Con 78 voti favorevoli e 38 contrari, il provvedimento - già passato alla Camera dei Deputati - diventa così legge dello Stato ma soprattutto ridefinisce, non senza strascichi polemici, i confini tra autonomia scolastica, ruolo delle famiglie e contenuti dell'offerta formativa. Il provvedimento è stato fortemente sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che lo ha definito uno strumento per rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e tutelare i minori da contenuti ritenuti non sempre adeguati. Sulla stessa linea si è espressa la maggioranza parlamentare, che ha presentato la norma come un atto di trasparenza e equilibrio tra scuola e genitori. Al contempo, le novità normative si allineerebbero al principio costituzionale che attribuisce ai genitori la responsabilità primaria nell'educazione dei figli.
Come accennato, la normativa è destinata a incidere in modo diretto sull'organizzazione delle attività didattiche e sul rapporto tra scuola e genitori, introducendo regole differenziate in base all'età degli studenti. In particolare, il testo appena divenuto legge introduce un principio centrale, ossia l'appena citato consenso preventivo che - in forma scritta - dovrà essere dato dalle famiglie, o dagli studenti maggiorenni, per tutte le attività scolastiche (anche extracurricolari) che trattano temi legati alla sessualità, all'affettività e, secondo le formulazioni più ampie del testo, anche all'identità di genere.
Le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) dovranno così:
- comunicare alle famiglie il contenuto del progetto formativo;
- indicare obiettivi educativi e modalità di svolgimento;
- rendere disponibili i materiali didattici almeno sette giorni prima dell'attività;
- specificare eventuali soggetti esterni (associazioni, enti o professionisti esperti) coinvolti.
Una delle scelte più rigide della nuova legge, che ha animato e sta animando lo scontro politico tra Governo e opposizione, riguarda i gradi scolastici più bassi. Infatti, nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria viene stabilito un divieto sostanziale e inderogabile: non potranno essere svolti progetti, laboratori o attività didattiche specifiche sull'educazione sessuale o sull'affettività. Restano consentiti i soli contenuti già previsti dalle indicazioni nazionali, come ad esempio lo studio del corpo umano nei corsi di scienze, i primi cenni sulla riproduzione biologica e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Al contempo, nel programma scolastico potranno trovare spazio i temi dell'educazione civica su rispetto, non discriminazione, empatia e relazioni tra persone, ma senza trattazioni specifiche sulla sessualità. Perciò non tutte le attività educative sui temi delle relazioni rientreranno nel nuovo sistema di autorizzazione, ma anzi alcune saranno parte integrante dei programmi curriculari.
Come detto, nella scuola secondaria di primo e secondo grado l'educazione sessuale e affettiva sarà possibile solo in modo condizionato. E, in ogni caso, il progetto formativo dovrà essere previamente approvato dagli organi collegiali della scuola (collegio docenti e consiglio d'istituto), che selezioneranno e valuteranno competenze e affidabilità dei soggetti coinvolti. Nella valutazione complessiva troveranno spazio, ad esempio, i titoli e l'esperienza scientifica o accademica dei soggetti esterni, la coerenza con le finalità educative della scuola, come pure l'età e il grado di maturazione degli studenti.
In conclusione, la riforma in oggetto è certamente destinata a cambiare il rapporto scuola-famiglia. Introduce, infatti, un modello più "autorizzativo" che formativo condiviso: la scuola può proporre, ma sarà la famiglia ad approvare in modo esplicito ogni intervento educativo su sessualità e affettività nelle scuole medie e superiori. Mentre nelle scuole primarie e dell'infanzia tali attività saranno sostanzialmente escluse.