Molte persone nutrono la convinzione che, dopo un certo numero di anni, i trasferimenti di denaro ricevuti dai propri cari siano definitivamente al sicuro da contestazioni ereditarie. Purtroppo questa aspettativa non trova riscontro nella normativa italiana.
I bonifici rientrano sempre nel calcolo dell'eredità,
indipendentemente da quanti anni siano trascorsi dal momento del trasferimento, purché si tratti di donazioni rilevanti dal punto di vista successorio.
Le verifiche condotte dall'Agenzia delle Entrate e dagli istituti bancari riguardano generalmente
gli ultimi dieci anni di movimentazioni sui conti correnti del defunto. Tuttavia questo aspetto tecnico-fiscale non implica affatto che i bonifici effettuati prima di tale periodo siano esclusi dalla valutazione ereditaria. La vera tutela per chi ha ricevuto denaro sta nel
termine di prescrizione decennale riconosciuto agli eredi: dalla data di
apertura della successione - che normalmente coincide con il decesso - gli eredi legittimari hanno dieci anni di tempo per contestare eventuali donazioni che ritengono lesive dei loro diritti. Superato questo arco temporale, qualunque bonifico ricevuto in passato diventa finalmente inattaccabile, ma attenzione: non conta quando è stato fatto il bonifico, bensì quando inizia a decorrere il termine per impugnarlo. Un trasferimento effettuato trent'anni prima della morte può quindi essere contestato, se rientra nei dieci anni successivi al decesso.
Quando i trasferimenti finiscono nel calcolo della successione
Il meccanismo attraverso cui i bonifici influiscono sull'eredità si articola principalmente in due scenari giuridici distinti. Il primo riguarda
l'istituto della collazione, disciplinato dagli articoli
737 e seguenti del Codice Civile, attraverso cui le donazioni vengono virtualmente ricondotte al patrimonio ereditario per garantire un'equa ripartizione tra gli eredi. Questo strumento serve a evitare che alcuni beneficiari ricevano, in vita, vantaggi economici tali da squilibrare le quote ereditarie stabilite dalla legge o dal
testamento del defunto.
Gli
eredi legittimari - ossia coloro ai quali la legge riserva comunque una
quota minima di eredità (coniuge, figli e, in alcuni casi, ascendenti) - hanno il diritto di pretendere il rispetto rigoroso delle proprie spettanze. Questi soggetti possono agire in giudizio per contestare disposizioni testamentarie o per
ottenere la restituzione di donazioni che abbiano intaccato la loro quota di legittima. La collazione coinvolge principalmente le donazioni ricevute da chi è anche erede, mentre i trasferimenti effettuati verso persone estranee alla
successione non sono soggetti a collazione, ma rimangono comunque potenzialmente aggredibili dai legittimari se hanno eroso la quota loro riservata.
Non tutti i bonifici effettuati dal defunto, tuttavia, devono essere considerati nel calcolo successorio. Occorre, innanzitutto, distinguere i veri e propri regali dai semplici prestiti o dai pagamenti per servizi ricevuti. Una volta identificati i trasferimenti a titolo gratuito, è necessario selezionare quelli che superano il modico valore, concetto che va interpretato sia in termini oggettivi sia soggettivi, tenendo conto delle effettive capacità economiche del donante. La legge prevede, inoltre, che le donazioni di valore rilevante debbano essere formalizzate mediante atto notarile, pena la nullità, salvo che si tratti di donazioni indirette che sfuggono a questo requisito formale.
Le esclusioni previste dalla legge: quali bonifici sono protetti
Anche dopo aver verificato che un bonifico costituisca una
donazione rilevante, esistono numerose categorie di trasferimenti che la normativa espressamente esclude dalla collazione e dal calcolo ereditario. Questa previsione risponde all'esigenza di tutelare quei pagamenti che rientrano nei normali doveri familiari o che hanno particolari finalità meritevoli di protezione.
In primo luogo sono escluse tutte le
spese per il mantenimento e l'educazione dei familiari, che rappresentano obblighi naturali dei genitori verso i figli e non possono essere considerate
liberalità soggette a collazione. Analogamente, i
trasferimenti destinati a coprire cure mediche o spese sanitarie non rientrano nel calcolo, così come quelli effettuati per sostenere i costi delle nozze o per provvedere all'abbigliamento dei congiunti. Queste erogazioni sono considerate espressione dei doveri di solidarietà familiare, piuttosto che atti di generosità straordinaria.
Una distinzione importante riguarda le
donazioni per il corredo nuziale e quelle destinate all'istruzione artistica o professionale. Questi trasferimenti sono esclusi dalla collazione soltanto quando possono essere considerati ordinari rispetto alle possibilità economiche del defunto. Se una
famiglia benestante sostiene spese elevate per l'istruzione universitaria all'estero di un figlio, tale liberalità potrebbe essere ritenuta proporzionata e quindi esclusa, mentre la stessa spesa sostenuta da una famiglia con risorse limitate potrebbe essere considerata straordinaria e, quindi, soggetta a collazione. Infine, meritano una menzione speciale le
donazioni effettuate in segno di riconoscenza per servizi particolari resi dal beneficiario al donante: anche questi trasferimenti sfuggono al calcolo ereditario, purché vi sia un nesso dimostrabile tra il servizio reso e la liberalità ricevuta. In ogni caso, anche quando una donazione è dispensata dalla collazione per volontà espressa del defunto, essa deve comunque rispettare i limiti della
quota disponibile senza ledere le spettanze dei legittimari.