Non è corretto, in sostanza, che il giudice divida automaticamente al 50 per cento tale tipologia di costi, senza tenere conto delle rispettive condizioni economiche.
Questi i fatti.
Nel 2019 il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato, in corso di causa, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Tizio e Caia, disponeva il versamento di un assegno divorzile nonché di un contributo per il mantenimento dei figli, oltre a stabilire che ciascun genitore concorresse per metà alle spese straordinarie per la prole.
La Corte d'Appello laziale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rideterminava l'importo dovuto a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Il ricorso per cassazione che ha dato origine alla pronuncia in esame è articolato su diversi motivi; inoltre parte intimata resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
Ci limiteremo, in questa sede, ad esaminare la soluzione data dalla Corte alla specifica questione affrontata nel presente articolo, attinente appunto ai criteri di ripartizione delle spese extra mantenimento sostenute o da sostenersi per i figli.
In particolare, sotto tale profilo viene lamentata una presunta violazione dell'art. 337 ter del c.c., per avere la Corte territoriale confermato la suddivisione delle spese straordinarie dei figli al 50% tra gli ex coniugi, nonostante tale suddivisione risultasse del tutto sproporzionata rispetto ai redditi riscontrati in corso di causa.
Affermano i giudici di legittimità, sul punto, che “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (con riferimento a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno (Cass., n. 7169/2024)”.
Osserva, altresì, il Supremo Collegio che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (Cass., n. 379/2021)”.
Nella specie, la Corte territoriale si era limitata a statuire che il riparto al 50% delle spese straordinarie era giustificato dai rispettivi redditi.
Ora, secondo la Cassazione, è irragionevole far gravare le spese straordinarie - intese nella loro accezione più ampia - sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo rispetto alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, erano state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito.
Niente automatismi, dunque, ma un'attenta verifica della capacità economica di ciascun genitore.