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"Sindrome della madre malevola" e affidamento super-esclusivo al padre

Famiglia - -
"Sindrome della madre malevola" e affidamento super-esclusivo al padre
Gli atteggiamenti malevoli della madre legittimano l'affidamento super-esclusivo al padre?

La capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore è un requisito indicativo della idoneità genitoriale che garantisce il diritto della prole alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. Questi diritti possono essere messi a rischio nel momento in cui uno dei due genitori ponga in essere comportamenti volti a realizzare un allontanamento sia materiale che morale della prole dall'altra figura parentale. In questi casi si parla di "sindrome di alienazione parentale" (cosiddetta P.A.S., Parental Alienation Syndrome), anche detta "sindrome della madre malevola". Il suo fondamento scientifico rimane tutt'altro che condiviso: la comunità medico-psichiatrica ha avanzato numerose critiche circa la sua definitiva enucleazione nell'ambito delle patologie cliniche e si è ancora in attesa dell'individuazione di criteri sistematici condivisi per la sua diagnosi.

Il caso in esame prende avvio dalla pronuncia del Tribunale di Treviso, che rigettava la richiesta di affido super-esclusivo della figlia minore al padre, concedendo l'affidamento esclusivo e quest'ultimo e regolamentando le visite presso la madre. Il padre presentava, quindi, ricorso avanti alla Corte d'Appello di Venezia, la quale, al contrario, rilevava il rischio di alienazione parentale della minore rispetto al padre e disponeva l'affidamento super-esclusivo allo stesso, in considerazione dell'elevato livello di conflittualità presente tra i due genitori, ma anche dei ripetuti atteggiamenti di estraniazione e di allontanamento della minore dal padre, orchestrati dalla madre e dalla nonna materna, potenzialmente dannosi e rischiosi per il sereno sviluppo psico-fisico della minore.

La Suprema Corte, con la pronuncia 17 maggio 2021, n. 13217, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata. Risulta, infatti, trascurata dalla Corte veneziana una valutazione comparativa degli effetti sula minore dell'affido super-esclusivo in relazione al trauma dell'allontanamento dalla figura materna rispetto al beneficio atteso.
Gli Ermellini hanno colto, così l'occasione per mettere in chiaro due criteri cardine in tema provvedimenti che coinvolgano la prole. In primo luogo, il giudice, che percepisca la necessità, nell'interesse del minore, di variare le modalità di affidamento, è tenuto ad accertare la veridicità dei comportamenti a lui esposti, con l'utilizzo dei normali mezzi di prova, incluse le presunzioni.
In secondo luogo, è necessario offrire una adeguata motivazione alla propria decisione, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica di una patologia psichiatrica. In particolare, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU medico-psichiatrica, il giudice di merito non può limitarsi al mero richiamo alle risultanze del consulente, ma è comunque tenuto a verificare il fondamento scientifico del contenuto della stessa, anche con la comparazione statistica di diversi casi clinici e la consulenza di esperti, soprattutto nei casi in cui siano presenti opinioni scientifiche contrastanti (come nel caso della sindrome da alienazione parentale).
Oltre a ciò, giova ricordare che il giudice deve in ogni momento attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare ed ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Tale figura deve essere individuata alla conclusione di un giudizio prognostico circa a capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, sulla base di comportamenti tenuti in passato, dell'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
La decisione sull'affidamento della prole si sostanzia, quindi, in una complessa valutazione di natura discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficiente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.

A seguito di approfondita una revisione della condotta della madre, i Supremi Giudici hanno dichiarato, però, che quest'ultima non appare pregiudizievole per il benessere della minore. Tale decisione ha messo in evidenza come le CTU abbiamo fatto generico riferimento alla "sindrome della madre malevola", non approfondendo, tuttavia, le critiche circa l'effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell'ambito delle patologie cliniche e non costituendo, dunque, un valido presupposto per una forma così estrema di allontanamento della minore dalla figura materna.

L'affidamento super-esclusivo risulta, in conclusione, illegittimo: si esclude che la Corte d'Appello con tale disposizione abbia garantito il migliore sviluppo della personalità della stessa, escludendo l'affidamento condiviso su una astratta previsione circa le capacità genitoriali della ricorrente, fondata, in sostanza, su qualche episodio attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire al padre di incontrare la figlia e su opinioni prive di reale fondamento scientifico.


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