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Articolo 138 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 138 Costituzione

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali [116, 132, 137] sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi (1), e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (2).

Note

(1) Nella prassi si alternano le deliberazioni di un ramo e dell'altro del Parlamento in modo che si aumenti il confronto dialettico tra di essi. Del resto sembra meno rispettosa dello spirito della norma la possibilità alternativa cioè che una delle Camere approvi due volte il testo e lo trasmetta poi all'altra.
(2) La L.Cost. 31 gennaio 2011, n. 2 ha escluso che si possano sottoporre a referendum anche le leggi costituzionali (138 Cost.) con le quali si apportino variazioni agli Statuti delle Regioni speciali in quanto, nonostante il rango di disposizioni costituzionali, esse vengono adottate per realizzare un interesse di portata locale e non nazionale.

Ratio Legis

In modo lungimirante il costituente ha intuito la possibilità che la Costituzione abbisognasse di modifiche nel corso della sua vita. Poichè le leggi di modifica della Costituzione e le altre leggi costituzionali incidono su di un ambito delicato e rilevante egli ha stabilito che sono soggette ad un procedimento aggravato. In particolare, la maggioranza ampia ed il referendum servono a coinvolgere, rispettivamente, una larga parte del Parlamento e la popolazione. Invece l'intervallo di tempo tra le due deliberazioni serve a provocare una riflessione in coloro che si apprestano a varare la legge.

Brocardi

Referendum

Spiegazione dell'art. 138 Costituzione

La norme in oggetto disciplina la revisione della Costituzione e il procedimento di formazione di altre leggi costituzionali.

Per leggi di revisione si intendono quelle leggi che incidono sul testo costituzionale, modificando, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute.

Per altre leggi costituzionali si intendono invece le leggi che:

  • sono espressamente definite tali dalla Costituzione, come ad esempio negli articoli 132 e 137;

  • si limitano solamente a derogare una norma costituzionale, senza modificarla (ad es. L. n1/1993);

  • le leggi che il Parlamento vuole approvare mediante il procedimento aggravato di cui alla presente norma.

Per quanto concerne i limiti alla revisione costituzionale essi possono essere:

  • espliciti, come quello di cui all'art. 139 relativo alla forma repubblicana;

  • impliciti, tra cui rientrano quelli strettamente correlati alla forma repubblicana, espressione di un ordinamento democratico e pluralista, come la libertà personale, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di riunione e di associazione, oltre ai principi fondamentali di cui all'art. 2, che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione.

Per quanto riguarda il referendum sospensivo o costituzionale, esso presenta alcune differenze rispetto a quello abrogativo di cui all'art. 75 della Costituzione. Tra le più rilevanti vi sono quelle per cui non è previsto un quorum costitutivo e manca il controllo ad opera della Consulta. Il referendum in esame svolge una funzione di garanzia perchè consente alla popolazione di esprimersi su modifiche di notevole rilevanza quando la maggioranza parlamentare non sia stata tanto elevata da garantire questa rappresentatività. Se esso ottiene un risultato positivo il Capo dello Stato promulga la legge; in caso contrario è come se non fosse mai nata e l'esito è contenuto nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

138 Ed anche per il procedimento di revisione costituzionale si sono adottati i criteri più semplici, senza ricorrere ai sistemi dell'approvazione in due legislature successive o dello scioglimento automatico delle camere dopo che abbiano approvata la revisione in prima lettura. Vi dovranno essere due letture, e con un sensibile intervallo («pensarci su»), nella stessa legislatura. Potrà il popolo promuovere il referendum; ma quando la proposta di revisione abbia ottenuto il voto di due terzi dei deputati e di due terzi dei senatori, sarà senz'altro definitiva.
Se la costituzione deve essere rigida, una troppo macchinosa e complicata procedura di revisione ostacolerebbe il cammino ad un completamento dell'edificio costituzionale; che vogliamo sia nelle sue grandi mura definitivo ed abbia vita di secoli; ma potrà essere necessario rimettervi le mani, negli sviluppi, non ancora esattamente prevedibili, dei sistemi costituzionali.

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