In base alla disciplina vigente, tale diritto è riconosciuto all’ex coniuge che sia titolare di assegno divorzile e riguarda, in particolare, la quota di TFR maturata durante il matrimonio e liquidata successivamente alla pronuncia di divorzio.
Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20132 del 18 luglio 2025, tale diritto può non sorgere, o comunque non essere utilmente esercitato, qualora il lavoratore abbia destinato il proprio TFR a una forma di previdenza complementare prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio.
In tale ipotesi, infatti, le somme accantonate perdono la loro originaria qualificazione di trattamento di fine rapporto e assumono natura previdenziale, in quanto confluiscono in un fondo destinato alla futura erogazione di una prestazione pensionistica integrativa. Ne consegue che dette somme non sono più immediatamente riconducibili alla liquidazione spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, possono rimanere estranee alla pretesa dell’ex coniuge divorziato.
La distinzione è rilevante per i seguenti profili:
- se il TFR rimane presso il datore di lavoro o confluisce nel Fondo Tesoreria INPS, esso mantiene la propria natura di indennità di fine rapporto e può, quindi, rilevare ai fini del diritto dell’ex coniuge;
- diversamente, qualora il TFR venga trasferito a un fondo pensione, si verifica una trasformazione della sua funzione giuridica ed economica: non si tratta più di una somma immediatamente riferibile alla cessazione del rapporto di lavoro, ma di una componente della previdenza complementare.
Ne consegue che, in presenza di una scelta effettuata in tempi non sospetti, l’ex coniuge potrebbe non poter vantare alcuna pretesa su tali somme. Il profilo temporale assume quindi un’importanza decisiva. Una destinazione del TFR al fondo pensione compiuta prima dell’avvio della crisi coniugale o, comunque, prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, appare difficilmente contestabile. Al contrario, un trasferimento effettuato quando la procedura divorzile sia già iniziata potrebbe essere oggetto di contestazione, ove si ritenga che l’operazione sia stata posta in essere al solo fine di sottrarre le somme alle pretese dell’ex coniuge.
Il tema è destinato ad assumere ulteriore rilievo alla luce delle modifiche annunciate a decorrere dal 1° luglio 2026, in forza delle quali, per i neoassunti, il TFR potrebbe essere automaticamente destinato a una forma di previdenza complementare individuata dalla contrattazione collettiva, salva diversa scelta del lavoratore entro il termine previsto. Tale meccanismo potrebbe rendere più frequente la canalizzazione del TFR verso fondi pensione, con effetti indiretti anche sui rapporti patrimoniali tra ex coniugi.
In definitiva, la pronuncia della Cassazione non elimina in via generale il diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR, ma ne delimita l’operatività nei casi in cui le somme siano state previamente destinate a previdenza complementare. La questione centrale diventa, dunque, stabilire quando e con quale finalità sia stata compiuta la scelta di conferimento al fondo pensione.