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Pacchetto vacanza non rispondente a quanto pubblicizzato: si può chiedere il risarcimento all’agenzia viaggi?

Pacchetto vacanza non rispondente a quanto pubblicizzato: si può chiedere il risarcimento all’agenzia viaggi?
L’agenzia viaggi è un semplice intermediario, che in via generale non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3150 del 2 febbraio 2022, ha affrontato il tema della responsabilità dell’agenzia viaggi per il c.d. danno da vacanza rovinata nel caso in cui il turista agisca in via risarcitoria a seguito di una vacanza non rispondente a quanto descritto e acquistato, chiarendo che la regola generale è quella della responsabilità del solo organizzatore del viaggio e ribadendo la differenza tra queste due figure.

Posto che il caso di specie riguardava una vacanza svoltasi nel 2013, e dunque prima delle modifiche apportate nel 2018 al Codice del Turismo, la motivazione della sentenza citata si apre con un excursus normativo. In particolare, la Corte ricorda che il D. Lgs. n. 111 del 1995, artt. 3-4, in attuazione di una Direttiva comunitaria del 1990, forniva la definizione di “organizzatore di viaggio” e di “venditore” e che tali definizioni vennero dapprima trasfuse nel Codice del consumo del 2006 e, successivamente, nel Codice del turismo.
Il D. Lgs. n. 79 del 2011, infatti, agli artt. 33-34 definisce:
  • l'"organizzatore di viaggio" come colui che "si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici";
  • l'"intermediario" come colui che "vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici" realizzati dall'organizzatore.
Ciò posto, la Suprema Corte conclude che, in definitiva, da trent'annila legge non consente dubbi di sorta sul fatto che l’organizzatore di viaggi-vacanza sia chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di "pacchetto tutto compreso", che il "venditore" sia invece chi vende i pacchetti realizzati da terzi e che il termine "intermediario" altro non è che un sinonimo di "venditore".

Tanto chiarito, la Corte richiama il D.Lgs. n. 79 del 2011, art. 43, il quale – prima delle modifiche del 2018 – stabiliva che "l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità": in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ciò significa che l'intermediario di viaggi o venditore o "agenzia di viaggi" risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore. Tra queste obbligazioni rientrano, ad esempio, quella di scegliere con oculatezza l'organizzatore, quella di trasmettere tempestivamente le prenotazioni e quella di incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.
Afferma chiaramente la Cassazione – in ossequio a un proprio precedentemente orientamento (cfr. Cass., n. 696/2010 e Cass., n. 1669/2020) – che l'intermediario, di regola, “non è invece responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati.

La Corte precisa altresì che a tale regola esiste un’eccezione: l’agenzia viaggi, infatti, non è responsabile a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.

La vicenda concreta giunta all’attenzione della Corte, nello specifico, riguardava l’azione risarcitoria proposta contro l’agenzia viaggi, innanzi al Giudice di pace, da due soggetti per il risarcimento del danno "da vacanza rovinata". Gli attori, in particolare, avevano dedotto di aver acquistato un pacchetto turistico "tutto compreso" avente ad oggetto un soggiorno di una settimana in Tunisia, allegando una cattiva organizzazione del viaggio e una carente gestione dell'ospitalità alberghiera.
Gli attori, ad esempio, avevano infatti allegato la mancata fruizione del transfert privato dall’aeroporto all'albergo; la scarsa pulizia della stanza; il mancato funzionamento dell'aria condizionata e del frigo-bar; l’insufficienza dei lettini in spiaggia per tutti gli avventori; la mancata fruizione della "saletta lounge" in aeroporto ecc.
Il Giudice di Pace di Milano aveva dunque accolto la domanda e condannato l’agenzia al risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello parte soccombente e il Tribunale aveva accolto il gravame, ritenendo che l’agenzia fosse solo un intermediario che solo il tour operator, cioè l’organizzatore vero e proprio del viaggio, poteva essere ritenuto responsabile.
I soggetti danneggiati, allora, avevano proposto ricorso in Cassazione, dolendosi – con esclusivo riferimento ai profili qui di rilievo – dell’erronea qualificazione dell’agenzia viaggi come intermediario anziché come venditore del pacchetto: nel ritenere tale censura manifestamente infondata, la Suprema Corte ha esaminato i dati normativi di riferimento e chiarito quanto sopra esposto in tema di responsabilità dell’intermediario.


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