Peraltro, secondo sondaggi più o meno ufficiali, si stima che circa il 40-60% dei votanti che andrà alle urne domenica e lunedì prossimi non abbia ancora una comprensione reale di cosa implica, concretamente, la separazione delle carriere e la riforma della giustizia in generale.
Abbastanza sconfortante.
Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza, provando ad aiutare chi ha ancora molti dubbi sul tema (e magari non ama confidarlo apertamente) a capirci qualcosa in più, se possibile.
Quando
Il 22 e 23 marzo 2026.
Chi può votare
Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni entro il giorno del voto. Per votare non basta presentare un documento, serve anche la Tessera Elettorale (chiedila al comune di residenza).
Cosa è un referendum
In Italia viviamo in una democrazia indiretta o rappresentativa. Questo significa che i cittadini non decidono direttamente, ma eleggono dei soggetti che li rappresentano (deputati e senatori).
Ogni cinque anni (o anche più spesso) si va a votare, si sceglie un partito o un candidato, e tutti i rappresentanti eletti vanno in Parlamento e decidono le leggi per conto tuo. Tu con il voto eleggi i tuoi rappresentanti, loro poi decidono. Tu non decidi più nulla.
È un sistema pratico e necessario. Non si possono chiamare 50 milioni di italiani a votare ogni volta che si deve approvare, modificare o abrogare una legge (anche se alcuni fanno presente che oggi, volendo, ci sarebbe la tecnologia necessaria per farlo).
Esistono però delle eccezioni alla regola. Quando la posta in gioco è abbastanza alta da giustificare il coinvolgimento diretto dei cittadini, si attiva uno strumento a ciò dedicato, che prende il nome di “referendum”.
La parola è di origine latina (è il gerundivo del verbo “referre”), e letteralmente significa "la cosa su cui si deve riferire".
Nell'antica Roma il termine era usato in espressioni come “ad populum referendum” che letteralmente significa "da riportare al popolo", per indicare una questione che doveva essere sottoposta al giudizio dell'assemblea popolare prima di essere decisa.
Un referendum, dunque, è uno strumento di democrazia diretta, con cui i cittadini vengono chiamati a esprimersi direttamente (con il voto) su una questione specifica votando “sì” o “no”.
Che valenza ha il voto
Questo è un referendum confermativo senza quorum. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è una soglia minima di partecipazione elettorale perché il voto sia valido.
Chi non va a votare, quindi, non influenza direttamente il risultato, a differenza dei referendum abrogativi dove l'astensione è una strategia molto efficace per determinare l'esito finale del risultato. Quindi, se anche andasse a votare un solo cittadino e votasse "No", vincerebbe il "No", e se invece votasse "Sì", vincerebbe il "Sì".
In definitiva, dunque, non c'è un minimo di voti che è necessario raccogliere perché la votazione si possa considerare efficace: la fazione che raccoglie più voti vince.
Piccola curiosità emersa dagli ultimi sondaggi Ipsos Doxa pubblicati il 5 marzo: con un'affluenza stimata al 42% dei totali aventi diritto al voto, il "No" sarebbe in vantaggio con circa il 52% contro il 48% del Sì. Una vittoria risicata dunque. Con un'affluenza più elevata, intorno al 49%, l'esito si collocherebbe invece sul filo della parità. Ecco dunque provato che può fare la differenza scegliere di andare a votare o meno.
Chi ha promosso il referendum
Nessuno ha promosso il referendum, almeno non nel modo a cui siamo generalmente abituati. Questo referendum, infatti, è diverso, nella sua origine e natura, rispetto ai "soliti" referendum abrogativi, i quali nascono nella maggior parte dei casi da una iniziativa "dal basso" (popolo): un comitato di volenterosi promotori (spesso finanziati da partiti o associazioni) raccoglie 500.000 firme (banchetti nelle piazze nei week-end, volantini, comizi etc.). È il modello Pannella, per intenderci. Questo tipo di referendum richiede un grande sforzo organizzativo popolare, una campagna di raccolta firme, una mobilitazione civile visibile. Scopo di questi referendum abrogativi è sempre, come dice la parola stessa, abrogare (eliminare) una legge (o una parte di una legge) già vigente nel nostro ordinamento. Quindi la legge già esiste, già viene applicata, e se ne chiede la rimozione. Si vuole cancellarla per sempre, in modo che non possa più produrre effetti per i cittadini.
Il primo referendum abrogativo della Repubblica Italiana si è tenuto nel 1974, sul divorzio. Altri celebri referendum abrogativi:
- aborto (1981);
- produzione energia dal nucleare (1987 e 2011).
In tutto ci sono stati ben 76 referendum abrogativi!
Il referendum sulla separazione delle carriere non è un referendum abrogativo ma è un referendum costituzionale (detto anche, giornalisticamente, "confermativo").
È previsto dall'articolo 138 della Costituzione e scatta per un meccanismo molto più semplice rispetto alla raccolta delle famose 500.000 firme dei referendum abrogativi: basta che un quinto dei parlamentari di una Camera (deputati o senatori) lo richieda.
Ecco l'elenco delle uniche 5 volte in cui c'è stato un referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana:
1. Riforma del Titolo V (18 ottobre 2001) >> Approvata
Fu il primo referendum costituzionale della storia italiana. Riguardava il decentramento dei poteri dallo Stato alle Regioni.
Esito: il 64,2% votò "Sì".
Cosa cambiò: le Regioni ottennero molta più autonomia in materie come sanità, scuola e agricoltura (ma negli anni successivi la riforma è stata aspramente criticata da entrambi gli schieramenti perché ha causato un'esplosione di ricorsi alla Corte Costituzionale per stabilire "chi dovesse fare cosa" tra Roma e le Regioni).
2. La "Devoluzione" di Berlusconi (25 giugno 2006) >> Respinta
Il centrodestra propose una riforma massiccia ("Grande Riforma") che prevedeva il passaggio di poteri dal Presidente della Repubblica al Premier e una forte autonomia alle Regioni (la cosiddetta devolution).
Esito: il 61,3% votò "No". Quindi una bocciatura secca.
Cosa cambiò: nulla, la riforma fu bocciata e la Costituzione rimase invariata.
Pesante sconfitta per Berlusconi che non riuscì a passare alla storia con questo suo tentativo fortemente innovativo di riforma.
3. La Riforma Renzi-Boschi (4 dicembre 2016) >> Respinta
Il governo Renzi propose il superamento del bicameralismo paritario: il Senato non sarebbe più stato eletto dai cittadini e avrebbe avuto meno poteri.
Esito: il 59,1% votò NO (con un'affluenza record del 65%).
Grande sconfitta politica per Renzi, che lo portò alle dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio.
4. Taglio dei Parlamentari (20 settembre 2020) >> Approvato
Proposta inizialmente dal Movimento 5 Stelle, la riforma prevedeva la riduzione drastica del numero di deputati e senatori.
Esito: il 69,9% votò Sì.
Cosa cambiò: dalle elezioni successive (2022), i Deputati sono passati da 630 a 400 e i Senatori da 315 a 200.
Come funziona un referendum costituzionale
Vediamo ora come funziona un referendum costituzionale. Abbiamo già detto sopra che non ci sono raccolte firme nelle piazze e tutto quel gran lavoro che caratterizza i referendum abrogativi. Non c'è nessuna iniziativa popolare.
Le regole di funzionamento del referendum costituzionale sono contenute nell'art. 138 della Costituzione, che recita come segue:
"Le leggi di revisione della Costituzione (n.d.r.: è il nostro caso) e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".
Ecco proprio nell'ultima riga dell'articolo il punto chiave.
La maggioranza di Governo (Meloni) non è riuscita a far approvare in Parlamento la legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere con un sufficiente numero di voti, tale da poter evitare il referendum popolare. Quindi una mezza sconfitta o... una mezza vittoria, a seconda di come la si voglia vedere.
Fatto sta che ora deve sottostare al diktat del voto popolare. Quindi l'esito della riforma e, almeno in parte, anche la tenuta futura del governo dipendono da questo voto. Sarà dunque il popolo a decidere, con il voto del 22 e 23 marzo.
Le norme della Costituzione interessate dalla riforma
Queste sono tutte le norme della Costituzione che verrebbero toccate dalla riforma:
art. 87 (poteri del Presidente della Repubblica)
art. 102 (esercizio della funzione giurisdizionale)
art. 104 (struttura del CSM)
art. 105 (poteri del CSM)
art. 106 (nomine dei magistrati)
art. 107 (inamovibilità dei magistrati)
art. 110 (ruolo del Ministro della Giustizia).
Gli obiettivi dichiarati della riforma
1) Non ha nulla a che fare con la velocità dei processi
In via preliminare, va sgomberato il campo da un equivoco che ha assunto particolare rilievo mediatico. La riforma in questione non ha nulla a che fare con un incremento della velocità dei processi.
Meloni, all'atto dell'approvazione definitiva della riforma, alcuni mesi fa, ha dichiarato che la riforma rappresenta "un importante passo in avanti verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini".
Questa affermazione è stata strumentalizzata dall'opposizione interpretando "l'efficienza" come maggiore velocità di svolgimento dei processi. In effetti né Meloni, e neppure Nordio, hanno mai parlato di maggiore "velocità".
Lo stesso ministro Nordio ha dichiarato: "Questa riforma non influisce sull'efficienza della giustizia e mai nessuno lo ha preteso. Quando mai abbiamo detto che la separazione delle carriere rende i processi più veloci?".
Meloni ha parlato di "efficienza" in un senso ampio e generico, riferito a un miglioramento sostanziale del sistema giustizia nel suo complesso, ma la sua affermazione è stata distorta e strumentalizzata dall'opposizione.
In effetti questa riforma ha un impatto del tutto insignificante riguardo al (triste) tema dei tempi della giustizia. Non li va a “efficientare”, e neppure a peggiorare. Gli obiettivi sono altri. Per risolvere il problema della giustizia lenta, bisognerebbe lavorare su tre diversi fronti:
- aumentare il numero di magistrati in esercizio attivo;
- ridurre quello degli avvocati (in Italia ci sono 240.000 avvocati, in Francia sono 78.000);
- incrementare il numero di personale amministrativo a supporto della funzione giudiziaria (cancellieri, segretari, tecnici informatici...).
Questa però è tutta un'altra storia, che adesso non interessa.
2) Garantire l'imparzialità del giudice
La riforma è assai complessa e ci sono parecchi aspetti tecnici di non facile ed immediata comprensione. Ovviamente la politica sa bene di queste complessità e tecnicismi e, quindi, preferisce ridurre il tutto a slogan di più immediata e facile comprensione. Ecco che allora questo è diventato, semplicemente, il referendum sulla "separazione delle carriere". Questo aspetto della riforma - che è soltanto uno dei molteplici aspetti, e forse neppure il più rilevante - ha preso quasi tutta l'attenzione mediatica ed è divenuto il banco di prova del braccio di ferro politico tra forza di governo e opposizioni.
Ebbene, la riforma separa definitivamente giudici e P.M. (pubblici ministeri) in due ordini distinti, con due CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) separati e distinti e un nuovo organismo di disciplina, chiamato "Alta Corte disciplinare".
Cosa cambierebbe, dunque, rispetto ad oggi? Molto semplicemente cesserebbe di esistere una sola magistratura, che al proprio interno vede soggetti i quali, in serena armonia, esercitano alcuni la funzione di giudice, altri quella di P.M., ma che condividono un medesimo ente di autogoverno: il Consiglio Superiore della Magistratura, che è uno ed uno soltanto.
Questo, invero, è probabilmente il reale obiettivo della riforma: si vuole indebolire l'autonomia del CSM, e una delle migliori strategie per farlo è dividerlo in due metà, più piccole e più facilmente gestibili e condizionabili. La separazione della carriere è solo strumentale rispetto a questa finalità. Ma allora perché è diventato il focus principale della riforma su cui tutti i non addetti ai lavori discutono? Perché non sarebbe stato fruttuoso dirigere l'attenzione mediatica sul CSM, organismo un po' troppo tecnico e poco noto al popolo nel suo articolato funzionamento. Molto più facile aprire la tribuna elettorale sul tema "separazione delle carriere", facendo credere che questo sia il problema cruciale che la giustizia italiana deve risolvere.
Vediamo dunque le ragioni a sostegno di questa tanto pubblicizzata esigenza di separazione delle carriere.
- Occorre garantire l'imparzialità del giudice e ridurre la promiscuità tra le due funzioni: i giudici fanno i giudici e giudicano (emettono le sentenze), i P.M. (pubblici ministeri) si occupano di esercitare la pubblica accusa (facendo condannare gli imputati). Ruoli distinti, organismi distinti. Non più una sola magistratura unitaria, all'interno della quale convivono le due funzioni, ma due cariche completamente distinte e, soprattutto, due carriere distinte.
- Il problema psicologico e la cultura dell'accusa: quando un magistrato (questo termine, oggi, comprende giudici e P.M.) passa a svolgere le funzioni di giudice ma ha prima trascorso anni a fare il P.M. - costruendo accuse, chiedendo condanne, coltivando una mentalità investigativa e inquisitoria - porta con sé quella cultura anche quando diventa giudice, e questo potrebbe distorcere il suo giudizio, la sua imparzialità, la ricerca della verità oggettiva. Un ex P.M. che siede sul banco del giudice ha interiorizzato un modo di leggere i fascicoli, di valutare le prove, di interpretare i comportamenti degli imputati che è strutturalmente orientato verso la colpevolezza. Non perché voglia essere ingiusto, ma perché è quello che ha fatto per anni. Potremmo parlare di "deformazione professionale".
- Allo stesso modo, un giudice che sa, un giorno, di poter cambiare funzione e di andare a fare il P.M. (ricordiamo che oggi può decidere di scegliere e cambiare) ha un interesse professionale nel mantenere buoni rapporti con coloro i quali presto saranno i suoi più stretti colleghi. Quella (potenziale) relazione futura potrebbe condizionare inconsciamente il presente del suo operare.
La separazione netta e definitiva tra la figura di giudice e di P.M., dunque, eliminerebbe alla radice questi possibili problemi. Chi fa il giudice sa che farà solo il giudice per tutta la carriera. La sua identità professionale sarà costruita interamente intorno alla terzietà, alla imparzialità, e non avrà mai a che fare con l'accusa e tutti i suoi meccanismi.
Viceversa, le stesse considerazioni per i P.M.
Astrattamente queste considerazioni potrebbero anche avere un fondamento.
Vediamo, però, quanto possibile e frequente è oggi questo passaggio dalla funzione di giudice a quella di P.M. e viceversa.
Vediamo se tutti questi pericoli sono concreti nella realtà dei numeri.
Il dato più aggiornato
Nel 2023 i magistrati che hanno cambiato funzione - da giudicante (giudice) a requirente (P.M.) o viceversa - sono stati 34 su 8.851 in servizio, pari allo 0,38%. Di questi, solo 8 giudici su 6.665 sono diventati P.M., e 26 P.M. su 2.186 sono diventati giudici.
Per rendere l'idea: su una classe di 1.000 magistrati, meno di 4 cambiano funzione in un anno.
Il dato storico: dieci anni di passaggi
In base ai dati del CSM, nei dieci anni tra il 2015 e il 2024 i passaggi di funzione totali sono stati 362. Di questi, 147 da giudicante (giudice) a requirente (P.M.) e 215 da requirente a giudicante.
Circa 36 passaggi all'anno su oltre 8.000 magistrati in servizio.
La tendenza: il fenomeno è già quasi scomparso
Negli ultimi 18 anni i passaggi sono stati in media 45 all'anno, pari allo 0,53% dei magistrati in servizio. A partire dal 2019 la media è scesa sotto i 28 l'anno.
Il fenomeno non solo è già marginale — sta diventando sempre più raro nel tempo.
Perché è già così raro
Dalla riforma Castelli-Mastella (2006-2007), un magistrato che vuole cambiare funzione deve spostarsi in un'altra Regione. Quella legge aveva fissato un massimo di quattro passaggi in carriera, che la riforma Cartabia del 2022 ha ridotto a uno solo, consentito esclusivamente nei primi dieci anni dall'inizio della carriera.
In definitiva, il cambio di funzione è già oggi quasi impossibile nella pratica, richiede trasferimento in un'altra Regione, concorso interno, corso di qualificazione, parere del CSM. È una scelta costosa e difficile che in pochi fanno.
Accade quindi questo: il neo magistrato (ovvero il candidato che ha superato con successo il concorso pubblico per magistratura) inizia il suo tirocinio (una sorta di "apprendistato pratico”) della durata di 18 mesi e, al termine, viene assegnato a una funzione.
Il neo magistrato può indicare una preferenza di funzione (giudice o P.M.), ma la scelta definitiva dipende anche dalle sedi disponibili e dalla posizione in graduatoria. Chi è in fondo alla graduatoria potrebbe ritrovarsi assegnato a una funzione che non era la sua prima preferenza, semplicemente perché i posti disponibili per quella funzione erano già esauriti.
Ha comunque la possibilità di cambiare, una sola volta, entro i primi dieci anni dall'inizio dell'attività giudiziaria. Dopo quella finestra temporale la funzione svolta diventa definitiva e irreversibile.
Ma allora... Se il problema del passaggio tra funzioni (da giudice a P.M. e viceversa) riguarda solo una percentuale irrisoria di magistrati, e se la riforma Cartabia lo ha già definitivamente ridotto a una sola volta (attuabile, tra l'altro, solo entro i primi dieci anni di carriera), perché è necessaria una modifica costituzionale?
Perché la separazione delle carriere è solo uno specchietto per le allodole. Un pretesto. Un cavallo di Troia. L'obiettivo vero, infatti, è un altro: l’indebolimento dei poteri di Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), e quindi del potere dei magistrati in generale.
La separazione delle carriere è solo il pretesto per mettere mano all'attuale organizzazione della magistratura, rivoluzionandone struttura e meccanismi e indebolendone l'autonomia nei confronti degli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo (governo).
Se anche fosse vero che la separazione delle carriere non è la finalità politica principale della riforma, è pur vero però che questa, in caso di vittoria dei "Sì", dovrà necessariamente venire attuata. Non sarebbe necessaria (per perseguire le reali finalità a cui la riforma, come abbiamo visto, tende) ma, se la riforma passa, passa tutta insieme. Ci troveremmo quindi con un CSM depotenziato ed anche con le carriere separate. Doppio danno con una sola riforma.
Qual è dunque il rischio che potrebbe derivare dalla separazione delle carriere?
È molto semplice: la creazione di una nuova figura di P.M., molto stile Hollywood, molto orientato all'accusa, alla condanna, al risultato, alla carriera. Un P.M. che non avrà più, come accade oggi, il principale obiettivo di ricercare la verità dei fatti, fosse questa anche a vantaggio dell'indagato, ma che avrà lo scopo principale di far condannare quest'ultimo.
È necessario prestare attenzione a questo "dettaglio": il pubblico ministero italiano ha una caratteristica che lo rende unico rispetto a quasi tutti i suoi omologhi stranieri: è obbligato dalla Costituzione a cercare la verità, non semplicemente a vincere il processo.
L'articolo 358 del codice di procedura penale stabilisce che il P.M. svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Non solo a suo carico. Anche a suo favore. Il P.M. italiano non è tecnicamente una parte che vuole vincere. È un pubblico ufficiale che deve trovare la verità - e se la verità è che l'imputato è innocente, deve dirlo lui stesso, prima ancora che lo dica la difesa. Questo è un principio fondamentale, spesso dimenticato nel dibattito pubblico.
Da dove viene il modello "Hollywood"
Il P.M. americano - il prosecutor - è una figura strutturalmente assai diversa dal P.M. italiano. Negli Stati Uniti il prosecutor è una parte del processo nel senso più pieno del termine. Il suo obiettivo dichiarato è ottenere la condanna. Non è tenuto a cercare prove a favore dell'imputato. Deve rispettare alcune regole di disclosure - rivelare alla difesa le prove a suo favore che possiede - ma la sua cultura professionale è orientata alla vittoria. In molti Stati americani i prosecutors sono eletti direttamente dai cittadini. Fanno campagna elettorale. Si presentano agli elettori con il numero di condanne ottenute come principale argomento di voto. Il loro successo professionale si misura in condanne, non in verità trovate. Il risultato culturale è esattamente quello che vediamo nei film: il P.M. come combattente, come cacciatore, come figura agonistica che affronta l'avversario — il difensore — in un duello processuale in cui conta soprattutto vincere, non trovare la verità (giammai se fosse favorevole all'imputato).
Cosa produce questa cultura giuridica stile USA
Il fenomeno del wrongful conviction - la condanna ingiusta - è stato studiato in modo sistematico.
Il National Registry of Exonerations ha documentato oltre 3.400 casi di persone scarcerate dopo essere state condannate ingiustamente.
Tra le cause più ricorrenti ci sono:
La Brady violation: la violazione dell'obbligo di rivelare alla difesa le prove favorevoli all'imputato. Succede quando il P.M. nasconde o non condivide elementi che potrebbero scagionare l'imputato, perché farlo significherebbe perdere il caso.
La tunnel vision: la visione a tunnel. Il P.M. si convince precocemente della colpevolezza di un sospettato e da quel momento interpreta ogni elemento del caso attraverso quella lente. Le prove contrarie vengono minimizzate o ignorate. Il caso viene costruito intorno alla tesi accusatoria, non intorno ai fatti.
Il plea bargaining distorto: la pressione a patteggiare. I prosecutors americani usano sistematicamente la minaccia di pene severissime per indurre gli imputati a patteggiare anche quando sono innocenti. È razionale per un innocente patteggiare 2 anni piuttosto che rischiarne 20 al processo, anche se non ha fatto niente. Il risultato è un numero enorme di condanne di innocenti che non sono mai arrivate a processo perché risolte in patteggiamento preventivo (si sceglie il male minore).
Il rischio concreto con la riforma Meloni
La separazione delle carriere non trasforma automaticamente dall'oggi al domani i P.M. italiani in prosecutors americani, ma potrebbe gettare le fondamenta perché questa trasformazione culturale avvenga in un tempo relativamente breve.
3) L'eliminazione del correntismo
Cos'è il correntismo?
All'interno della magistratura italiana esistono da decenni delle correnti, cioè gruppi organizzati di magistrati che condividono orientamenti culturali, politici e professionali.
Le principali sono storicamente legate ad aree politiche riconoscibili: Magistratura Democratica (sinistra), Unicost (centro), Magistratura Indipendente (destra moderata), e così via.
In sé, l'esistenza di correnti non è necessariamente un problema. In qualsiasi corpo professionale grande e complesso esistono orientamenti diversi, e il confronto tra visioni differenti può essere sano.
Il problema nasce quando le correnti smettono di essere luoghi di dibattito culturale e diventano macchine di gestione del potere interno.
Come funziona concretamente il correntismo
Il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno della magistratura) decide tutto ciò che conta nella vita professionale di un magistrato:
- le nomine ai posti direttivi (procuratore capo, presidente di tribunale…);
- i trasferimenti (sedi ambite);
- i conferimento di funzioni superiori.
Per scendere nel concreto: è l'organo che determina chi diventa procuratore capo (P.M.) di una grande città, chi ottiene un posto in Cassazione, chi viene trasferito dove ha fatto richiesta (vicino a casa sua o in altro luogo che più gli aggrada).
Come è strutturato oggi il CSM
Totale: 33 membri
3 membri di diritto > rivestono la carica senza essere votati:
- Presidente della Repubblica (lo presiede);
- Primo Presidente della Corte di Cassazione;
- Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
20 membri togati > sono eletti dai magistrati tra i colleghi magistrati
10 membri laici > sono eletti dal Parlamento tra
- Professori universitari ordinari di materie giuridiche;
- Avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale.
Il rapporto è quindi 2 a 1: due togati (magistrati) ogni laico, il che garantisce che la componente eletta dai magistrati stessi sia sempre maggioritaria. Questo, in sostanza, è ciò che garantisce autonomia ed indipendenza alla magistratura.
I problemi di questo sistema
I 20 membri togati del CSM, come abbiamo visto, vengono eletti dai magistrati tra i... magistrati. È qui che nascono i problemi, o che, per dirla con proverbi, "l'occasione fa l'uomo ladro".
Le correnti organizzano le candidature, fanno campagna elettorale interna, raccolgono consensi. Chi vuole fare carriera sa che deve coltivare i rapporti con la corrente giusta. Chi è nella corrente giusta sa che può contare su appoggi quando si presenta una nomina interessante. È un piccolo teatrino della politica calato all'interno della magistratura.
Il risultato è un sistema in cui le carriere non dipendono solo dal merito professionale, ma assai spesso dall'appartenenza correntizia. Il magistrato "in carriera", quindi, non deve occuparsi solo di celebrare processi o scrivere sentenze ma deve anche intrattenere rapporti "virtuosi" che gli permettano di arrivare ad occupare la posizione desiderata. E attenzione: non è una questione di denaro. Gli scatti di stipendio per i magistrati sono praticamente automatici. Tecnicamente esistono delle "Valutazioni di Professionalità", ma nella pratica il sistema è strutturato in modo che la stragrande maggioranza dei magistrati (99%) ottenga l'aumento di stipendio ogni 4 anni senza intoppi di sorta. Ma allora... se non è una questione di soldi ... di cosa stiamo parlando? La "carriera" non è una scalata economica, ma una scalata di potere e di prestigio.
In magistratura, la "carriera" consiste in tre cose fondamentali che non sono affatto automatiche:
1. Il passaggio alle "Funzioni Direttive" (Potere)
Questa è la vera carriera. Consiste nel passare da essere un magistrato che scrive sentenze o fa indagini a essere il "Capo" di un ufficio.
Esempi: diventare Procuratore Capo di Milano, Presidente del Tribunale di Roma, o Procuratore Generale presso la Cassazione.
Come si ottiene: qui finisce l'automatismo. Bisogna fare domanda al CSM, vantare titoli specifici e superare una selezione durissima. È qui che, come emerso dal caso Palamara, le "correnti" (i partiti dei magistrati) pesano tantissimo per spartirsi le poltrone di comando.
2. Il passaggio alle "Funzioni di Legittimità" (Prestigio)
Consiste nel lasciare i tribunali di merito (quelli dove si fanno i processi di ogni giorno) per andare a lavorare stabilmente in Corte di Cassazione o alla Procura Generale a Roma.
Cosa cambia: non cambia molto lo stipendio, ma cambia il ruolo sociale: diventi uno dei "saggi" che stabiliscono come va interpretata la legge in tutta Italia.
La selezione: solo il 5-6% ci arriva.
3. I "Fuori Ruolo" (La Politica e le Istituzioni)
Una parte della carriera consiste nell'andare a lavorare fuori dai tribunali: nei gabinetti dei Ministeri (soprattutto alla Giustizia), nelle commissioni parlamentari, negli organismi internazionali (UE, ONU).
Interessante far notare che questa ambizione sfrenata sembra avere connotati tipicamente... maschili. Il che suona strano se è vero, come sembra dai numeri, che la magistratura è "donna".
Oggi, infatti, oltre il 55% dei magistrati italiani è di sesso femminile. Se guardiamo ai concorsi più recenti, le donne superano spesso il 60-65% dei vincitori.
Questo suggerisce che l'ambizione a entrare nel sistema, a vincere un concorso difficilissimo e a esercitare la funzione giudiziaria è fortissima nel mondo femminile.
Eppure sembra esserci un "soffitto di cristallo" nei posti di comando.
Analizziamo i dati storici. Sebbene la maggioranza dei magistrati sia donna, la stragrande maggioranza dei
- Procuratori Capo e dei
- Presidenti di Tribunale
è ancora uomo:
Presidenti di Tribunale: donne 32% | uomini 68%
Procuratori Capo: donne 24% | uomini 76%
Anche nel CSM, la presenza maschile è storicamente predominante.
Perché accade questo? Alcuni sociologi sostengono che, mediamente, le magistrate tendano a privilegiare la qualità del lavoro giudiziario (scrivere buone sentenze, studiare i casi) rispetto alla politica associativa (fare carriera nelle correnti, frequentare i palazzi del potere a Roma). In quest'ottica, l'ambizione "politica" e di "potere" sarebbe stata storicamente più coltivata dagli uomini, come in qualunque altro ambito, del resto.
Il caso Palamara: quando il marciume del sistema è diventato visibile
Tutto quanto sopra esposto è noto agli addetti ai lavori da decenni, ma è diventato brutalmente visibile con il caso Palamara, esploso nel 2019.
Luca Palamara era un magistrato, ex presidente dell'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) ex membro del CSM, figura di primo piano nel sistema delle correnti. Le intercettazioni disposte nell'ambito di un'indagine penale a suo carico hanno rivelato conversazioni in cui si discuteva apertamente di nomine, di accordi tra correnti, di candidature negoziate, di scambi di favori professionali.
Nelle conversazioni emergeva un sistema in cui le nomine ai vertici delle procure più importanti d'Italia (potere) venivano discusse e concordate in incontri informali, con la partecipazione non solo di magistrati ma anche di politici e giornalisti.
Il caso ha provocato uno scandalo enorme. Palamara è stato radiato dalla magistratura (fatto del tutto eccezionale). Diversi altri magistrati sono stati coinvolti in procedimenti disciplinari.
Ma soprattutto ha confermato quello che molti sospettavano: il correntismo non era solo un fenomeno culturale, era un sistema di potere opaco che condizionava profondamente il funzionamento dell'istituzione.
La soluzione proposta dalla riforma: il sorteggio
Il governo, con la riforma che si andrà a votare, ha risposto al problema del correntismo con una soluzione radicale: eliminare l'elezione dei membri togati del CSM e sostituirla con il sorteggio.
L'idea è semplice: se i componenti del CSM vengono estratti a caso tra i magistrati aventi i requisiti, nessuna corrente può organizzare campagne elettorali, nessun candidato deve chiedere voti ai colleghi, nessun accordo sottobanco può determinare chi siede nell'organo di autogoverno.
Il sorteggio rompe meccanicamente il circuito del potere correntizio.
Perché l'argomento ha una sua forza
Bisogna riconoscere che l'argomento del sorteggio contro il correntismo ha una logica reale.
Il correntismo è un problema documentato, non inventato dal governo Meloni. Esisteva prima, è stato denunciato da magistrati di ogni orientamento, e il caso Palamara ne ha mostrato la profondità.
Il meccanismo elettivo interno, per quanto democraticamente corretto in linea di principio, ha prodotto nella pratica un sistema in cui la rappresentanza è diventata cooptazione, e la legittimità democratica interna è diventata strumento di controllo delle carriere. Il sorteggio interrompe questo meccanismo in modo netto.
I problemi del sorteggio come soluzione
Tuttavia il sorteggio come rimedio al correntismo presenta contraddizioni profonde.
Elimina la rappresentatività senza garantire l'imparzialità.
Un membro del CSM eletto dai colleghi ha una legittimazione: è stato scelto da chi governa. Un membro estratto a sorte non rappresenta nessuno. Porta con sé le sue idee, i suoi orientamenti, le sue appartenenze — ma senza mandato democratico. L'estrazione casuale non produce persone neutre, produce persone non responsabili verso nessuno.
Riduce senza eliminare l'influenza delle correnti.
Le correnti non scompaiono con il sorteggio. Cambiano forma. Invece di fare campagna elettorale aperta, lavoreranno per influenzare chi è stato estratto, per costruire rapporti con i sorteggiati, per essere presenti quando si prendono le decisioni. Il potere informale non si elimina con una regola procedurale. Sposta il problema senza risolverlo.
Il correntismo era un problema di come si sceglievano i membri del CSM. Il sorteggio risolve quel problema specifico. Ma non tocca le cause profonde: la mancanza di trasparenza nelle nomine, l'assenza di criteri oggettivi per la valutazione del merito, la debolezza dei meccanismi di accountability interna. Un CSM sorteggiato può essere opaco e distorto esattamente come uno eletto, solo in modo diverso e meno prevedibile.
Il paradosso della platea ristretta
Il sorteggio avviene tra magistrati con determinati requisiti, tipicamente anzianità e funzioni di legittimità. Quella platea è numericamente limitata. In una platea piccola, le correnti possono lavorare per garantire che i propri affiliati abbiano i requisiti per entrarci, spostando semplicemente il campo di battaglia a monte del sorteggio anziché a valle.
La contraddizione più rilevante: il sorteggio e la componente laica
C'è una contraddizione nella logica del governo che vale la pena sottolineare.
Il governo usa il sorteggio per combattere l'influenza politica delle correnti sui togati. Ma la componente laica del CSM — quella nominata dal Parlamento, quindi dalla politica — continua a essere scelta attraverso un meccanismo politico.
In pratica: si sorteggia per eliminare l'influenza delle correnti sui magistrati, ma si mantiene l'influenza della politica sui laici. Il risultato netto è che si riduce l'autonomia interna della magistratura e si aumenta il peso relativo della componente politicamente nominata.
CONCLUSIONI
Il sistema come è oggi non è perfetto. Si può indubbiamente migliorare. Ma l'impianto di base è eccellente. È il frutto del pensiero critico dei nostri padri costituenti che, hanno creato per noi una delle costituzioni più ammirate nel mondo intero, un capolavoro di "pesi e contrappesi" volto ad evitare che il potere, verso cui la ricerca mostra che gli esseri umani, e in particolare quelli di sesso maschile, tendono a gravitare, si concentri nelle mani di pochi.
Questa riforma, approvata da una maggioranza che ha respinto sistematicamente gli emendamenti dell'opposizione e compresso i tempi del confronto parlamentare, apre le porte a un percorso di graduale indebolimento delle garanzie della nostra giustizia e ci espone al rischio concreto che l'azione penale venga esercitata con un occhio più attento al risultato (condanna) che alla ricerca della verità.
Vale la pena ricordarlo con chiarezza: il sistema giudiziario penale non è qualcosa che riguarda solo i delinquenti abituali. Riguarda chiunque. Un incidente stradale con feriti, una disputa condominiale degenerata, una denuncia sporta da un vicino rancoroso, un post sui social male interpretato, una firma apposta su un documento senza averne compreso appieno le implicazioni: questi sono scenari ordinari, alla portata di qualunque persona comune, che possono aprire un fascicolo penale con il proprio nome scritto sopra.
In quel momento, la domanda che conta è “il pubblico ministero (PM) che condurrà le indagini sul mio conto cercherà la verità, o costruirà un caso per ottenere a tutti i costi la mia condanna?”.
Oggi questa domanda ha una risposta scritta nella legge: il PM italiano è tenuto per obbligo normativo, nella fase di svolgimento delle indagini preliminari (art. 358 cpp), a raccogliere anche le prove favorevoli all'indagato. Non è una concessione, è un dovere.
art. 358 codice di procedura penale
Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Se questa cultura dovesse essere soppiantata e stravolta dalla riforma delle separazione della carriere, per progressivamente cedere il passo a una logica del risultato, come accade nei sistemi accusatori puri (vedi USA), le conseguenze ricadrebbero non sui potenti, che hanno sempre avuto i mezzi per difendersi, ma sulle persone comuni, che di quei mezzi dispongono in misura molto più limitata.
C'è un aspetto che nel dibattito pubblico viene quasi sempre ignorato, ma che nella vita reale è determinante: i costi della difesa.
Affrontare un procedimento penale non è gratuito. Per legge ogni imputato deve essere assistito da un avvocato - non è facoltativo, è obbligatorio. E un avvocato penalista costa. Le spese per una difesa penale in tribunale possono oscillare tra i 1.500 e i 10.000 euro, a seconda del numero di udienze, della complessità delle prove e della durata del processo. Per procedimenti complessi o che arrivano in appello, i costi possono raggiungere dai 25.000 ai 50.000 euro solo per la fase dibattimentale.
A questo si aggiungono le consulenze tecniche - un perito informatico, un medico legale, un commercialista chiamato a smontare le accuse - che possono costare da qualche centinaio a diverse migliaia di euro ciascuna. E i costi indiretti: le ore di lavoro perse per le udienze, lo stress, il tempo sottratto alla famiglia e all'attività professionale per anni - perché i processi in Italia durano anni.
Esiste il gratuito patrocinio - la difesa a spese dello Stato per chi non ha i mezzi - ma la soglia di reddito per accedervi è molto bassa: un reddito imponibile annuo non superiore a 12.840,93 euro per chi vive solo. Chi guadagna 1.500 euro al mese è già fuori da quella soglia e deve pagarsi la difesa da solo.
Questo significa che la qualità della difesa penale in Italia è, nella pratica, proporzionale alle risorse economiche dell'imputato. Chi ha più soldi può permettersi avvocati migliori, più perizie, più investigatori privati, più risorse per costruire una difesa solida. Chi ne ha meno si difende come può.
Ora immaginate questo scenario con un PM strutturalmente orientato alla condanna - come accadrebbe in un sistema in cui la separazione delle carriere avesse prodotto la trasformazione culturale descritta sopra. La sproporzione tra accusa e difesa, già oggi significativa, diventerebbe ancora maggiore. Da una parte, un pubblico ministero. assistito dalle ingenti risorse economiche dello Stato, fortemente motivato, per i tanti motivi che abbiamo già visto, a ottenere la condanna. Dall'altra, una persona comune con un avvocato pagato con i risparmi di una vita.
Non è dunque solo una questione astratta di equilibri costituzionali. È una faccenda molto concreta, di giustizia reale e sociale.
Il voto di domenica prossima non è senza conseguenze per... nessuno.