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Disturbo al riposo delle persone in condominio: il reato sussiste solo se vengono disturbati tutti o la maggior parte dei condomini

Disturbo al riposo delle persone in condominio: il reato sussiste solo se vengono disturbati tutti o la maggior parte dei condomini
Quando si tratta di rumori provocati in uno stabile condominiale è necessario che essi siano idonei a violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condomini o quantomeno della maggior parte di essi.
La corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 44 del 9 febbraio 2017, si è occupata di un interessante caso in cui un soggetto era stato condannato per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), in quanto “mediante schiamazzi e rumori (spostamenti di sedie, cadute di oggetti sul pavimento) e abusando di strumenti sonori (musica a volume elevato), e ciò anche in orario notturno, disturbava il riposo di Bo.Ra. e Se.Ro.”.

Nello specifico, le persone offese avevano evidenziato che dall’appartamento dell’imputato “provenivano insopportabili rumori nelle ore notturne provocati da cadute di oggetti pesanti sul pavimento, spostamento di sedie, musica ad alto volume e schiamazzi”.

Il giudice di primo grado, aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato sopra citato, “sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che sono apparse lineari, precise e coerenti”.

Il giudice, in particolare, aveva osservato che i rumori prodotti dall’imputato avevano superato la soglia della normale tollerabilità, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di proporre impugnazione avverso la sentenza, rivolgendosi alla Corte d’appello e chiedendo alla stessa di essere assolto dal reato in questione.

Secondo l’imputato, infatti, il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, assumendole quale unica fonte di prova.

Secondo l’imputato, inoltre, non era configurabile il reato di cui all’art. 659 cod. pen., dal momento che il disturbo contestato non era stato arrecato ad una pluralità di persone, in quanto gli unici ad essersi lamentati erano stati i due soggetti che avevano agito in giudizio.

A detta del ricorrente, infine, “sarebbe giudizio del tutto arbitrario il fatto che i rumori fossero da ritenere superiori alla normale tollerabilità”.

La Corte d’appello riteneva, in effetti, di dover dar ragione all’imputato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Corte, infatti, che non poteva ritenersi configurato il reato di cui all’art. 659 c.p., dal momento che “il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone punibile ai sensi dell’art. 659 c.p. si realizza allorché sia presente e dimostrata in concreto l’idoneità dei rumori a disturbare una indeterminata pluralità di persone. In particolare, quando si tratti di rumori provocati in uno stabile condominiale è necessario che essi siano idonei a violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio, o quantomeno della maggior parte di essi, ovvero che siano idonei a recare disturbo a persone residenti nelle vicinanze”.

Nel caso di specie, invece, appariva “arbitraria la valutazione del Tribunale in merito all’entità dei rumori che sarebbero stati suscettibili di propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare più persone”, poiché, tra tutti i condomini che abitavano nello stesso stabile dell’imputato, solamente uno e la moglie avevano denunciato l’imputato.

Di conseguenza, secondo la Corte, “non essendo dimostrate la concreta idoneità dei rumori lamentati dal solo Bo. ad arrecare disturbo ad una pluralità di persone e nemmeno un’intensità superiore al limite della tollerabilità”, la condotta dell’imputato non poteva essere considerata penalmente rilevante.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione proposta dall’imputato, assolvendo il medesimo dal reato di cui all’art. 659 c.p., perché il fatto non sussiste.



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