La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, ha chiarito se l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) possa esercitare azioni di pignoramento sulla pensione di un beneficiario per recuperare indebiti previdenziali o omissioni contributive. La risposta della Corte a tal proposito è netta: sì, l’INPS può pignorare la pensione nei limiti di legge, a condizione che siano rispettate specifiche garanzie volte a tutelare il pensionato e l’equilibrio del sistema pensionistico nazionale.
Il caso è nato da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna in relazione alla disciplina contenuta nell’articolo 69 della legge n. 153/1969, che disciplina il pignoramento delle pensioni ai fini del recupero di crediti previdenziali e contributivi. Il giudice di merito aveva confrontato tale norma con la disciplina generale sul pignoramento di crediti presso terzi prevista dall’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, ritenendo potenzialmente irragionevole e discriminatoria la deroga in favore dell’INPS rispetto ai limiti e alle soglie di impignorabilità stabiliti per altri tipi di crediti.
La Consulta ha respinto queste censure per vari motivi. In primo luogo, ha ritenuto che la specialità della norma prevista per il recupero di indebiti pensionistici e omissioni contributive abbia una giustificazione razionale e coerente con gli interessi costituzionalmente protetti. La Corte ha osservato che il recupero di tali crediti non è un mero interesse privato dell’ente previdenziale, ma risponde a una esigenza di tutela dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità del sistema pensionistico pubblico, fondato sul principio di solidarietà sostenuto dalla Costituzione stessa.
Altro elemento centrale dell’analisi della Corte riguarda il bilanciamento di interessi in gioco. Da un lato vi è l’interesse generale alla stabilità del sistema pensionistico, che richiede il ripristino di risorse indebitamente sottratte; dall’altro vi è la tutela del pensionato che rischia di subire un impatto economico significativo a seguito del pignoramento. Per questo motivo i giudici hanno sottolineato che la normativa speciale impone comunque limitazioni precise: il pignoramento può avvenire solo entro un quinto dell’importo complessivo della pensione e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico, in modo da non compromettere i mezzi di sostentamento essenziali del beneficiario.
La Consulta ha anche discusso la presunta disparità di trattamento tra la disciplina speciale riservata all’INPS e la disciplina generale dell’art. 545 c.p.c., che prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale (e comunque non inferiore a 1.000,00 euro) per altri tipi di crediti. Secondo il Tribunale di Ravenna questa differenza potrebbe risultare irragionevole. Tuttavia, la Corte ha ritenuto tale confronto inadeguato, perché la disciplina speciale non rappresenta un trattamento privilegiato a favore dell’INPS in senso assoluto e arbitrario, bensì una deroga motivata dalla specificità dei crediti previdenziali, i quali riguardano risorse che, se non recuperate, finiscono per gravare su tutto il sistema previdenziale pubblico.
Nel considerare la compatibilità della norma con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, la Corte ha ritenuto che non sussista alcuna violazione. L’articolo 38, secondo comma, pur tutelando i “mezzi adeguati alle esigenze di vita”, non impone una soglia fissa di impignorabilità inderogabile per tutte le fattispecie. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel determinare i limiti e le forme di tutela, purché il bilanciamento tra esigenze del singolo e interesse generale non sia manifestamente irragionevole. In questo caso, la scelta normativa di preservare il trattamento minimo pensionistico, pur consentendo il recupero degli indebiti, è stata ritenuta ragionevole e costituzionalmente sostenibile.
Un altro aspetto importante chiarito dalla Consulta riguarda l’ambito oggettivo della disciplina: la norma speciale si applica esclusivamente ai crediti da indebite prestazioni previdenziali o omissioni contributive. Per altri tipi di debiti nei confronti del pensionato, come quelli di natura civile o commerciale, torna applicabile la disciplina generale del codice di procedura civile.