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Articolo 648 ter 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Autoriciclaggio

Dispositivo dell'art. 648 ter 1 Codice Penale

(1)Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa(2).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(3).

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni(2).

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416 bis 1(2).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, con decorrenza dal 01 gennaio 2015.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Spiegazione dell'art. 648 ter 1 Codice Penale

La norma in esame codifica un reato plurioffensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

La norma, al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni.

Assai dibattuta è la questione se il concorrente nel solo autoriciclaggio, estraneo al reato presupposto, debba rispondere di riciclaggio o della meno grave figura di autoriciclaggio. La dottrina prevalente opta per tale ultima ipotesi.

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.

Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

L'aggiunta dell'avverbio “concretamente”, come anticipato, è stata attuata al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie con il reato presupposto, al fine di incriminare condotte che non rappresentino la mera apprensione del frutto del delitto, ma consistano per contro in attività effettivamente idonee ad ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza delittuosa.

Massime relative all'art. 648 ter 1 Codice Penale

Cass. pen. n. 13793/2025

Il profitto del delitto di autoriciclaggio dev'essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell'ipotetico "quid pluris" derivante dalla condotta che integra il delitto derivato, ma non è, comunque, legittimo duplicare il vincolo, ovvero apprendere lo stesso valore sia come profitto diretto del delitto presupposto che come prodotto del delitto derivato.

Cass. pen. n. 18847/2025

Risponde del delitto di autoriciclaggio l'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che, consapevole dell'origine delittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale ha concorso, pone in essere una successiva condotta tipica causalmente orientata ad ostacolare l'accertamento della loro provenienza. (In motivazione, la Corte ha affermato, inoltre, che, in presenza di più reati-presupposto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori dei predetti reati e coloro che realizzano la successiva condotta autoriciclatoria).

Cass. pen. n. 4753/2025

In caso di autoriciclaggio, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 648-quater c.p. e dell'art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 include l'intero ricavato dell'operazione illecita, senza deduzione dei costi sostenuti per l'acquisizione dei beni oggetto di riciclaggio, considerato che la condotta illecita contamina interamente il negozio giuridico posto in essere.

Cass. pen. n. 4193/2024

E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non è punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualità soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato appreso, in origine, con condotta oggettivamente illecita, purché i vincoli che rendono operativa l'esimente, ove di natura civile (matrimonio, unione civile), siano rescissi nel momento in cui il delitto derivato è commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio sul rilevo che il trasferimento di un quadro illecitamente appreso era avvenuto quando il vincolo matrimoniale era già stato sciolto).

Cass. pen. n. 20152/2024

Non integra il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene, riscontrabile nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento.

Cass. pen. n. 18184/2024

Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).

Cass. pen. n. 6024/2024

In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.

Cass. pen. n. 1309/2023

Ai fini della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, introdotto dall'art. 3 della legge 14 dicembre 2014, n. 186, è irrilevante che le condotte illecite integranti il reato presupposto siano state poste in essere in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge citata.

Cass. pen. n. 47331/2023

In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Cass. pen. n. 39489/2023

Il delitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissimulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 40389/2023

In tema di autoriciclaggio, la previsione di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., nell'originaria formulazione di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, configura una circostanza attenuante ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, attraverso tale disposizione, il legislatore ha inteso prevedere una cornice edittale di particolare favore per i casi in cui il reato presupposto sia meno grave).

Cass. pen. n. 13352/2023

In tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento.

Sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali.

Cass. pen. n. 11325/2023

In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall'art. 648-ter.1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d'azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle "attività speculative" contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse.

Cass. pen. n. 4855/2022

In tema di autoriciclaggio, la clausola di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. (attualmente prevista al comma quinto della medesima norma) non opera in favore dell'autore del delitto presupposto che, avendo conseguito profitti illeciti in denaro, effettui sia operazioni di movimentazione bancaria, sia plurimi acquisti di beni mobili ed immobili anche a sé intestati, posto che, in tal modo, ostacola l'accertamento dell'origine illecita delle somme di denaro impiegate.

Cass. pen. n. 22143/2022

Ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l'assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento.

Cass. pen. n. 7176/2021

In tema di autoriciclaggio, può costituire delitto presupposto anche un reato contro la fede pubblica, qualora sia fonte diretta dell'utilità economica oggetto dell'operazione di dissimulazione.

Cass. pen. n. 36283/2020

Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen. - e non anche l'aggravante del comma sesto dell'art. 416-bis citato - richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.

Cass. pen. n. 9751/2019

Non integra il delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., l'impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività "speculative" incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita e a massimizzare quelle di profitto.

Cass. pen. n. 3935/2017

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale).

Cass. pen. n. 33074/2016

Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall'art. 2082 cod. civ. e dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività "economica" o "finanziaria", e non costituisce comunque, a mente dell'art. 648-ter1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto).

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