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Obblighi informativi negli investimenti: l’onere della prova

Obblighi informativi negli investimenti: l’onere della prova
In tema di intermediazione finanziaria grava sull'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi.
In materia di oneri informativi connessi alle operazioni di investimento, la norma cardine di riferimento è l’art. 21T.U.F. Con tale disposizione, in particolare, al fine di porre rimedio all’asimmetria informativa che connota questa tipologia di operazioni, il legislatore prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Tanto premesso, è possibile chiedersi su quale soggetto gravi l’onere di provare il corretto adempimento di tali obblighi informativi nell’ambito di un eventuale giudizio.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17271 del 27 maggio 2022, ha affrontato proprio questo tema, individuando nell’intermediario finanziario il soggetto tenuto alla dimostrazione in giudizio dell’avvenuta informazione dell’investitore.

Il caso giunto al vaglio del Collegio, in particolare, riguardava l’azione giudiziale con cui due soggetti, dopo aver investito in titoli corporate emessi da una nota società poi rivelatasi insolvente per comportamenti fraudolenti, avevano agito contro la banca chiedendo che fosse
  1. accertata la nullità di due operazioni di investimento per assenza di un valido contratto scritto di negoziazione e per la carenza delle informazioni ricevute circa alcuni profili rilevanti (la natura di società finanziaria di diritto straniero della società emittente; il fatto che le obbligazioni fossero prive di rating; il fatto che il rating assegnato alla società emittente, BBB-, non fosse espressione di solidità; il modesto rendimento dei titoli);
  2. disposta la risoluzione del contratto quadro limitatamente ai due investimenti;
  3. condannata la convenuta al risarcimento del danno.
Tali domande, tuttavia, erano state rigettate dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi, sul presupposto dell’accertata esistenza di un contratto e dell’assenza di carenze informative.
Gli investitori, pertanto, avevano depositato ricorso per cassazione, lamentando – con esclusiva menzione degli aspetti qui di interesse – la violazione dell’art. 21 TUF in quanto la Banca non aveva mai provato il diligente adempimento all'obbligo informativo in relazione agli specifici investimenti per cui era causa. Ritenendo tale censura fondata, la Corte ha allora cassato la sentenza con rinvio e operato delle importanti precisazioni.

Il Collegio, a riguardo, ha invero richiamato e condiviso alcuni propri precedenti, affermando
  • che in tema di intermediazione finanziaria grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 T.U.F., di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità (cfr. Cass., 28 febbraio 2018, n. 4727);
  • che l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (cfr. Cass., 9 agosto 2021, n. 22513);
  • che gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore;
  • che "in tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D. Lgs. n. 58 del 1998, e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo" (cfr. Cass., n. 18153/2020).


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