Basta navigare su un
sito per incontri per essere considerati infedeli? È una domanda che molti si pongono, dopo aver scoperto un profilo sospetto sul telefono del
partner. Per la giurisprudenza la risposta è sì. Con l'
ordinanza n. 3879 del 16 febbraio 2021, la
Corte di Cassazione ha confermato che
chi si iscrive a queste piattaforme rischia concretamente l'addebito della separazione.
Il
dovere di fedeltà coniugale, sancito dall'
art. 143 del c.c., non riguarda soltanto l'astinenza da rapporti fisici con terzi. Si tratta di un impegno molto più ampio, fatto di dedizione, lealtà e rispetto per la dignità dell'altro coniuge. Aprire un
account su un portale di
dating, pagare un abbonamento e cercare attivamente nuove conoscenze racconta già, da solo, una precisa volontà di tradire la fiducia reciproca. Per i giudici
non serve dimostrare che l'incontro si sia poi davvero realizzato: è sufficiente l'intenzione, resa evidente dai comportamenti concreti tenuti
online, per rendere intollerabile la prosecuzione della vita insieme.
Gli estratti conto come prova regina in tribunale
Nel caso esaminato dagli Ermellini, la moglie non disponeva di fotografie compromettenti né di testimoni oculari di un tradimento fisico. Aveva in mano qualcosa di più freddo, ma molto più difficile da contestare: i movimenti della carta di credito.
Dagli estratti conto emergevano con chiarezza i pagamenti ricorrenti destinati all'iscrizione e all'utilizzo di un sito di incontri a pagamento. Quella sequenza di addebiti, insieme ad alcuni sms e fotografie versati in giudizio, ha costruito un quadro probatorio solido. Il marito ha provato a giustificare quelle spese con una versione alternativa dei fatti, ma i giudici l'hanno definita inverosimile e priva di credibilità. Quando le prove documentali parlano così chiaramente, diventa quasi impossibile per chi ha tradito trovare una via di fuga: il denaro speso per cercare compagnia altrove è, di fatto, una confessione scritta in cifre.
Cosa rischia, sul piano economico, chi viene dichiarato responsabile
Capire a chi viene attribuita la colpa della separazione ha conseguenze patrimoniali molto concrete. L'
addebito non è un premio di consolazione per il coniuge tradito, ma una vera e propria
sanzione civile per chi ha violato i doveri assunti con il matrimonio. Chi se lo vede attribuire perde il diritto all'assegno di
mantenimento, anche qualora si trovi nella condizione economica più debole della coppia, e perde inoltre i diritti successori, restando escluso dall'
eredità se l'altro coniuge dovesse venire a mancare durante la separazione.
C'è però un dettaglio che cambia tutto: l'addebito scatta solo se il matrimonio funzionava prima della scoperta del profilo online. Se la coppia viveva già una crisi profonda per altre ragioni, l'iscrizione al sito può essere letta come conseguenza e non come causa della rottura. Se invece il legame era ancora saldo, la fuga virtuale diventa fatale sul piano legale.
Una motivazione breve può comunque essere inattaccabile
Il
giudice ha il dovere di spiegare perché non crede alle giustificazioni del coniuge accusato? Sì, deve farlo, ma non è tenuto a scrivere pagine e pagine: la Cassazione ha apprezzato la decisione della Corte d'Appello proprio perché breve e al tempo stesso efficace.
Il giudice deve motivare il proprio convincimento superando quello che viene definito il minimo costituzionale, cioè deve indicare in modo logico perché ha ritenuto più attendibili le prove portate dalla moglie (pagamenti e messaggi), rispetto alle spiegazioni del marito. Nel caso specifico, la Corte territoriale ha analizzato i fatti nel dettaglio e ha smontato punto per punto la difesa dell'uomo, ritenendo già dimostrati gli elementi essenziali del tradimento. Una volta che le prove documentali sono robuste, il giudice non è obbligato ad ammettere ulteriori richieste istruttorie - come testimonianze superflue - se ha già tutto ciò che gli serve per decidere. Una motivazione logica fondata su dati oggettivi - come i movimenti bancari - rende la sentenza praticamente blindata contro eventuali ricorsi.