Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine č giustificata dalla notorietā o dall'ufficio pubblico coperto, da necessitā di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione č collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non puō tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.