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Pulizie a tutto volume

Pulizie a tutto volume
Commette reato chi inizia le pulizie o le faccende domestiche accendendo la radio a tutto volume di prima mattina.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48315 del 16 novembre 2016, si è occupata di un interessante caso in materia condominiale.

Attenzione a fare le pulizie di prima mattina, perché se fate troppo rumore, potreste commettere reato!

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Napoli aveva condannato un’imputata per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, di cui all’art. 659 del c.p., con conseguente diritto dei danneggiati al risarcimento dei danni subiti.

Giunti dinanzi la Corte di Cassazione, la ricorrente evidenziava come la decisione del Tribunale si fosse basata sulle sole dichiarazioni delle persone offese, senza che si fosse dato alcun rilievo alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del procedimento, le quali avrebbero dimostrato l’infondatezza delle affermazioni avversarie.

Il Giudice, peraltro, non avrebbe nemmeno motivato in ordine all’attendibilità delle persone offese stesse, limitandosi ad avallare la ricostruzione dei fatti da queste operata.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Secondo i giudici di terzo grado, in particolare, dall’istruttoria espletata era emerso come la ricorrente fosse solita svolgere le proprie pulizie quotidiane nella primissima mattina (intorno alle 6), impedendo il riposo degli altri condomini, disturbati dai rumori provenienti dall’appartamento.

Il giudice, peraltro, aveva ampiamente motivato la propria decisione, mettendo in evidenza “il concreto disturbo alla quiete e al riposo” degli altri condomini, dato dal fatto che l’imputata iniziava le faccende domestiche alle sei di mattina, alzando anche la radio a tutto volume.

In sostanza, secondo la Corte, la decisione del giudice appariva “congrua e adeguata”, con la conseguenza che non era ravvisabile alcun profilo di illogicità o carenza della motivazione, risultando sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice, al fine dell’integrazione del reato in questione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la sentenza resa dal Tribunale e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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