Con le varie modifiche alla pensione di vecchiaia, i requisiti si sono inaspriti; infatti il requisito anagrafico è salito a 67 anni, seppur con alcune deroghe che permettono di accedervi prima e che resteranno in vigore sino alla fine del 2028.
In particolare, la legge riconosce - ai lavoratori dipendenti privati - la possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni (in precedenza era 4 anni, poi esteso), quando il datore di lavoro ha eccedenze di personale. Si tratta della c.d. isopensione, nota anche come "accordo di esodo".
Nel corso degli anni, la disciplina di questo istituto ha conosciuto un’evoluzione significativa, introducendo il legislatore condizioni più vantaggiose sia per i lavoratori sia per le aziende.
Adesso il nuovo decreto lavoro approvato dal Governo Meloni lo scorso martedì 28 aprile interviene in materia, con l’obiettivo dichiarato di rendere più flessibile l’uscita dal lavoro e rafforzare la tutela economica dei lavoratori.
Il decreto conferma, infatti, la possibilità di uscita anticipata fino a 7 anni prorogandola fino al 2029, evitando così il ritorno al limite precedente dei 4 anni, più restrittivo. Il costo dell’operazione è interamente a carico del datore di lavoro, che eroga un assegno mensile e copre anche i contributi fino al momento del pensionamento. L’importo percepito durante questo periodo è generalmente vicino alla pensione maturata, anche se può risultare inferiore rispetto all’ultima retribuzione.
Ma chi vi ha diritto?
Innanzitutto, occorre un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali. Da questo accordo devono risultare una situazione di eccedenza di personale, l’indicazione del numero dei lavoratori che risultano in esubero e il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.
A seguito dell'accettazione dell'accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento, l'INPS procede alla escussione della fideiussione.
Come detto, questa possibilità interessa soltanto i datori (anche non imprenditori) che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. A tal riguardo, per calcolare la media di occupazione, bisogna guardare al semestre precedente alla data di stipula dell’accordo di esodo e bisogna ricomprendere i dipendenti di qualunque qualifica, ad eccezione degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di reinserimento.