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Pedone investito fuori dalle strisce pedonali

Pedone investito fuori dalle strisce pedonali
Non c'è diritto ad alcun risarcimento a carico del conducente dell’autovettura coinvolta.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23519 del 17 novembre 2015, ha affrontato un interessante caso in materia di circolazione stradale.

In particolare, se un pedone viene investito mentre attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente dell’autoveicolo è ugualmente tenuto al risarcimento del danno?

Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, sembrerebbe proprio di no.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i genitori e il fratello della vittima di un incidente stradale avevano agito in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa del conducente del veicolo coinvolto, al fine di chiedere il risarcimento del danno subito a seguito del decesso del loro congiunto, il quale era stato investito mentre “tentava di attraversare una strada fuori dalle strisce pedonali”.

A seguito dell’accoglimento della domanda da parte della Corte d’appello, la compagnia assicurativa del conducente proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come il giudice avesse erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 2054 e 1227 codice civile e di cui agli artt. 190 e 191 codice della strada, in quanto il pedone avrebbe dovuto essere considerato l’unico responsabile del sinistro.

La Corte di Cassazione riteneva, effettivamente, di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso.

Evidenziava la Cassazione come la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva “ritenuto che dalle risultanze istruttorie emergessero elementi nel comportamento del pedone (che attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalla strisce pedonali, parandosi d’improvviso davanti alla vettura condotta dal M. che non poteva evitarlo) tali da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell’autoveicolo”.

Ebbene, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva correttamente applicato sia la “presunzione di responsabilità in capo al conducente, ex art. 2054 primo comma c.c.”, sia i “limiti di essa, fissati dalla stessa norma, ritenendo (…), che il comportamento del pedone fu a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo al guidatore dell’autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza”.

In sostanza, dunque, poiché il pedone aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, la responsabilità del sinistro non poteva ricondursi alla responsabilità del conducente dell’autoveicolo, in quanto egli non era stato posto nelle condizioni di evitare l’impatto, che era stato causato, appunto, al comportamento imprevedibile ed imprudente del pedone stesso.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti, condannando i medesimi al pagamento delle spese processuali.


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