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Nell'affidare i figli va preferita la madre nevrotica al padre violento

Famiglia - -
Nell'affidare i figli va preferita la madre nevrotica al padre violento
In sede di separazione e divorzio, il giudice deve anche prendere le decisioni che ritiene più opportune in tema di affidamento dei figli.

Se la regola generale è quella dell’affidamento condiviso, con la conseguenza che i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso uno degli stessi (ciò significa che il giudice disporrà che il figlio stabilisca la propria residenza presso la madre o presso il padre, a seconda dei casi concreti), può accadere che si renda necessario disporre l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, laddove tale soluzione appaia come quella maggiormente conforme al prevalente interesse del figlio.

La norma di riferimento, in ordine al mantenimento dei figli, è rappresentata dall’art. 155 del c.c., in base al quale il giudice, in sede di separazione o divorzio, dispone “che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.

Va osservato, dunque, che l’affidamento condiviso deve essere considerato la “regola generale”, mentre l’affidamento esclusivo rappresenta una “eccezione”, che potrà essere applicata solo in vista di tutelare il prevalente interesse dei figli.

Ma nel caso in cui la madre risulti particolarmente nevrotica e il padre abbia dimostrato di essere violento nei confronti dei figli, come dovrà decidere il giudice?

Il Tribunale di Roma si è recentemente occupato proprio di un caso di questo tipo, il quale ha precisato come tra i due, deve ritenersi “preferibile” la madre nevrotica, la quale, se dimostra di essere, comunque, ben disposta nei confronti dei figli, può certamente occuparsene da sola. Come dire che tra due mali, va scelto il minore.

Secondo il Tribunale, ciò vale, a maggior ragione, se il padre abbia dimostrato di essere violento anche nei confronti dei figli, tanto che, nella sentenza sopra citata, il giudice si è determinato nel senso di addebitare la separazione al marito violento e di disporre l’affidamento esclusivo dei figli alla madre.

Il giudice riconosce, peraltro, come la moglie presenti delle difficoltà psicologiche, le quali, tuttavia, non si erano mai riversate sui figli, i quali avevano sempre potuto godere dell’atteggiamento amorevole della madre, che era diventata per loro l’unico punto di riferimento stabile.

Di conseguenza, come detto, il Giudice ritiene che la soluzione più idonea, tenuto conto dell’interesse prevalente della prole, sia quella di disporre l’affidamento esclusivo dei figli alla madre, non ritenendosi compatibile con detto interesse disporre l’affidamento condiviso.

Non solo, il Giudice ritiene, altresì, di addebitare la separazione al marito.
Ciò comporta che, come noto, allo stesso viene ricondotta la responsabilità per la fine del matrimonio e, pertanto, il medesimo non potrà in alcun caso vedersi riconosciuto il diritto a percepire un assegno di mantenimento.
L’addebito della separazione, infatti, comporta l’esclusione di tale diritto, anche se, in ipotesi, il coniuge versi in condizioni economico-patrimoniali notevolmente inferiori rispetto alla moglie.


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