che il chiamato ha inteso comportarsi come proprietario o titolare dei beni ereditari.
Per questo, dopo una rinuncia, bisogna prestare attenzione alla gestione dei beni appartenuti al defunto.
La giurisprudenza, tuttavia, ha anche chiarito che non ogni attività compiuta dal rinunciante equivale automaticamente ad accettazione. La Cassazione n. 6803/2026, per esempio, ha escluso la possibilità di una revoca tacita della rinuncia e ha precisato che determinati atti possono essere compiuti in forza di un titolo autonomo rispetto alla successione, senza comportare necessariamente accettazione ereditaria.
E se il Fisco teme una rinuncia “strategica”?
È questo uno degli aspetti più interessanti della citata pronuncia n. 24651/2026. L'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto, in sostanza, che il chiamato avrebbe potuto rinunciare oggi e successivamente revocare la rinuncia, entro i limiti previsti dalla legge, accettando l'eredità in un secondo momento.
Secondo tale impostazione, sarebbe stato necessario continuare a notificare gli atti per proteggere il credito fiscale durante il periodo in cui il chiamato avrebbe potuto ancora modificare la propria posizione. La Cassazione non ha ritenuto sufficiente questa possibilità futura per trasformare il rinunciante in un debitore attuale. Il fatto che una persona possa eventualmente acquistare l'eredità in futuro non significa che sia già erede oggi. Il rinunciante, quindi, può opporre questo escamotage legale con successo contro qualsiasi richiesta di pagamento.
Ma i creditori non sono completamente senza difese?
La rinuncia non può essere utilizzata come strumento per danneggiare impunemente i creditori personali del rinunciante.
Il codice civile prevede, infatti, una specifica tutela all'articolo 524, attraverso la quale i creditori del rinunciante possono chiedere al tribunale di essere autorizzati ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, per soddisfarsi sui beni ereditari nei limiti previsti dalla legge.
È quindi sbagliato dire che la rinuncia consenta semplicemente di “far sparire” il patrimonio dalle mani dei creditori.