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Pubblicazione non autorizzata di una fotografia: risarcimento danni anche se l'immagine non ha carattere diffamatorio

Pubblicazione non autorizzata di una fotografia: risarcimento danni anche se l'immagine non ha carattere diffamatorio
L'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il suo consenso, salvo il caso di notorietà o in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto.
Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 634 del 29 agosto 2017 ha affrontato un interessante caso di pubblicazione non autorizzata di una fotografia ritraente un soggetto minore d’età, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame del Tribunale ha avuto come protagonista il genitore di un minore, che aveva agito in giudizio nei confronti di una società, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione non autorizzata di una fotografia, che ritraeva il genitore stesso assieme al figlio.

Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dall’attore, accogliendo la relativa domanda, in quanto fondata.

Osservava il Tribunale, in particolare, che l’avvenuta pubblicazione della fotografia era una circostanza non contestata dalle parti e che risultava provata anche alla luce della documentazione prodotta in corso di causa e delle dichiarazioni testimoniali raccolte.

I testimoni sentiti nel corso del procedimento, infatti, avevano dichiarato di aver visto la fotografia in questione sfogliando un catalogo e lo stesso fotografo aveva confermato di aver scattato la fotografia, su incarico della società convenuta in giudizio.

Ebbene, il Tribunale evidenziava che, nonostante la fotografia non avesse carattere diffamatorio o denigratorio, la pubblicazione era comunque avvenuta “senza il consenso delle parti rappresentate” e raffigurava, peraltro, anche un minorenne, “soggetto meritevole di particolare tutela”.

Precisava il Tribunale, in proposito, che, ai sensi dell’art. 10 c.c., anche la sola pubblicazione non autorizzata appare vietata e comporta pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno, “a prescindere dall'avvenuta lesione del decoro e della reputazione della persona raffigurata”.

Rilevava il Tribunale, inoltre, che tale disposizione del codice civile si ricollega agli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore), “ai sensi dei quali l'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, essendo ciò possibile solo in caso di notorietà della persona o dall'ufficio pubblico ricoperto, o per altre ragioni specificamente indicate all'art. 97”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria avanza dal genitore del minore, condannando la società che aveva pubblicato la fotografia al risarcimento dei danni, quantificati nella somma complessiva di Euro 10.000,00.


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