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Articolo 337 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Dispositivo dell'art. 337 quater Codice Civile

(1)Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto dell'art. 155 bis abrogato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 337 quater Codice Civile

Cass. civ. n. 16593/2008

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore » con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 337 quater Codice Civile

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C. S. chiede
lunedì 28/03/2022 - Lazio
“Mio figlio di 15 anni è affetto del disturbo dello spettro autistico ed è certificato 104 3 comma 3. Ho sempre problemi ad ottenere il consenso del padre per cure prescritte dalla psichiatra dell' ASL. Recentemente la neuropsichiatre ha prescritto la terapia cognitivo comportamentale ma non riesco ad ottenere il consenso chiaro. Il padre ostacola da anni le terapie. Abbiamo vissuti varie cause e anche una CTU ma purtroppo l'affidamento rimane condiviso. Vorrei fare un ricorso al giudice tutelare per sbloccare la terapia per mio figlio. Con l' occasione sto anche valutando di fare una richiesta per dare la responsabilità genitoriale su questioni di salute alla ASL/servizi sociali. Mi fido degli operatori che ho davanti. Agiscono sempre nelle interessi di mio figlio e non voglio più essere obbligata a chiedere consensi dal padre per terapie prescritte dal specialista e ovviamente necessarie nonché urgenti.”
Consulenza legale i 04/04/2022
Purtroppo, in regime di affidamento condiviso del figlio, qualora l’altro genitore non presta il consenso alla terapia è necessario rivolgersi al giudice tutelare.
Ciò è espressamente previsto anche dall’art. 3 della recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”). Tale norma stabilisce, al comma 2, che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”.
Nel nostro caso, essendo congiunto l’esercizio della responsabilità genitoriale, troverà applicazione il comma 5 del medesimo articolo, ai sensi del quale, nel caso in cui il rappresentante legale del minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione sarà rimessa al giudice tutelare.
Non appare del tutto chiaro, invece, cosa si intenda nel quesito per “dare la responsabilità genitoriale su questioni di salute alla ASL/servizi sociali”. Infatti un genitore (nel nostro caso, la madre) non può rinunciare alla responsabilità genitoriale; è possibile però, chiedere al Tribunale per i minorenni un provvedimento di decadenza (nei casi più gravi, previsti dall’art. 330 c.c., di violazione degli obblighi o abuso dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale) o di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale (nei casi in cui il comportamento del genitore risulti pregiudizievole per il figlio: art. 333 c.c.).
Inoltre, è possibile valutare la possibilità di chiedere una modifica delle condizioni di separazione (o divorzio), chiedendo l’affidamento esclusivo alla madre: a tal fine, occorrerà dimostrare che l’affidamento al padre sia contrario all’interesse del minore, come disposto dall’art. 337 quater c.c.
Naturalmente, si tratta di questioni delicate, che vanno esaminate in accordo con il proprio legale, e tenendo presente che ogni decisione riguardante i minori deve essere presa dal giudice con esclusivo riferimento al loro interesse.