Cass. civ. n. 5399/2013
                                      L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 3542/2013
                                      In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma primo, cod. civ., non è sufficiente che  il  conducente provi  che  l’investimento  del pedone  sia  avvenuto  mentre  il  veicolo procedeva  alla  velocità  consentita  nel  centro abitato  in  condizioni  ottimali, dovendo  la  stessa velocità  essere  costantemente  adeguata  alle  circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove  sia  accertata  la  presenza  di  bambini  sul  tratto  di strada  percorso  e  sul  latistante  marciapiede, deve anche  dimostrare  che il  pedone  investito (nella specie, un bimbo  di tre  anni,  svincolatosi  dalle  mani della nonna per inseguire un cuginetto) non  avesse tenuto  un  comportamento  che  denunciasse  il suo  intento  di  attraversamento  della  strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 524/2011
                                      In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 14064/2010
                                      La prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel  caso  di  danni  prodotti  a  persone  o  cose  dalla circolazione  di  un  veicolo,  non  deve  essere  necessariamente  data  in  modo  diretto,  cioè  dimostrando  di avere  tenuto  un  comportamento  esente  da  colpa  e perfettamente  conforme  al  le  regole  del  cod  ice  della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale  esclusivo  dell’evento  dannoso,  comunque  non  evitabile  da  parte  del  conducente, attese  le  concrete  circostanze  della  circolazione  e  la conseguente  impossibilità  di  attuare  una  qualche idonea  manovra  di  emergenza.  Pertanto  il  pedone,  il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce  pedonali  immettendosi  nel  flusso  dei  veicoli marcianti  alla  velocità  imposta  dalla  legge,  pone  in essere  un  comportamento  colposo  che  può  costituire causa  esclusiva  del  suo  investimento  da  parte  di  un veicolo,  ove  il  conducente,  sul  quale  grava  la presunzione  di  responsabilità  di  cui  alla  prima  parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile  comparsa  del  pedone  sulla propria  traiettoria  di  marcia  ha reso  inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento,  insufficiente  per  operare  un’idonea manovra  di  emergenza.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 40587/2009
                                      In tema di reato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, risponde di omicidio colposo il conducente di un autocarro che, procedendo in una carreggiata di ridotte dimensioni, non si arresti alla  vista  di  un bambino  su  di  una  bicicletta proveniente  in  senso  opposto,  investendolo  dopo  che quest’ultimo  aveva  perso  l’equilibrio,  invadendo improvvisamente la corsia di marcia.