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Articolo 104 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 104 Costituzione

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (1).

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (2).

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [65] o di un Consiglio regionale.

Note

(1) L'indipendenza e l'autonomia di cui alla disposizione riguardano sia la magistratura giudicante (i giudici) che quella requirente (i pubblici ministeri) che godono delle medesime garanzie costituzionali. L'indipendenza in esame riguarda soprattutto i rapporti tra magistratura e Governo anche se deve essere intesa come assenza di qualsiasi condizionamento esterno. Inoltre, essa deve essere intesa sia come indipendenza interna ed esterna (a seconda della provenienza di eventuali interferenze) sia in senso funzionale (cioè a protezione della funzione svolta) ed istituzionale (a tutela della struttura dell'ordine).
(2) Si tratta di una maggioranza particolarmente elevata, al fine di consentire che anche le minoranze parlamentari possano incidere sulla composizione del CSM. Inoltre, anche le elezioni che si svolgono in seno all'organo stesso devono consentire, per il possibile, la rappresentanza di ogni corrente della magistratura.

Ratio Legis

La disposizione (così come altre: art. 101 comma 2 Cost. ed art. 107 comma 3 Cost.) introduce una serie di regole volte a garantire l'indipendenza della magistratura. In particolare, il CSM rappresenta un punto di equilibrio tra questa esigenza e la volontà di non costituire una corporazione chiusa.

Spiegazione dell'art. 104 Costituzione

Il CSM viene definito organo di autogoverno della magistratura in quanto si occupa di ogni vicenda che concerne la carriera dei singoli componenti di essa (promozioni, procedimenti disciplinari ecc.). Inoltre, è chiamato a tutelarne l'indipendenza dagli altri poteri, con i quali, comunque, è necessario rapportarsi: il Capo dello Stato, vertice dell'organo, è chiamato proprio a regolare queste relazioni. Altresì, si consideri che il successivo comma 4 consente che trovino spazio anche elementi esterni alla magistratura stessa, sia per quanto concerne i componenti stessi del CSM sia in ordine alla loro nomina.

Per quanto concerne la composizione, l'art. 1, comma 1 L. 195/1958, oltre a ribadire che la presidenza spetta al Capo dello Stato, stabilisce che il CSM è composto:

  • dal primo presidente della Corte suprema di Cassazione;


  • da 16 componenti eletti dai magistrati ordinari, di cui 2 magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione e la Procura Generale; 4 magistrati che esercitano la funzioni di PM presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale Antimafia; 10 magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito;

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

104 Il progetto non si spinge ad una forma piena di autogoverno, che non potrebbe mai essere chiuso, corporativo; e non si addirebbe ad un corpo formato mediante concorsi, senza attingere alle fonti della designazione popolare. La magistratura ha fatto, ad ogni modo, una grande conquista; ed è notevole la riforma adottata, che dà piena garanzia per le nomine, per l'inamovibilità, per l'assoluta autonomia dei giudici di fronte al potere esecutivo. All'organo di «governo della magistratura» che si crea nel suo Consiglio superiore, partecipano, oltre ai membri designati direttamente dai magistrati, altri scelti dal Parlamento, per riallacciarsi così alla fonte popolare.

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