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Pensione anticipata, da oggi vai prima, valgono anche i contributi figurativi, Cassazione smentisce INPS: nuova sentenza

Pensione anticipata, da oggi vai prima, valgono anche i contributi figurativi, Cassazione smentisce INPS: nuova sentenza
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i contributi figurativi valgono ai fini della pensione anticipata prevista dalla riforma Fornero, superando l’interpretazione restrittiva finora adottata dall’INPS
Con l’ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025 (ud. 8 ottobre 2025), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sul ruolo dei contributi figurativi nel calcolo dei requisiti per la pensione anticipata ex L. n. 214/2011 (cosiddetta riforma Fornero). Gli Ermellini hanno chiarito che anche i contributi figurativi, maturati nei periodi di malattia, disoccupazione o maternità, devono essere integralmente conteggiati per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria. La decisione arriva dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27910 del 20 ottobre 2025.

In passato, l’interpretazione restrittiva dell’Inps aveva portato al rigetto di molte domande di pensione. L’ente previdenziale, infatti, sosteneva che solo i versamenti “effettivi” potevano essere considerati per raggiungere i 35 anni utili ai fini dell’anticipo. La Cassazione ha ribaltato questo approccio, statuendo che la copertura figurativa fa parte a pieno titolo dell’anzianità contributiva complessiva.

Dopo la riforma Fornero, la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata, che si può ottenere con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Si tratta di un meccanismo diverso rispetto alla pensione anticipata contributiva, riservata a chi ha iniziato a versare dopo il 1996 e che richiede almeno 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi.

La causa trae origine dal ricorso di una lavoratrice del comparto scolastico non docente, la quale aveva chiesto all’INPS la pensione anticipata ai sensi dell’art. 24 della legge 214/2011.
Il Tribunale di Ravenna, in primo grado, aveva accolto la domanda, riconoscendo la validità dei contributi figurativi ai fini del requisito contributivo minimo.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 933/2019, aveva riformato la decisione, sostenendo che la normativa vigente richiedeva esclusivamente contributi “effettivi”, cioè derivanti da effettive prestazioni lavorative, escludendo quindi quelli figurativi.
La lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 24, commi 10 e 11, della legge 214/2011, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 113 del c.p.c..

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo in modo definitivo la distinzione tra i due regimi di pensione anticipata introdotti dalla riforma Fornero.
Secondo i giudici di legittimità, l’art. 24, comma 10 della legge 214/2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, non richiede che i contributi siano tutti effettivi, potendo quindi concorrervi anche i periodi coperti da contribuzione figurativa.
Diversamente, solo il comma 11 – riferito ai lavoratori integralmente soggetti al sistema contributivo, con primo accredito successivo al 1° gennaio 1996 – richiede espressamente “venti anni di contribuzione effettiva”, collegando tale requisito a un’età minima di 63 anni.

La Corte sottolinea che interpretare diversamente la norma, come aveva fatto la Corte territoriale, porterebbe a un risultato irragionevole, in contrasto con il dato letterale e la ratio della legge, poiché renderebbe quasi inapplicabile l’istituto della pensione anticipata, a causa dell’elevato numero di anni richiesto (oltre 41).
Richiamando anche il precedente orientamento (Cass. n. 24916/2024), la Cassazione afferma che la distinzione tra contribuzione “utile” e “effettiva” è volutamente prevista dal legislatore, in quanto la prima comprende anche quella figurativa, la seconda no.

La decisione rappresenta un vero cambio di rotta rispetto alla prassi seguita finora dall’Istituto nazionale di previdenza, che tendeva a escludere i periodi figurativi dal conteggio utile. Tale esclusione, secondo la Suprema Corte, contraddice lo spirito della legge, il cui obiettivo è garantire la continuità della carriera previdenziale anche nei momenti di sospensione lavorativa. La Cassazione riconosce che i contributi figurativi, pur non comportando versamenti diretti, sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per il calcolo dell’importo. Ciò significa che periodi coperti da malattia, cassa integrazione o disoccupazione possono accelerare il raggiungimento della soglia contributiva richiesta per la pensione anticipata.


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