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Pedoni e automobilisti: le responsabilità reciproche

Pedoni e automobilisti: le responsabilità reciproche
Quando è responsabile il pedone e quando lo è l'automobilista a prescindere dall'attraversamento sulle strisce.
Sfatiamo alcuni luoghi comuni come "il pedone ha sempre ragione" o "se attraverso a 20 metri dalla strisce pedonali vale lo stesso", perchè il pedone non ha sempre ragione e soprattutto non esistono regole di "distanza" che salvino il pedone da responsabilità o concorsi di colpa.

Spesso ci si domanda fino a che punto l’automobilista sia responsabile per l’investimento di un pedone
1) che abbia deciso all’ultimo istante di attraversare la strada oppure
2) che abbia attraversato fuori delle apposite “strisce pedonali”.

Recentemente, la Cassazione si è pronunciata nuovamente su questo tema con la sentenza n. 39474/2016, nonostante la giurisprudenza fosse già copiosa e pressochè unanime nello stabilire che... spetta all’automobilista prevedere le condotte dei passanti.
Ma c'è un "salvo che..." che andremo ad analizzare immediatamente.
Nel caso sub 1), ovvero di decisione improvvisa da parte del pedone di attraversare la strada, non può ritenersi che l’automobilista abbia torto a prescindere dall’analisi degli avvenimenti. Accade, infatti, che il pedone attraversi senza preoccuparsi di poter creare un pericolo o di essere un ostacolo inevitabile persino dall’automobilista più accorto e prudente. Non può, quindi, affermarsi che il pedone abbia sempre ragione, mentre il conducente sia sempre in torto. Nonostante permanga la fattispecie delittuosa per eventuali lesioni colpose arrecate (o, nel caso peggiore, omicidio colposo), la colpa non può imputarsi tout court e interamente a chi conduce l’auto.

E infatti: l'automobilista deve procedere con prudenza e diligenza, rispettando tutte le regole di condotta volte a prevedere anche le condotte dei passanti, salvo che.... queste non siano del tutto inevitabili!
Mentre, nel caso sub 2), come si legge dalle sentenze di Cassazione passate e da quella recente, non è la mancanza di strisce la scriminante, ma è la modalità di attraversamento che determina se un pedone ha torto o ragione.
E' chiaro che il pedone dovrebbe sempre attraversare sulle strisce, poichè ciò è imposto dal codice della strada, e forse in pochi sanno che attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa. Le strisce pedonali, infatti, preavvisano l’automobilista circa la possibilità di incontrare un pedone in attraversamento ed invitano, quindi, ad una condotta di guida differente.
L’assenza di "zebre", peraltro, dovrebbe indicare un tratto di strada nel quale i pedoni non possono attraversare.
Ma se un soggetto attraversa senza utilizzare le apposite strisce, con modalità tali da essere facilmente individuabile ed evitabile dall’automobilista con la necessaria prudenza e perizia sulla base delle condizioni di traffico, e il rispetto dei limiti di velocità, sarà comunque a carico del conducente la responsabilità dell’investimento poichè avrebbe potuto/dovuto evitarne la collisione se fosse stato più prudente.

Il concetto di prudenza implica che si valutino anche l’ambiente e le circostanze. Se si attraversa un paese affollato nel giorno di festa sarà più probabile incontrare pedoni “vaganti” e pertanto sarà opportuno procedere entro i limiti e prestando molta più attenzione, dovendo considerare possibile l’evento di attraversamento improvviso in zona non "zebrata" (si consideri anche il caso prospettato dalla Cassazione di un pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali in una strada costeggiata, su entrambi i lati, da case e negozi, oppure in prossimità di scuole, sempre segnalate dagli appositi cartelli).
Per spiegarsi con paradossi, la stessa prudenza verso i pedoni non potrà essere chiesta se si viaggia in autostrada!
Secondo la Cassazione per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, ovvero per escludere la malaugurata ipotesi di omicidio colposo, sarà necessario dimostrare che la condotta dell’automobilista rientra in una causa “eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento”.
Ma in quale circostanza, allora, il povero automobilista potrà avere ragione?
Quando la condotta di attraversamento su zona non "zebrata" presenta i caratteri di una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista e non prevedibile in quanto da sola sufficiente a produrre l’incidente (è il caso di scuola del bambino che scappa all’improvviso dalla mano della madre). Ciò implica una oggettiva impossibilità di evitare il pedone e di capirne/interpretarne i movimenti poichè troppo rapidi ed imprevedibili.


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