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Revocatoria esclusa se il trasferimento immobiliare dà esecuzione a un preliminare con data certa: l’atto definitivo è un “atto dovuto”

Revocatoria esclusa se il trasferimento immobiliare dà esecuzione a un preliminare con data certa: l’atto definitivo è un “atto dovuto”
Quando il trasferimento dell’immobile costituisce adempimento di un obbligo assunto con contratto preliminare anteriore e munito di data certa opponibile al creditore, trova applicazione il comma 3 dell’art. 2901 c.c. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/07/2026, n. 23999)

Il caso

La vicenda trae origine dall’azione revocatoria ordinaria promossa da una banca nei confronti del fideiussore di una società debitrice e della moglie di quest’ultimo, destinataria del trasferimento di un immobile.
L’istituto di credito sosteneva che l’atto di compravendita, stipulato nel 2015, avesse pregiudicato le proprie ragioni creditorie, sorte in forza della garanzia autonoma prestata dal disponente nel 2010, e ne chiedeva pertanto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 del c.c..
I convenuti si erano costituiti contestando l'eventus damni, sostenendo che l'immobile poi trasferito alla moglie non apparteneva al patrimonio del fideiussore al tempo del rilascio della garanzia, poiché il marito lo aveva acquistato solo nel 2013.
Contestavano, altresì, la scientia damni, assumendo che l'atto del 2015 era attuativo dell'obbligo già assunto dal marito verso la moglie con contratto preliminare del 2013, inserito all'interno di una più ampia operazione immobiliare.
Secondo tale ricostruzione, il marito aveva acquistato l’immobile soltanto in via temporanea, impegnandosi sin dall’origine a ritrasferirlo alla moglie una volta venute meno le ragioni che avevano impedito a quest’ultima di intestarselo direttamente.

Il Giudice di primo grado accolse la domanda revocatoria, ritenendo che il preliminare non fosse opponibile alla banca per difetto di data certa; esclusa, quindi, l’applicabilità del comma 3 dell’art. 2901 c.c., ravvisò la sussistenza sia dell’eventus damni che dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.
In secondo grado la Corte d’Appello ribaltò integralmente la decisione.
Valorizzando la documentazione prodotta in giudizio, ritenne infatti dimostrata la data certa del preliminare, in tal senso argomentando da una diffida ad adempiere inviata prima della stipula dell’atto definitivo, corredata dalla relativa ricevuta di spedizione, documento la cui riferibilità non era stata contestata in modo tempestivo e specifico dalla banca.
Da ciò la conclusione che il trasferimento del 2015 costituisse l’adempimento di un obbligo preesistente e fosse, pertanto, sottratto alla revocatoria.
La banca e la società cessionaria del credito ricorrevano, quindi, per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale.
Il Supremo Collegio osserva, anzitutto, che il giudice d’appello ha correttamente applicato il principio della “ragione più liquida”, fondando la decisione sulla questione, logicamente assorbente, della natura di “atto dovuto” del trasferimento immobiliare.
Una volta accertato che il rogito costituiva esecuzione di un obbligo di trasferimento assunto in forza di un contratto preliminare anteriore e munito di data certa opponibile al creditore, risultava direttamente applicabile il comma 3 dell’art. 2901 c.c., disposizione che esclude la revocabilità degli atti compiuti in adempimento di un obbligo.
Proprio perché l’atto definitivo era qualificabile come “atto dovuto”, diventava irrilevante ogni ulteriore indagine sulla sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni, requisiti che rilevano soltanto quanto l’atto sia astrattamente assoggettabile all’azione revocatoria.

Con riferimento alla prova della data certa del preliminare, la S.C. ha inoltre ritenuto inammissibili le censure delle ricorrenti.
La Corte d’Appello, infatti, aveva fondato il proprio convincimento su un complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, quali la diffida ad adempiere spedita prima del trasferimento, la ricevuta di spedizione, la mancata contestazione della ricezione da parte del destinatario e il comportamento processuale della banca.
Le ricorrenti, invece, si sono limitate a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi con tutte le autonome argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (in tal modo il ricorso si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudizio di legittimità).

La Corte ribadisce, inoltre, che l'interpretazione dell'atto di appello e la verifica della sua specificità costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione soltanto nei limiti del vizio di legittimità, non essendo consentito alla Suprema Corte sostituire una diversa interpretazione a quella adottata dal giudice territoriale.

I principi di diritto

Con l'ordinanza in esame la Cassazione riafferma un principio di particolare rilievo in materia di azione revocatoria ordinaria: quando il giudice accerta che il trasferimento impugnato costituisce l'esecuzione di un obbligo assunto con un contratto preliminare anteriore e assistito da data certa opponibile al creditore, l'atto definitivo integra un "atto dovuto" ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. e, come tale, non è soggetto ad azione revocatoria.

L'accertamento della natura dovuta dell'atto assume carattere assorbente, poiché rende superflua qualsiasi verifica in ordine all'esistenza dell'eventus damni e della scientia damni, presupposti che vengono in rilievo soltanto ove l'atto sia astrattamente revocabile.

La pronuncia offre, inoltre, importanti chiarimenti sul piano processuale, in quanto:
  1. da un lato conferma che la data certa di una scrittura privata può essere desunta anche attraverso elementi documentali e presuntivi valutati nel loro complesso, purché idonei a dimostrarne l'anteriorità nei confronti del terzo;
  2. dall'altro ribadisce che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in uno strumento volto a ottenere una nuova valutazione delle prove, essendo riservati al giudice di merito la scelta e l'apprezzamento del materiale probatorio, purché sorretti da motivazione logica e giuridicamente corretta.

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